Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24777 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24777 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 13339-2011 proposto da:
COSTANTINO FRANCESCO nato a CATANIA il 24/07/1961,
COSTANTINO LORENZO nato a CATANIA il 15/02/1967,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato PENNISI
SEBASTIANO, che li rappresenta e difende unitamente
2013
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all’avvocato CALABRO’ SALVATORE, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

ST MICROELECTRONICS S.R.L. in persona del legale

Data pubblicazione: 05/11/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 12/05/2010 r.g.n. 845/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.3 – 12.5.2010 la Corte d’Appello di Catania
rigettò il gravame proposto da Costantino Francesco e Costantino

brevità, indicata anche come ST) avverso la pronuncia di prime cure,
che aveva respinto le impugnazioni dei licenziamenti disciplinari loro
irrogati.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte
territoriale osservò quanto segue:
– gli elementi oggetto della contestazione erano già tali da
costituire il nucleo essenziale sufficiente a riempire di contenuto la
consistenza dell’obbligo di fedeltà di cui al richiamato art. 2105 cc,
che altro non è che una estensione particolare del generale obbligo
di correttezza tra le parti di un rapporto giuridico, per non essere
dubitatile che la contestata ed, in seguito, accertata disponibilità da
parte degli odierni appellanti di materiale eccedente, se non
addirittura inutile rispetto alle esigenze aziendali, proveniente da
soggetto giuridico riconducibile alle loro persone (società avente
sede presso la residenza degli stessi; qualità di legale
rappresentante in capo alla anziana madre, socia accomandataria;
ricorrenza della qualità di socio accomandante fino al 21 giugno
2004 in capo a Costantino Francesco; verifica di un fatturato tale da
fare della suddetta società uno dei maggiori fornitori della ST) già di
per sé – e a fronte della sostanziale mancanza di giustificazioni –

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Lorenzo nei confronti della ST Microelectronics srl (qui si seguito, per

integra la violazione dei fondamentali doveri del lavoratore, nei
termini precisati nel provvedimento impugnato;
– l’accertata prassi in concreto volta ad aggirare il sistema di

risultate forniture inappropriate da parte della Elettrotek in relazione
alle esigenze della produzione e della progettazione – determinava e
specificava senza ombra di dubbio la violazione da parte dei
dipendenti degli obblighi su di essi incombenti, certo più specifici del
generale dovere di correttezza e buona fede proprio di qualsiasi
rapporto;
– non vi era dunque stata alcuna lacuna nella fase di avvio della
procedura disciplinare, né, di riflesso, sul provvedimento finale,
tenuto conto del preciso riferimento normativo contenuto già nella
lettera di contestazione e considerato che, a fronte della sostanziale
inesistenza di ragioni a giustificazione degli addebiti, la mole di
riscontri probatori era tale da integrare in pieno la fondatezza delle
accuse;
– la copiosa documentazione versata in atti e, segnatamente, i
documenti di trasporto relativi al materiale acquistato dalla Elettrotek,
provava che i fratelli Costantino spesso arrivavano a consegnare
personalmente la merce, anche in giorni in cui risultavano assenti dal
lavoro; inoltre era riprova dell’intenzionalità dei comportamenti posti
in essere la dichiarazione resa da una testimone, dipendente della
STM dal marzo 1995, la quale, addetta a redigere report giornalieri
relativi al materiale in transito dal magazzino alla produzione, aveva

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classificazione del materiale da acquistare – tanto è vero che erano

riferito che in data 25 ottobre 2005 era stata invitata al bar da
Costantino Francesco, il quale, nell’occasione, l’aveva pregata di
omettere, dai suddetti report, alcuni prelievi di merce provenienti dal

predetto, non meglio specificato, testualmente riferendo che il
Costantino disse di volere evitare di destare sospetti;
– non poteva ritenersi, in ragione della peculiarità del caso e della
necessità di approfondire le indagini, al fine di verificare la
sussistenza di riscontri all’iniziale sospetto di irregolarità nella
condotta degli appellanti, che la sanzione del licenziamento potesse
essere inficiata dalla tardività della contestazione (nella specie l’una
e l’altra si distanziavano ben poco), per essere i fatti risalenti a
qualche mese prima l’inoltro della comunicazione di avvio del
procedimento disciplinare e tali da necessitare di complessi
accertamenti, proprio per il coinvolgimento di molteplici soggetti nei
processi aziendali;
– non poteva trovare accoglimento la richiesta attorea tesa a
diversificare la posizione degli appellanti, poiché se è vero che le
responsabilità di Costantino Francesco risultavano vieppiù aggravate
dalle circostanze acclarate (con particolare riferimento alla condotta
mirata all’occultamento e alterazione di dati e al successivo tentativo
di rimediare al fallito intento di coinvolgere la collega sentita come
testimone), non meno rilevanti erano gli addebiti mossi a Costantino
Lorenzo e tali da inficiare, nel complessivo quadro probatorio, il
vincolo fiduciario sotteso alla persistenza del rapporto di lavoro.

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magazzino, acquistata da società che faceva capo ad un parente del

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Costantino
Francesco e Costantino Lorenzo hanno proposto ricorso per
cassazione fondato su quattro motivi.

con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e
violazione di plurime norme di diritto, in relazione alla dedotta
genericità della contestazione disciplinare e alla asserita imputazione
dei fatti addebitati.
1.1 Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità delle censure inerenti ai
pretesi vizi di motivazione, atteso che, come diffusamente esposto
nello storico di lite, la Corte territoriale ha preso in considerazione gli
elementi rilevanti ai fini della contestazione svolta sul punto,
traendone un giudizio esaustivo, coerente con i dati esaminati e
scevro da vizi logici.
Né è consentito in questa sede, al riguardo, una nuova valutazione
dei fatti prospettati, essendo il sindacato di legittimità limitato al
controllo sotto il profilo della coerenza logico formale della
motivazione ed essendo per contro inibita la revisione del
ragionamento decisorio, poiché ciò si tradurrebbe in un’inammissibile
nuova valutazione di merito.
Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale sono altresì
giuridicamente corrette, ponendosi in linea con la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la previa contestazione dell’addebito,

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La ST Microelectronics srl ha resistito con controricorso, illustrato

necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come
disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa
e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è

per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore
di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque
comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cc
(cfr, Cass., nn. 11045/2004; 13813/2008).
Né può ritenersi essere stato violato il principio della immutabilità
della contestazione, posto che la specificazione analitica delle
circostanze fattuali, svolte nel giudizio dalla parte datoriale anche in
funzione probatoria dell’addebito contestato, non hanno configurato
elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare
(cfr, Cass., nn. 12644/2005; 17604/2007).
Il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, non può
dunque trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione
e violazione di plurime norme di diritto in relazione alla dedotta
tardività della contestazione disciplinare.
2.1 Richiamando quanto già osservato in relazione al primo motivo,
deve ritenersi l’inammissibilità del profilo di censura inerante a
pretesi vivi motivazionali, avendo la Corte territoriale, nei termini già
diffusamente ricordati nello storico di lite, svolto al riguardo un
accertamento fattuale esaustivo e privo di elementi di
contraddittorietà.

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integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali

Le conclusioni a cui la sentenza impugnata è pervenuta sul punto
sono altresì immuni da errori giuridici, atteso che, secondo il
costante orientamento di questa Corte, nel licenziamento per motivi

dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si
configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore
di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto
essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo,
quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio
temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura
organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di
recesso, costituendo, in ogni caso, la valutazione relativa alla
tempestività, giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove
adeguatamente motivato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 19159/2006;
29480/2008; 2580/2009).
Anche il motivo all’esame va perciò disatteso.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e
violazione di plurime norme di diritto in relazione alla sussistenza
della giusta causa di licenziamento e alla violazione dell’obbligo di
fedeltà.
3.1 La censura, ancora una volta, è inammissibile laddove richiede a
questa Corte un nuovo esame delle circostanze caratterizzanti la
fattispecie.
In diritto la decisione della Corte territoriale deve ritenersi corretta,
posto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di

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disciplinari il principio della immediatezza della contestazione

legittimità, dal collegamento dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105
cc, con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 cc, deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai

anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue
possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi
all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione
dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi
della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il
presupposto fiduciario del rapporto (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
3719/1988; 11657/1990; 11437/1995; 4952/1998; 12489/2003;
6957/2005; 2474/2008; 14176/2009).
Tale irrimediabile violazione del vincolo fiduciario deve poi ritenersi
senz’altro sussistente in un contesto fattuale che, come
irretrattabilmente accertato dai Giudici del merito, si era
concretizzato nell’acquisizione, proprio dall’azienda a cui i lavoratori
erano collegati nei termini già indicati, di forniture inappropriate,
attraverso una prassi volta ad aggirare il sistema di classificazione
del materiale da acquistare.
Donde l’infondatezza del motivo all’esame.
4. Con il quarto motivo viene denunciato vizio di motivazione,

assumendo la diversità della posizione di Costantino Lorenzo in
relazione alla ritenuta proporzionalità del licenziamento anche nei
suoi confronti.

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comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma

4.1 Richiamando quanto già ricordato in ordine ai limiti del controllo
sulla motivazione consentito in sede di legittimità, deve rilevarsi
l’infondatezza della doglianza, avendo la Corte esplicitato la

e risultando quindi coerente la valutazione conclusivamente
espressa nei suoi riguardi circa la rilevanza della violazione del
vincolo fiduciario.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro
3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

partecipazione anche di Costantino Lorenzo alla condotta contestata

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