Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24778 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12061/2015 proposto da:

G.D.C.L.F., quale erede di G.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIOLO ROMANO, 69, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO GARGALLO DI CASTEL LENTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO DI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

CONGLOMERATI PRIOLO CONPRI SRL, in persona dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

R. PEREIRA 208, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NUZZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE ABRAMO;

– controricorrente –

e contro

C.G., GA.DI.CA.LE.FR.,

G.D.C.L.A., G.D.C.L.T.,

GA.DI.CA.LE.FI., T.M.G.,

T.M.A., TO.MO.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1445/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il sig. G.d.C.L.F., in qualità di erede di G.G., ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 31 ottobre 2014, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo G.F. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa, in data 27 novembre 2006, aveva accertato l’avvenuto acquisto per usucapione in capo a Conglomerati Priolo CON.PRI. srl del terreno agricolo di ha 04,86 sito in contrada ex Feudo Priolo, indicato in catasto del Comune di Priolo al foglio (OMISSIS) parte della part. (OMISSIS);

che la Corte d’appello, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di G.d.C.L.G. ( C.G., Ga.di.Ca.Le.Fr., G.d.C.L.A., G.d.C.L.T., Ga.di.Ca.Le.Fi., T.M.G., T.M.A., To.Mo.Al.), ha ritenuto tardivo il gravame, essendo in parte infondata e in parte inammissibile l’eccezione di inesistenza – nullità della notifica della citazione originaria;

che resiste in questa sede Conglomerati Priolo CON.PRI. srl, mentre sono rimasti intimati gli altri eredi di G.d.C.L.G.;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha proposto istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza, presso il Tribunale di Siracusa, del giudizio avente ad oggetto la querela di falso della relata di notifica dell’atto di citazione;

che con i primi quattro motivi il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza: a) per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, assumendo di avere eccepito, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, l’inesistenza-nullità della notifica della citazione originaria sia in riferimento al luogo sia al soggetto consegnatario (primo motivo); b) per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non richieste nè fornite prove idonee al rilievo della denunciata nullità della notifica (secondo motivo); c) per violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non aveva considerato nè statuito sulla eccezione di nullità della notifica (terzo motivo); d) per violazione e falsa applicazione degli artt. 210,115 e 345 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto le prove finalizzate “anche” a dimostrare che la consegnataria della notifica non avesse relazione con il destinatario;

che con il quinto motivo è denunciato vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, assumendosi l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello, secondo cui soltanto in comparsa conclusionale l’appellante aveva contestato la regolarità della notifica dell’atto di citazione avuto riguardo al luogo in cui era stata effettuata (che corrispondeva all’abitazione del figlio del convenuto originario);

che con il sesto motivo è denunciata ulteriormente nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 139,160,113 e 115 c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello non aveva considerato che la relata di notifica dell’atto di citazione non indicava il luogo esatto in cui era stata effettuata, e che pertanto non era pacifico il fatto che la notifica fosse stata effettuata presso l’abitazione di G.d.C.L.G.;

che preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di sospensione, in ragione della non decisività del giudizio avente ad oggetto la querela di falso della relata di notifica dell’atto di citazione;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra non l’inesistenza ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (come nel caso di specie, attesa la residualità della categoria dell’inesistenza, cfr. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), e in cui perciò sussiste una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (ex plurimis, Cass. 30/09/2015, n. 19574);

che i motivi di ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondati;

che risulta carente di autosufficienza, e quindi inammissibile, la doglianza prospettata nei motivi primo, terzo e quinto, avente ad oggetto la tempestività della contestazione riguardo al luogo in cui la notifica è stata effettuata;

che, a fronte del rilievo puntuale della Corte territoriale secondo cui “tra i motivi di impugnazione l’appellante non ha mai dedotto la notifica in luogo diverso dal domicilio, dimora o residenza, anzi, l’ha data per presupposta (…)”, gravava sul ricorrente, a pena di inammissibilità, l’onere di specificare in ricorso gli esatti termini dell’atto di appello (ex plurimis, Cass. 13/05/2016, n. 9888);

che, nel merito, la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio consolidato in tema di validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., che non esige un rapporto di subordinazione-dipendenza tra consegnatario e destinatario, essendo sufficiente che tra i predetti soggetti sussista una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come desumibile dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore (ex plurimis, Cass., Sez. U. 19/11/1999, n. 793);

ìche la doglianza formulata nel secondo motivo è infondata, essendo indubitabile che gravasse sull’appellante l’onere di dimostrare la cosiddetta contumacia involontaria, e cioè le circostanze in assunto impeditive della conoscenza tempestiva dell’atto introduttivo del giudizio, sicchè l’art. 2697 c.c., risulta correttamente applicato;

che la doglianza prospettata con il quarto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza;

che, in disparte la sindacabilità delle questioni attinenti alla prova non legale solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “la prova per testi richiesta dall’appellante era stata rigettata sul presupposto che la stessa tendeva solo a dimostrare che nel luogo ufficiale di residenza non vi era alcun dipendente dell’originario convenuto”, ma non riporta l’articolato di prova, rendendo impossibile ogni verifica sul punto (ex plurimis, Cass. 30/07/2010, n. 17915);

che la doglianza prospettata con il sesto motivo di ricorso è del pari infondata, atteso che la rilevata tardività della contestazione riguardante il luogo dell’avvenuta notifica ha precluso ogni ulteriore valutazione al riguardo, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, come in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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