Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24777 del 08/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13964/2017 proposto da:
RIVA ACCIAIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA;
– ricorrente –
contro
B.I., M.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che
le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PALUMBO,
IDA DEIDONE’, CHIARA PALUMBO;
– controricorrenti –
contro
S.S., S.E.C., ROYAL & SUN ALLIANCE
ASSICURAZIONI, CARIGE ASSICURAZIONI SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1179/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Avverso la sentenza n. 1179 del 24/05/2016, della Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione con tre motivi la Riva Acciaio s.p.a., B.I. e M.L. resistono con controricorso.
2. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6. il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
E’ inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto (Cass. 16059 /2017).
Difatti ai sensi dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, nè è possibile evincerli dai motivi, è inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018