Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24776 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11770-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA ATTILIO FRIGGERI 13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

BELLOTTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2752/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.L.P.P. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la natura sostanziale, e dunque l’irretroattività della normativa in materia di contrasto dell’evasione attraverso la costituzione di capitali all’estero;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, art. 5 comma 2 e art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la CTR, avendo ritenuto l’utilizzabilità della c.d. “lista Falciani”, avrebbe dovuto confermare la legittimità della pretesa impositiva fondata sulla presunzione di reddittività e delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Sez. 5, n. 33893 del 19/12/2019; Sez. 5, n. 29632 del 14/11/2019; Sez. 5, n. 27845 del 31/10/2018);

che il secondo motivo è fondato;

che la CTR ha stabilito un’erronea strumentalità fra gli atti di contestazione ed irrogazione della sanzione e l’annullamento degli avvisi di accertamento;

che, in realtà, le sanzioni irrogate D.L. n. 167 del 1990 ex art. 5, comma 2, hanno un titolo autonomo, che trova la sua ratio nell’elusione di un obbligo dichiarativo, posto da una norma già in vigore (D.L. n. cit., art. 4, comma 1, con riferimento alle annualità oggetto di accertamento);

che la violazione di detto obbligo dichiarativo è sanzionabile a prescindere dall’accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate (Sez. 65, n. 2662 del 02/02/2018);

che pertanto va accolto il secondo motivo;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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