Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24778 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10805-2017 proposto da:

D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENATO FRACASSI;

– ricorrente –

contro

D.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISA DE BERTOLIS,

NICOLETTA STECCANELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/04/2016 r.g.n. 1117/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.R.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il fratello D.R.N. chiedendo accertarsi l’intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1960 al 2005 e condannarsi il convenuto al pagamento della somma di Euro 539.961,55 in relazione alla attività di lavoro prestata, all’orario svolto ed alla qualifica rivestita, superiore rispetto a quella riconosciuta.

D.R.N. si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Espletata attività istruttoria, il giudice adito, con sentenza 5/6/2012, dichiarava l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1965 al 3/4/2005, accertava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 3 livello c.c.n.l. Artigiani Metalmeccanici dalla data di assunzione sino al 31/12/1970 e nel 1 livello dal 1/1/1971 sino alla cessazione del rapporto, e condannava il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive in relazione alla superiore qualifica riconosciuta.

La Corte d’appello di Venezia, adita da entrambe le parti, respinto l’appello incidentale proposto da D.R.G., con sentenza resa pubblica il 23/4/2016 accoglieva in parte l’appello principale interposto da D.R.N. e dichiarava che dalle differenze retributive spettanti alla controparte in forza della sentenza impugnata, andava detratto l’importo complessivo già versato nel corso del rapporto, pari ad Euro 104.811,78.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, in estrema sintesi osservava che:

era da confermare la statuizione del giudice di prima istanza secondo cui il ricorrente aveva percepito gli importi riportati nelle buste paga, in tal senso deponendo tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti;

le somme versate nel corso del rapporto al lavoratore non erano comprese nella diversa domanda di resa del conto nella causa di divisione immobiliare intercorsa tra i fratelli D.R. (e conclusasi con atto transattivo);

esse erano invece imputabili al rapporto lavorativo intercorso fra le parti, come fatto palese dalle dichiarazioni rese dalla teste F. la quale aveva riferito di avere sempre provveduto al pagamento delle spese di competenza di D.R.G. (casa, imposte, assicurazioni);

la circostanza che i pagamenti fossero stati eseguiti dalla impiegata dipendente della parte datoriale e che tutta la relativa contabilità fosse tenuta nell’ufficio, era significativa della ascrivibilità di detti pagamenti all’ambito del rapporto di lavoro;

il lavoratore non aveva offerto alcuna logica spiegazione in ordine alla circostanza dell’avvenuto regolare pagamento da parte datoriale, nel corso di un rapporto protrattosi così a lungo nel tempo, di tutte le spese che erano di esclusiva spettanza del dipendente;

essendo i rispettivi crediti originati dal medesimo rapporto obbligatorio, era configurabile una compensazione cd. impropria che consentiva l’accertamento del dare-avere e del saldo finale delle rispettive partite, in assenza di limiti alla compensazione medesima.

Avverso tale decisione D.R.G. interpone ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Si lamenta che la Corte di merito, nel pervenire all’accoglimento del gravame ex adverso proposto, si sia fondata sulla presunzione che le somme pagate dall’intimato per “spese varie” dovevano intendersi erogate in aggiunta e non già almeno in parte, a pagamento delle retribuzioni risultanti dalle buste paga. Si deduce che la Corte neanche avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal medesimo datore di lavoro il quale in sede di libero interrogatorio, aveva riferito che erogava le retribuzioni che risultavano dalle buste paga mensili e nel caso in cui gli erogava somme inferiori a quelle indicate, provvedeva a pagargli ulteriori spese rispetto a quanto indicato nei documenti contabili.

Si osserva, quindi che sarebbe stato violato l’art. 2727 c.c. essendosi la presunzione (relativa alla eccedenza delle somme rispetto agli importi indicati in busta paga) fondata su una mera congettura non giustificata da alcuna circostanza fattuale, anzi smentita dalle dichiarazioni fornite dal medesimo convenuto, inidonee a suffragare la presunzione stessa (con violazione dell’art. 2729 c.c.).

2. In via di subordine, si prospetta violazione dell’art. 2727 c.c. Si deduce che, ove si voglia ritenere, come sostenuto dai giudici del gravame, che il lavoratore abbia sempre percepito le retribuzioni risultanti dai prospetti paga, e le somme corrispostegli a titolo di spese varie gli siano state versate in sovrappiù rispetto alla retribuzione ordinaria, si incorrerebbe nella violazione del divieto di praesumptio de presumpto. Il primo accertamento sulla corrispondenza del percepito agli importi indicati in busta paga, sarebbe avvenuto in via presuntiva e non poteva pertanto essere posto a base di una seconda presunzione.

3. In via ulteriormente subordinata il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare che le somme corrisposte al ricorrente per spese varie erano state erogate nella parte che risultava aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria “in ragione del vincolo di parentela esistente”, venendo così a configurarsi quali superminimi ad personam titolati, come tali non assorbibili.

4. i primi due motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio;

è bene rammentare che, come fatto cenno nello storico di lite, l’iter motivazionale che innerva la pronuncia impugnata si snoda in relazione a due statuizioni decisive:

1) l’accertamento relativo al pagamento, nel corso del quarantennale rapporto intercorso fra le parti, di importi a titolo retributivo, in misura almeno pari a quelli riportati in busta paga;

2) l’accertamento che nel corso del rapporto erano state disposte continue erogazioni da parte datoriale in favore del ricorrente, riconducibili all’ambito lavorativo ed in quanto tali, suscettibili di essere sottoposti al meccanismo compensativo.

Queste statuizioni sono espressione dell’esercizio del potere riservato al giudice di merito di trarre dallo scrutinio delle acquisizioni probatorie, il proprio convincimento, in base al principio consacrato dall’art. 116 c.p.c., comma 1, che riserva al suo libero, prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda la sua decisione, nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con il pronunciamento adottato (ex plurimis vedi Cass. 15/1/14 n. 687).

5. Nello specifico, non può sottacersi che la prima statuizione relativa al pagamento delle retribuzioni indicate in busta paga, è stata elaborata sulla scorta del vaglio prudenziale di tutte le acquisizioni probatorie, comprensive delle dichiarazioni testimoniali raccolte (teste F.) nonchè delle dichiarazioni rese in sedè di libero interrogatorio da D.R.G., e confortate da ulteriori considerazioni definite alla luce del comportamento processuale assunto dal medesimo ricorrente, il quale aveva omesso di quantificare gli importi che riconosceva di aver ricevuto. Tale comportamento integrava un elemento che ulteriormente concorreva a dimostrare che gli importi da lui ricevuti (corrispondenti alla qualifica di operaio, inferiore a quella corrispondente “alle mansioni da lui effettivamente svolte e perciò… almeno corrispondente a quella degli operai che egli coordinava”) erano pari a quelli indicati nei documenti contabili.

6. Del pari, anche la seconda statuizione è stata emessa all’esito della elaborata approfondita ricognizione degli elementi istruttori enunciati; come la prima, è stato il frutto dell’esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non denunciabile nel giudizio di legittimità se non entro i ristretti limiti sanciti dal novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qui non rispettati;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; infatti il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (vedi Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476);

nessuna delle rationes decidendi risulta specificamente impugnata con il primo motivo di ricorso, mediante il quale genericamente ci si duole prospettandosi un vizio di violazione di legge – del fatto che la Corte di merito non avrebbe indicato i fatti dai quali potesse trarsi la “presunzione” che gli importi pagati da controparte per spese varie fossero stati erogati in aggiunta alla retribuzione e non, almeno in parte, a pagamento della stessa;

ma, è bene rimarcare, in sede di legittimità, è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (vedi Cass. 13/2/2020 n. 3541), ipotesi questa non riscontrabile nella specie, in cui sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, la censura degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti già congruamente scrutinati dal giudice del merito.

Dalle sinora esposte considerazioni discende, quindi, che anche il secondo motivo – che sulla violazione del principio di cui all’art. 2729 c.c. si fonda non può ritenersi meritevole di accoglimento;

7. Da respingere, infine, è l’ultima censura con la quale nuovamente il ricorrente dispiega la propria critica in relazione alla qualificazione delle somme versate dal datore di lavoro in eccedenza rispetto alle risultanze documentali “posto che la loro erogazione era stata espressamente motivata dal fratello del ricorrente in ragione del vincolo di parentela esistente”, prospettandosi in tal modo, l’erogazione di un superminimo ad personam, titolato e come tale non assorbibile.

Anche tale doglianza sconta un difetto di ammissibilità secondo le ragioni enunciate in relazione ai motivi che precedono, atteso che la Corte di merito, nell’articolato iter argomentativo, congruo ed insuscettibile di censura per quanto sinora detto, aveva accertato che si trattava di somme erogate strettamente in relazione alle prestazioni di lavoro e con esse “il datore di lavoro intendeva adempiere all’obbligazione di pagare la retribuzione su di lui gravante”.

Nell’ottica descritta, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito appaiono coerenti con i dicta di questa Corte in subiecta materia, secondo i quali il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (vedi Cass. 17/7/2008 n. 19710, Cass. 29/8/2012 n. 14689, Cass. 17/10/2018 n. 26017).

Nello specifico, per quanto sinora detto, nessuna evidenza è emersa in tal senso dal quadro probatorio delineato in prime cure, nè il ricorrente ha assolto all’onere allegatorio e probatorio sullo stesso gravante alla luce degli enunciati principi.

In definitiva, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA