Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24779 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24779 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22344-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2659

avvocati MERCANTI VALERIO, LANZETTA ELISABETTA,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FARMACHIDI VITTORIO nato il 24/11/1948;

Data pubblicazione: 05/11/2013

- intimato

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 23/04/2008 R.G.N. 1082/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega
LANZETTA ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

BRONZINI;

udienza 8.6.2011
n. 7538/07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 11.7.2007 il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di
Formachidi Vittorio, già dipendente INPS, condannava l’INPS a riliquidare in
suo favore l’indennità di buonuscita e il trattamento pensionistico
integrativo tenendo conto degli emolumenti per salario di professionalità
percepito in modo fisso e continuativo.
Proponeva appello l’INPS, resisteva il Formachidi e la Corte di appello di
Torino con sentenza del 17.4.2008 respingeva l’appello dell’INPS con
condanna alla rifusione delle spese.
La Corte territoriale rilevava che l’art. 5 del regolamento
era stato
modificato su iniziativa dello stesso INPS per adeguarlo ad una decisione del
Consiglio di Stato e che tale norma ora prevedeva solo che per retribuzione
si dovesse intendere lo stipendio lordo per 13 mensilità ed altri assegni
personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo, senza la
precedente specificazione ” riconosciute utili ai fini del trattamento di
previdenza e quiescenza con deliberazione approvata dal Ministero del
lavoro di concerto con quello del Tesoro”. Nel caso di specie si trattava di
assegni o competenze fisse quantitative che rientravano nel concetto di
“retribuzione”, ai sensi dell’art. 5. Per la Corte territoriale, dopo la
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro con enti pubblici, non può più
attribuirsi al datore di lavoro la potestà di stabilire con atto unilaterale quali
emolumenti, a carattere fisso e continuativo, possano rientrare nella base di
computo dei trattamenti di quiescenza e di previdenza integrativa,
soprattutto quanto vi sia una apposita delibera di attribuzione. E’ pacifico
che il Formachidi avesse percepito ininterrottamente sino al pensionamento
l’emalumento di cui è causa. La contrattazione collettiva in relazione alle
indennità accessorie partiva dal presupposto che fosse necessario
specificare l’eventuale esclusione dal computo di dette indennità ( art. 26
co. 3 CCNL 2003-2005), in sintonia con i principi di cui all’art. 2120 c.c.
Ha proposto ricorso l’INPS con un motivo.
Motivi della decisione

R.G.

li ricorso è fondato e pertanto va accolto alla luce
dell’orientamento di questa Corte, che si condivide pienamente, secondo cui
“in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto
spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cosiddetto paratasto, l’art. 13
della legge n. 70 del 1975, di riordinamento di tali enti e del relativo
personale, detta una disciplina di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in
vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i
dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2021 c.c. ) non derogabile
neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di
un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio in godimento
quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia
regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il
dipendente di riscattare a totale suo carico periodi diversi da quelli di

Nel motivo proposto l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2120 c.c. e degli artt. 13 e 14 legge 1975 n . 7 nonché degli artt. 5,
27, e 34 del Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza per
il personale INPS. Nel motivo viene riportato l’art. 5 del Regolamento che
certamente è stato modificato nel senso che non prevede più che le
indennità accessorie siano computabili solo se il computo è stato deliberato
dal CDA dell’INPS, ma tuttavia, per il ricorrente, si deve ritenere sussistente
un principio generale per cui i compensi diversi dallo stipendio sono
computabili a fini previdenziali solo in presenza di una esplicita previsione di
norma primaria o secondaria. Il Regolamento all’art. 27 e 34 fa riferimento
alla nozione di retribuzione. Le norme di cui all’art. 5, 27 e 34 del
Regolamento sono applicabili ex art. 14 comma secondo L. 70/1975 al
personale in servizio o cessato alla data di entrata in vigore della legge
stessa ad integrazione della normativa generale sull’assicurazione generale
obbligatoria. Nessuna disposizione di legge, contrattuale o regolamentare
consente di considerare il salario di produttività utile ai fini del trattamenti
di quiescenza. Tale emolumento è peraltro sprovvisti dei requisiti della
fissità e continuità ; il salario di professionalità risulta, infatti, collegato a
percorsi di crescita professionale ed alla partecipazione alla riorganizzazione
del lavoro per processi e quindi dipende dal raggiungimento di specifici
obiettivi. Peraltro la citata indennità non è sottoposta a contribuzione per il
FondD di quiescenza. La disciplina di cui all’art. 2120 c.c. ex DPCM vale
integralmente solo per le nuove assunzioni. Inoltre l’art. 26 del CCNL 20022005 non stabilisce affatto il principio generale per cui una indennità
aggiuntiva deve essere espressamente esclusa dal computo per l’indennità
di quiescenza, perché tale esclusione è stata disposta esclusivamente per le
nuove indennità introdotte con il contratto. Il ricorrente in prime cure non
ha poi effettuato l’opzione per il calcolo del TFR e con le decisioni di merito
si è applicato una sorta di mix con le norme regolamentari e quelle
codicistiche.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Farmachidi. Compensa
integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del presente
giudizio, stante la complessità della materia e la non univocità della
giurisprudenza all’epoca dei giudizi di merito e nel momento della
proposizione dello stesso ricorso in cassazione.

P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero ghtfitia. p”->te-~ ,
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 24.9.2013

effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio
complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, giacché deve ritenersi
esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e
la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive
similari e devono ritenersi abrogate o illegittime e comunque non applicabili
le disposizioni di regolamenti come quello dell’INPS prevedenti ai fini del
trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque determinato, il
computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (
cass. ord. n. 4749/2011); tale orientamento recepisce peraltro quanto
stabilito dalle Sezione unite di questa Corte con sentenza n. 7158/2010 con
particolare riferimento alla pretesa di ex dipendenti INAIL di computo ai fini
delle spettanze di fine rapporto dell’indennità di funzione ex art. 15 comma
secondo L. n. 88/1989 e del compenso incentivante. Tale principio di diritto,
idoneamente inquadrato nel quesito di diritto a pag.6 del ricorso, va
applicato unitariamente alle domande avanzate concernenti sia l’indennità di
buonuscita sia la pensione integrativa, in quanto le domande proposte in
giudizio trovano il medesimo presupposto in una interpretazione, che per
le ragioni prima ricordate non può essere accolta, dell’art. 5 del
Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale
INPS e si connettono entrambe all’evento storico della collocazione a riposo
del ricorrente.

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