Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24778 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24260-2013 proposto da:
G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO DE SIMONE giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/17/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Locantore Raffaele (delega verbale avvocato Antonio
De Simone) difensore del ricorrente che si riporta al ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.G., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2000 al 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, essendo all’uopo rilevante la disponibilità, seppure part lime di un dipendente.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Rilevata l’infondatezza del primo motivo laddove deve escludersi che le cause siano inscindibili, il secondo motivo è fondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale condiviso principio la motivazione della sentenza impugnata, la quale si è limitata a ritenere provato il requisito dell’autonoma organizzazione solo sul dato non contestato dell’utilizzo di un dipendente seppure part time, è illogicamente ed insufficientemente motivata (ai sensi del previgente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Campania perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016