Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24776 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15252-2012 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO ITALIA 19,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA SANTESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA CICCARELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Barbara Santese (delega avvocato Ciccarelli Luca)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.C., dottore commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso della IRAP versata negli anni 1998 e 1999, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, confermava integralmente la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso, ribadendo nel caso in specie, la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso, affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le censure, afferenti vizio motivazionale, sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà, e violazione di legge, sono manifestamente infondate.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata è conforme a detti principi laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto compiuto ed idonea motivazione (da cui l’infondatezza del secondo motivo) sussistente, nel caso in specie, l’autonoma organizzazione non solo sulla base del valore rilevante dei beni strumentali (pur escludendo l’autovettura) ma, altresì, dell’utilizzazione di prestazioni altrui (una segretaria part time ed un praticante, le ari presta ioni le hanno consentito di dedicare maggior tempo ed energie allo svolgimento dell’attività propriamente intellettuale) ritenute, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, idonee ad integrare l’attività specifica del titolare (cfr. pgg 3 e 4 della sentenza impugnata).

Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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