Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24778 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. marchese Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7531-2016 proposto da:

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO,

MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

contro

B.M., T.G., TE.UM., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio degli

avvocati GIOVANNI GUZZETTA e ANNARITA DI RAIMO, che li rappresentano

e difendono;

– controricorrenti –

– ricorrenti incidentali –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 501/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2015 R.G.N. 7003/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MARCHESE Gabriella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI GUZZETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, assunti da Atesia S.p.A. (poi incorporata da ALMAVIVA CONTACT S.p.A.), nei periodi per ciascuno indicati in atti, con distinti contratti di collaborazione autonoma e continuativa quindi con contratti a progetto, come operatori di call center, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la società datoriale chiedendo l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, con condanna al pagamento delle differenze di retribuzione, alla regolarizzazione della posizione contributiva, alla indennità sostitutiva della reintegra, oltre al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3417 del 2010, rigettava la domanda.

3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 501 del 2015, pronunciando sul gravame dei lavoratori, in parziale accoglimento dello stesso, dichiarava “la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, con le decorrenze, per ognuno, indicate in dispositivo, con diritto all’inquadramento nel III livello del CCNL Telecomunicazioni e condannava, altresì, Almaviva Contact spa, oltre al ripristino della funzionalità dei rapporti, al pagamento delle differenze di retribuzione, per ciascun lavoratore maturate nel corso dei riconosciuti rapporti, ed al risarcimento del danno commisurato a tre mensilità della retribuzione spettante per i lavoratori di III livello ed accessori.

3.1. In estrema sintesi, la Corte territoriale riteneva che la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito consentisse di pervenire alla qualificazione del rapporto nei termini sollecitati dagli appellanti (id est: dai lavoratori) risultando provato l’esercizio del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, manifestatosi attraverso puntuali e specifiche direttive impartite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sul piano economico, per quanto qui interessa, la Corte territoriale, oltre alle differenze di retribuzione maturate nel corso dei rapporti, riconosceva, per effetto dell’accertamento di cui si è detto ed in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 50, l’indennità ivi prevista e calcolata in tre mensilità della retribuzione spettante, oltre accessori.

A tale riguardo, assumeva la congruità delle offerte datoriali di stabilizzazione del rapporto, giudicandole conformi agli accordi sindacali intervenuti sul punto; assumeva che l’indennità dovesse ritenersi aggiuntiva rispetto alla ricostituzione della funzionalità del rapporto, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione medesima.

4. Avverso l’anzidetta sentenza, propone ricorso per cassazione, la società Almaviva Contact S.p.A., fondato su un unico motivo.

5. Resistono, con controricorso, i lavoratori, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi.

6. Almaviva Contact S.p.A. ha depositato, a sua volta, controricorso nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 50.

1.1. Parte ricorrente assume l’erroneità dell’interpretazione resa dalla Corte territoriale in merito all’art. 50 cit. Ritiene società che la sanzione stabilità dal legislatore, in caso di reiterato rifiuto della stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia interamente sostitutiva tanto della reintegrazione quanto delle eventuali differenze retributive maturate in corso di rapporto.

2. L’esame del ricorso principale impone alcune preliminari considerazioni sull’interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 50.

2.1. La norma che viene qui in discussione ha formato oggetto di studio da parte della dottrina essendosi rilevati plurimi profili suscettibili di differenti interpretazioni ed essendosi, in particolare, il dibattito incentrato sulla questione se tale norma stabilisca “unicamente” la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da parte del lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto (melius assunzione a tempo indeterminato).

Il suddetto art. 50 stabilisce che: “Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1202 e seguenti, nonchè abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

La disposizione introduce un regime speciale finalizzato a limitare, a determinate condizioni, le conseguenze sanzionatorie in caso di esito vittorioso del giudizio intentato dal lavoratore, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, anche a progetto.

2.2. L’esame della previsione non può prescindere da una sintetica ricostruzione del più ampio quadro normativo in cui essa interviene (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1202-1210).

2.3. L’incipit della norma “fatte salve le sentenze passate in giudicato” rende, innanzitutto, chiaro che l’ambito di applicazione della stessa sia da riferirsi tanto alle controversie ancora da promuovere, quanto a quelle in corso. Ed anzi, proprio l’espresso richiamo alla L. n. 296 del 2006 è indicativo della voluntas legis di dettare una normativa finalizzata a proseguire il percorso, intrapreso dalla predetta L. n. 296, inteso a facilitare l’emersione di rapporti (simulati) di collaborazione, molti dei quali, proprio in quanto in sospetto di abuso, in fase di contenzioso giudiziale (percorso poi completato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 54).

2.4. Quanto ai presupposti di operatività, la norma richiede una sequenza di offerte da parte del datore di lavoro.

Questi (id est: il datore di lavoro) deve avere offerto al collaboratore, entro il 30 settembre del 2008, la stabilizzazione del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1202 e ss, articolata in tre fasi: a) la stipulazione di un accordo aziendale o territoriale volto a promuovere la trasformazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi; b) la sottoscrizione da parte dei lavoratori di atti di conciliazione individuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso; c) il pagamento da parte del solo datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

La prima offerta è, dunque, garantita dalla stessa procedimentalizzazione disegnata dal Legislatore del 2006 e filtrata dalle intese raggiunte dalle parti sociali.

Il datore di lavoro deve, poi, aver rinnovato l’offerta dopo l’entrata in vigore della medesima L. n. 183 del 2010. A tale riguardo, il dato letterale non pone dubbi interpretativi: la nuova proposta si aggiunge all’offerta di stabilizzazione compiuta entro il 30 settembre 2008, come reso palese dall’utilizzo dell’avverbio “ulteriormente” che rafforza il senso, già inequivoco, della congiunzione “nonchè”.

L’oggetto del contratto di lavoro subordinato di cui alla seconda offerta è predeterminato dal Legislatore; le mansioni di lavoro devono essere equivalenti a quelle del contratto in corso o cessato. Nulla è detto, invece, in ordine all’orario di lavoro e ciò è pienamente giustificabile in ragione della estrema variabilità dell’impegno lavorativo che può avere, in concreto, connotato ogni singolo rapporto.

2.5. La valutazione di conformità delle offerte datoriali ai parametri legali, che costituisce condizione essenziale per l’operatività, in sede giudiziale, del meccanismo di cui sopra si è detto, in quanto necessariamente mediata dalle risultanze processuali, è attività riservata al giudice di merito.

In presenza degli inviti datoriali, positivamente valutati dal giudice del fatto, rifiutati dal lavoratore (come risulta evidente ove si consideri che altrimenti non sussisterebbe neppure la possibilità di azionare alcun giudizio per effetto dell’avvenuta sottoscrizione degli atti di conciliazione individuali), gli effetti derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata di una collaborazione coordinata e continuativa, sono quelli indicati dal predetto art. 50 ed il datore di lavoro “è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

2.6. Il contrasto interpretativo verte, in particolare, sull’interpretazione dell’espressione “è tenuto unicamente a indennizzare”.

Trattasi, effettivamente, di una non felice soluzione espressiva, come del resto già evidenziato dal Presidente della Repubblica che, in occasione del messaggio, ex art. 74 Cost., in data 31 marzo 2010, ebbe ad osservare come la disposizione, insieme ad altre della L. n. 183 del 2010, potesse prestarsi “a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi”.

2.7. Due sono, infatti, le possibili letture dell’art. 50 in punto di conseguenze connesse al rifiuto del prestatore di accettare le offerte datoriali, in caso di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Da una parte, ritenere che l’indennità rappresenti l'”unica” misura sanzionatoria a carico del datore di lavoro, sostitutiva cioè di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili ad un tale accertamento (ovvero la conversione in rapporto a tempo indeterminato ed il risarcimento), dall’altra, ritenere che la norma abbia inteso “unicamente” incidere sulla misura del danno e non anche direttamente sulla disciplina futura del rapporto di lavoro.

2.8. Stima il Collegio che, tra le due indicate opzioni interpretative, debba preferirsi la seconda che rende il dato letterale (pur in sè non univoco) coerente con quello sistematico.

2.9. La norma va interpretata nel senso che l’indennità economica si sostituisce esclusivamente alle normali conseguenze risarcitorie che derivano dall’accertamento della natura subordinata del rapporto, assicurando al lavoratore un indennizzo che copre, in via forfetaria, non diversamente dall’art. 32 della medesima L. n. 183 del 2010, i danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo, tuttavia, il diritto del prestatore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero alla “conversione”, in esecuzione della sentenza (oltre che naturalmente alle retribuzioni da tali momenti in poi ed a quelle eventualmente maturate in ragione del reale atteggiarsi del rapporto intercorso e non derivanti, ex se, dalla diversa qualificazione del rapporto).

L’avverbio “unicamente” è, infatti, riferito solo al riconoscimento di un minor ristoro economico, giustificato dal rifiuto delle proposte di stabilizzazione, secondo l’esegesi sostenuta dalla Corte di appello di Roma.

2.10. L’indennità, dunque, definisce i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata (e, se del caso, anche al periodo non lavorato tra una collaborazione e l’altra, in caso di riconoscimento di un unico rapporto).

2.11. Conforta siffatta interpretazione l’esame dei lavori preparatori ed, in particolare, delle schede di lettura della Camera dei Deputati relativi agli articoli contenuti nella L. n. 183 del 2010.

In relazione all’art. 50 si dà atto che “l’articolo (…) determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”.

Il riferimento esclusivamente al “risarcimento” e l’assenza di una esplicita previsione della valenza sostitutiva di detta indennità, anche della ripresa del rapporto, è segno della scelta del Legislatore di preservare l’ordinaria e più pregnante tutela disposta dall’ordinamento e cioè il mantenimento dell’accertato rapporto di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, non può considerarsi estinto in mancanza di una chiara previsione che colleghi tale rilevantissima conseguenza al rifiuto opposto dal lavoratore alle proposte datoriali.

2.12. Così interpretata, la disposizione consente di superare i dubbi di legittimità costituzionale e di violazione del diritto sovranazionale, essendo in linea con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con quello di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele.

La novella in esame, limitandosi ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, con salvezza del nucleo centrale della tutela sostanziale costituito dalla “conversione” ovvero dal ripristino del rapporto, garantisce il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. e, come tale, appare ragionevole, essendo destinata ad assicurare una parificazione di trattamento di situazioni eguali a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, con il solo limite delle sentenze passate in giudicato.

Inoltre, restando fermo il diritto alle eventuali differenze di retribuzione maturate in relazione ai periodi lavorati, non si pongono profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 36 Cost. (e conseguentemente dell’art. 38 Cost.); peraltro, anche nel caso dell’art. 50, come già accennato, a partire dalla sentenza con cui il giudice accerta la natura subordinata del rapporto ed ordina il ripristino del rapporto, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riattivazione effettiva del rapporto.

In definitiva, la normativa esaminata risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento degli opposti interessi attraverso l’analitica disciplina, in quello che è stato definito un “delicato gioco di pesi e contrappesi”, dei parametri modalità temporali e oggetto delle offerte – che devono essere rispettati dal datore di lavoro per poter beneficiare del regime speciale di cui all’art. 50. Al lavoratore che abbia rifiutato ben due proposte di assunzione (e nonostante tale rifiuto) è comunque garantita l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (che va a sostituire il “ricorso ai contratti di lavoro subordinato” e il “corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto” di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1202) unitamente ad un’indennità, predeterminata tra un minimo ed un massimo, che ridimensiona le pretese risarcitorie, in misura della metà del massimo dell’indennità stabilita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, non diversamente dalla previsione del comma 6 del medesimo art. 32 (“In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”), in funzione premiale della condotta datoriale.

Il tutto nell’ambito dell’illustrato e più ampio contesto normativo di deflazione e definizione di un consistente contenzioso, sedimentatosi in alcuni settori produttivi, nel quale si inscrive la vicenda in questione, che rende la norma in oggetto non solo ragionevole ma anche coerente con i criteri ispiratori della disciplina legislativa precedente.

2.13. Quanto a possibili profili di violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, giudica il Collegio che, nello specifico, non vi sia stata alcuna ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse, bensì interventi che per quanto già sopra evidenziato, rispondono a “ragioni imperative di interesse generale” (v., ad esempio, tra le pronunce in questa materia della Corte Europea dei diritti dell’uomo relative a controversie tra privati: Arras c. Italia, 14.2.2012, p. 42; Ducret c. Francia, 12.6.2007 p. 32 ss.; Vezon c. Francia, 18.4.2006, par. 28 ss.) analoghe a quelle già riscontrate dal Giudice delle leggi in occasione della valutazione di legittimità costituzionale dell’art. 32 (v. Corte Costituzionale n. 303 del 2011, spec. p. 4.2), escludendosi così ogni violazione degli artt. 111 e 117 Cost., e tanto più evidenti nella fattispecie ove il Legislatore ha completato il percorso di transizione verso un corretto utilizzo dei contratti di collaborazione e di promozione dell’impiego dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato supportando il prodotto dell’autonomia privata collettiva promosso dalla L. n. 296 del 2006.

Quanto sopra evidenziato esclude altresì che l’intervento legislativo (come detto inserito in un complessivo programma di riforme) di cui trattasi abbia mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale va rigettato, avendo la pronuncia impugnata applicato l’art. 50 cit. in modo conforme all’interpretazione in questa sede resa.

Ricorso incidentale.

4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5- è dedotta omessa statuizione sulla domanda relativa alla mancata presentazione di una valida proposta di stabilizzazione ai sensi della L. n. 292 del 2006, art. 1, commi 1202 e ss..

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. In disparte profili di esatta qualificazione della censura, la Corte territoriale non ha omesso di valutare le proposte di stabilizzazione (testualmente, si legge, a pag. 20, primo rigo, della sentenza impugnata: “costituisce circostanza pacifica che “le proposte” formulate agli appellanti dalla società appellata non sono state accettate”); i giudici hanno, piuttosto, statuito, con giudizio ad essi riservato e qui non validamente censurato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), la congruità delle stesse. Sul giudizio di congruità delle offerte datoriali, si rinvia a quanto detto al p. 2.5. della presente motivazione.

5. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 50 e dell’art. 1, commi 1202 e ss., in relazione all’erronea interpretazione dell’accordo territoriale del 13.12.2006 come accordo aziendale.

6. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotta omessa valutazione del fatto che l’accordo territoriale del 13.12.2006 difettasse della sottoscrizione dei rappresentanti sindacali aziendali e, quindi, fosse privo dei requisiti necessari per essere considerato come accordo aziendale.

6.1. I motivi secondo e terzo presentano analoghi profili di inammissibilità e vanno pertanto congiuntamente esaminati.

6.2. Le censure difettano di specificità, per essere formulate senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4; manca, in particolare, la trascrizione dell’accordo sindacale del 13.12.2006, su cui entrambi i motivi si fondano, ed inoltre non risulta indicata la precisa sede di produzione processuale del documento di cui si lamenta la errata esegesi da parte della Corte di Appello.

7. Le spese del giudizio di legittimità si compensano integralmente avuto riguardo tanto alla complessità e novità delle questioni trattate quanto alla reciproca soccombenza.

8. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sia in relazione al ricorso principale che a quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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