Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24777 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23324-2016 proposto da:

BANCA CR FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA n. 332,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e

difesa dagli avvocati STEFANO CHITI, VITTORIO BECHI;

– ricorrente –

contro

B.P.C., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO;

– controricorrenti –

e contro

BA.RE., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 375/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/04/2016 R.G.N. 1095/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Firenze decidendo sul ricorso proposto da Ba.Re. ed altri trenta ricorrenti, tutti ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (C.R.F.), ha condannato la Banca al pagamento della perequazione sulla pensione integrativa da liquidare in separato giudizio.

2. La Corte di appello di Firenze investita del gravame principale della Cassa di risparmio e di quello incidentale di D.C.M. ha rigettato il primo ed accolto il secondo.

2.1. Il giudice di secondo grado, per quanto qui interessa, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Cassa di Risparmio. Ha evidenziato infatti che a norma dell’art. 2 comma 4 Statuto del Fondo del 25 giugno 1996 la Banca è solidalmente responsabile verso gli iscritti e i pensionati proprio nel caso in cui il Fondo non abbia pagato, tempestivamente e regolarmente, l’intero trattamento posto a suo carico.

2.2. Con riguardo al diritto alla perequazione, poi, la Corte territoriale ha ritenuto, al pari del primo giudice, che la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 non trovasse applicazione alle pensioni integrative a carico del fondo aziendale aventi natura retributiva e non previdenziale. Ha rammentato infatti che i titolari di pensione a carico dell’AGO e di pensione integrativa hanno diritto alla perequazione solo sulla quota di quest’ultima atteso che la disposizione che prevede il blocco dell’adeguamento ha carattere eccezionale e, perciò, non è di ostacolo alla pretesa dei pensionati anche dopo le modifiche pattizie del 1986 e del 1999.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cassa di Risparmio di Firenze che ha articolato quattro motivi. Hanno resistito con controricorso B.P.C. ed altri 19 pensionati in epigrafe specificati, mentre gli altri sono rimasti intimati. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 Statuto del Fondo e degli artt. 1292 e 1936 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Nel rammentare che la disposizione statutaria prevede testualmente che “la Cassa è solidalmente responsabile, verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi, delle obbligazioni statutarie del Fondo” la Banca Cassa di Risparmio di Firenze precisa che si tratta di una solidarietà fideiussoria e, dunque, di una garanzia accessoria che esclude che il creditore possa, indifferentemente, chiedere al debitore principale o al fideiussore l’adempimento della prestazione dovendo procedere preventivamente ad escutere il Fondo. Conseguentemente la ricorrente insiste nel ritenere di essere priva di legittimazione passiva e che i pensionati avrebbero dovuto preventivamente agire in giudizio nei confronti del Fondo ed avrebbero potuto convenire in giudizio la Cassa solo nel caso di inadempimento da parte del debitore principale.

5. Il motivo è, oltre che inammissibile, improcedibile.

5.1. La ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non allega al ricorso la copia dello Statuto del Fondo di previdenza dalla quale argomenta la propria carenza di legittimazione passiva.

5.2. Va qui ribadito che l’obbligo di depositare in allegato al ricorso i documenti ed i contratti sui quali il ricorso si fonda è correlato alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, chiamata ad interpretare i contratti collettivi nazionali ovvero a verificare la corrispondenza ai canoni legali dell’interpretazione dei documenti e dei contratti data dalla Corte di merito (cfr. Cass. 04/03/2015 n. 4350 e 04/03/2019n. 6255). A tal fine non è sufficiente la mera richiesta di trasmissione del fascicolo di parte a maggior ragione ove, come nel caso in esame, non sia dato conoscere se il documento era stato depositato per estratto ovvero nel suo formato integrale.

5.3. Peraltro la censura è del pari inammissibile laddove pretende dal giudice di legittimità la diretta interpretazione dello Statuto, atto privato la cui errata interpretazione può essere denunciata solo con riguardo alla violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 c.c. e ss denuncia che la ricorrente non formula.

6. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è anch’esso inammissibile.

6.1. Rileva il Collegio che nel caso in esame il giudizio d’appello è stato introdotto nel 2015. Pertanto trova applicazione l’art. 348 ter c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 in base al quale il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) quando la sentenza d’appello sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.

6.2. Orbene, nel caso in esame la Corte d’appello ha condiviso la soluzione del Tribunale che aveva assegnato rilievo decisivo all’inapplicabilità del blocco della c.d. perequazione automatica ai trattamenti diversi da quelli pubblici, circostanza ritenuta dirimente e implicitamente tale da privare di rilievo in senso contrario le eventuali fonti collettive che richiamassero la legislazione in materia. Non vi è stato dunque l’omesso esame di un fatto decisivo, nè comunque tale vizio avrebbe potuto essere dedotto. Nè il motivo può essere valutato sotto il profilo della violazione di legge, attesa, come si è ricordato, la natura privatistica delle norme richiamate.

7. Con il terzo motivo di ricorso la Cassa di risparmio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del regolamento 17 luglio 1998 del FIP modificato dall’art. 6 dell’accordo sindacale aziendale del 5 gennaio 1999, del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a) e dell’art. 38 Cost., comma 5 e art. 39 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7.1. Sostiene la ricorrente che l’art. 9 del Regolamento 17.7.1998 del FIP, modificato dall’art. 6 dell’accordo aziendale 5.1.1999, esonerava dall’interpretare la L. 449 del 1997, art. 59, comma 13 della in quanto le parti sociali avevano proprio previsto, e nessuna disposizione di legge glielo vietava, che l’adeguamento al costo della vita seguisse il regime pubblico e dunque nessuna perequazione spettava ai ricorrenti.

8. Con il quarto motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., approvate preliminarmente al codice civile, in relazione all’art. 11 del D.Lgs. n. 503 del 1992, all’art. 59 commi 4 e 13 della L. 449 del 1997 ed all’art. 34 della L. n. 448 del 1998.

9. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate.

9.1. Di recente questa Corte ha esaminato casi del tutto sovrapponibili al presente e ricorsi che proponevano censure analoghe a quelle qui esaminate ed ha ritenuto che l’art. 59, comma 13, della L. n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione

automatica al costo della vita, concerne solo i

trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale). Conseguentemente ha ritenuto che, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da

pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale,

l’adeguamento della pensione spettante si applica solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo mentre ne resta escluso l’adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio (cfr. recentemente Cass. 11/10/2019 n. 25685 e già 07/05/2013 n. 10556).

9.2. Già con le sentenze nn. 24777/2006 e 15769/2007 era stato chiarito che il legislatore aveva inteso da un lato stabilire, con riguardo a tutte le forme pensionistiche e con decorrenza dal 10 gennaio 1998, un unico criterio di adeguamento al mutato costo della vita, ossia quello di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, meno favorevole dei meccanismi precedenti ed in particolare di quelli colleganti l’evoluzione delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio. Dall’altro aveva previsto, a fini di contenimento della spesa pubblica, una restrizione temporanea del diritto alla perequazione, limitandolo con esclusivo riferimento ai trattamenti pensionistici dovuti dalla assicurazione obbligatoria e dalle forme sostitutive od esclusive.

9.3. Si è osservato che la L. n. 449 del 1997, art. 59, costituisce “un corpus normativo che in ciascuna delle diverse disposizioni reca la precisa individuazione delle forme pensionistiche oggetto di regolamentazione”, con la conseguenza che la disciplina dettata dal comma 13, anche per la sua natura eccezionale, oltre che temporanea, non può essere estesa a regimi pensionistici diversi da quelli espressamente contemplati nella disposizione.

9.4. I principi su enunciati sono stati ribaditi da più sentenze (cfr. nn. 13573/2011, 10556/2013, 1311/2014 e 6179/2016) nelle quali si è dato conto della diversa interpretazione accolta da Cass. n. 12344/2010 (richiamata dalla odierna ricorrente) che è stata ritenuta non condivisibile, sia perchè era stata trascurata la natura eccezionale dell’intero comma 13, sia in quanto la pronuncia aveva valorizzato la ampia locuzione (“indice di perequazione delle pensioni”) contenuta nell’ultima parte del comma in commento, senza considerare la stretta connessione, logica e temporale, di questa con il dettato dell’intero comma, che esordisce riferendosi espressamente ai soli trattamenti “dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive”.

9.5. Le ragioni che hanno indotto la Corte a disattendere l’unico precedente favorevole alla tesi qui sostenuta dall’istituto di credito ricorrente sono condivisibili, dovendosi ribadire la tesi della natura non solo temporanea ma anche eccezionale della sospensione prevista dal comma 13, come tale non applicabile a trattamenti diversi da quelli espressamente richiamati nella disposizione.

10 In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’Avv. Michele Iacoviello che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Michele Iacoviello. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA