Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24777 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11868-2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MAZZOTTA;

– ricorrente –

contro

GEFIL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente-

e contro

COMUNE di CASTELLABATE (SA);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8331/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAL della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che A.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di fermo amministrativo notificatogli dalla s.p.a. GEFIL per ICI, per gli anni 2005-2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.p.c., lett. c), d) ed e) nonché degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il procedimento notificatorio del preavviso di fermo amministrativo, nonostante fosse stato eseguito presso l’indirizzo di Corso Garibaldi 206 a Salerno e non presso il comune di residenza del destinatario, Castellabate;

che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la CTR avrebbe erroneamente escluso il rispetto, da parte sua, dei termini previsto ex lege per la proposizione tempestiva del ricorso;

che la GEFIL si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il primo motivo è infondato;

che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) (Sez. 5, n. 27129 del 28/12/2016);

che la CTR ha accertato come l’ A. – nella denuncia TARSU 2010 – avesse indicato al Comune di Castellabate, per le comunicazioni all’Ente impositore, non l’indirizzo di residenza, ma quello di Salerno, ove poi la notifica fu perfezionata;

che il secondo motivo è infondato;

che per un verso, il ricorrente non dice quale sia l’affermazione contra legem della CTR e, per altro verso, non indica il fatto storico, la cui valutazione sarebbe stata omessa dai giudici di appello (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della GE.FI.L s.p.a., in Euro 2.300, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA