Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24776 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11659/2015 proposto da:

B.G., P.M.F., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO

SPANTINI;

– ricorrenti –

contro

B.L., C.C., in proprio e quali eredi di

B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABIO VEZZOSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 561/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.G., B.A. e P.M.F. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, depositata il 2 ottobre 2014, e nei confronti di B.S., B.L. e C.C..

2. In prossimità della Camera di consiglio del 12 maggio 2017, i ricorrente hanno depositato rituale atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dal difensore e dalle parti personalmente, con in calce la sottoscrizione per accettazione del difensore dei controricorrenti, munito del potere di transigere e conciliare, come da procura in atti.

3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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