Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24776 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24776 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTANZA
sul ricorso 18495-2011 proposto da:
SANDRAROSSI

S.A S.

DI

FRANCESCA VISMARA & C.

00803490960, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA
MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato BELLOTTI CLAUDIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2574
contro

MAZZONI

GUIDO

MZZGDU44106L219X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

Data pubblicazione: 05/11/2013

studio

dell’avvocato

rappresenta

P

difende

RIDOLFI

SANDRO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

ANTONUCCI ALBERTO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 267/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato BELLOTTI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di TORINO, depositata il 26/04/2011 r.g.n. 591/2010;

R. Gen. N. 18495/2011
Udienza 17/9/2013
Sandra rossi s.a.s. di Francesca
Vismara & c. c/ Mazzoni Guido

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, decidendo sull’appello
principale proposto da Guido Mazzoni nei confronti della Sandrarossi s.a.s. di
Francesca Vismara & c. e sull’appello incidentale proposto dalla società, in parziale

della Sandrarossi s.a.s. per la zona dell’Italia meridionale ed insulare, spettavano, a
seguito della comunicazione di recesso per cessazione dell’attività, l’indennità
sostitutiva del preavviso per euro 13.929,00, differenze per provvigioni arretrate per
euro 3.444,07 e l’indennità ai sensi dell’art. 1751 cod. civ. per euro 18.000
(ritenendo, in particolare, quest’ultima, equitativamente determinata, spettante
nell’ipotesi in questione in ragione del fatto che la cessazione dell’attività era dipesa
dalla cessione a terzi dell’azienda e che nel prezzo di vendita si era tenuto conto del
portafoglio clienti alla cui consistenza il Mazzoni aveva contribuito).
Per la cassazione di tale sentenza la Sandrarossi s.a.s. di Francesca Vismara & c.
propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’intimato Guido Mazzoni.
La Sandrarossi s.r.l. (in cui, nelle more del presente giudizio, si è trasformata la
s.a.s.) ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente principale denuncia: “Violazione o
falsa applicazione dell’art. 1751 cod. civ. (art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.) Contraddittoria ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ.)”. Si duole dell’avvenuto
riconoscimento dell’indennità di risoluzione del rapporto e della ritenuta sussistenza

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riforma della sentenza del Tribunale di Torino, dichiarava che al Mazzoni, agente

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Sandra rossi s.a.s. di Francesca
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dei due requisiti previsti in via cumulativa (incremento della clientela e degli affari
ed equità). Rileva, in particolare, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto
che il valore di avviamento del ramo di azienda (nel quale era ricompreso anche il
marchio oggetto di cessione) sia rappresentato dal portafoglio clienti e che costituisca

riconoscimento evidenziando che l’agente non aveva subito alcuna perdita delle
provvigioni dal momento che, dopo l’interruzione del rapporto con la Sandrarossi
s.a.s., aveva sottoscritto un nuovo contratto (migliorativo rispetto al precedente) con
la Sandrarossi s.r.l. (poi incorporata nella Colombo Stile S.p.A.), mantenendo la
stessa zona e lo stesso portafoglio clienti di prima. Rileva, sul punto, anche un vizio
motivazionale evidenziando che la Corte territoriale non ha precisato le ragioni della
diminuzione delle provvigioni, apoditticamente ricollegate alla cessazione del
rapporto con la Sandrarossi s.a.s., in contrasto con i dati di fatto acquisiti e senza
prendere in considerazione i motivi del calo di fatturato che possono essere
molteplici ed indipendenti dai fatti di causa.
2. Il motivo non è fondato.
Non si rileva nella decisione impugnata alcuna violazione di legge.
La Corte territoriale ha, infatti, correttamente preso in considerazione le
condizioni costitutive previste dall’art. 1751 cod. civ. per il riconoscimento, in
favore dell’agente, dell’indennità di risoluzione del rapporto.
La suddetta norma prevede, infatti, che: “All’atto della cessazione del rapporto
il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le
seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora

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un sostanziale vantaggio del preponente. Si duole anche della ritenuta equità del

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sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale
indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Si richiede, in sostanza, la persistenza – al momento della cessazione del

mandante. In questo senso, la prima condizione considera il vantaggio che il
preponente ricava dalla disponibilità di questo portafoglio; la seconda (il pagamento
deve essere equo) considera la perdita, in termini di provvigioni, che l’agente subisce
dalla cessazione del rapporto. Riguardo a tale ultimo aspetto è stato da questa Corte
precisato che il richiamo all’equità non serve solo per determinare i casi nei quali
l’indennità deve essere erogata, ma va utilizzato anche come criterio per la
determinazione dell’indennità stessa (cfr. Cass. 29 luglio 2002, n. 11189; id. 23
aprile 2007, n. 9538). Si è anche sostenuto che la norma in questione, in ragione del
riferimento alle “provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con i
clienti procurati al preponente”, si pone quale disposizione di salvaguardia per
l’agente, nel senso che ove quest’ultimo provi di aver procurato nuovi clienti al
preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente
riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) è necessario verificare, ai
sensi dell’art. 1751, comma 1, cod. civ., se – fermi i limiti posti dal comma 3 della
medesima norma – l’indennità come determinata, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l’agente perde,
sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto,
riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (cfr. in tal senso Cass.
19 febbraio 2008, n. 4056; id. 1 giugno 2009, n. 12724; 23 giugno 2010, n. 15203; 15

rapporto – di un portafoglio clienti procurato dall’agente, del quale benefici il

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marzo 2012, n. 4149). Secondo detta opzione interpretativa, l’equità è, dunque,
utilizzata dal legislatore quale criterio per riconoscere all’agente, in mancanza di una
specifica disciplina collettiva, il differenziale necessario (ferma restando la soglia limite costituita dall’art. 1751, comma 3, cod. civ., che, invece, costituisce una

cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
“retribuzioni” – i.e. essenzialmente, ma non esclusivamente, le provvigioni – riscosse
dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni,
sulla media del periodo in questione -) non anche per escludere, in presenza di un
risultato proficuo dovuto all’agente e non, dunque, imputabile ad elementi estranei
alla collaborazione di quest’ultimo, il pagamento di detta indennità.
E’ certo, in ogni caso, che il diritto all’indennità è subordinato alla presenza di
entrambe le condizioni (apporto clientela ed equità), considerato che la modifica
dell’art. 1751 cod. civ. introdotta dal d.lgs. n. 65/99 lo ha ancorato a criteri
prettamente meritocratici.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa di
riferimento avendo ricercato e valutato la sussistenza delle condizioni
legislativamente previste dell’incremento della clientela e/o del sensibile sviluppo
degli affari (da una parte) e della ultraattività dei vantaggi derivati alla società
preponente (dall’altra). Inoltre ha espresso il giudizio di equità “tenendo conto di
tutte le circostanze del caso”.
Neppure sussiste il lamentato vizio motivazionale.
Deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al

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limitazione a favore del preponente: l’importo dell’indennità non può superare una

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giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la

merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora,
nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato
o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o
rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione
del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; ne deriva che le
censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di
contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del
giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle
risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. ex
plurimis, Cass. 14 gennaio 2011, n. 824; id. 22 dicembre 2006, n. 27464; 12 maggio
2006, n. 11034; 7 marzo 2006, n. 4842; 27 aprile 2005, n. 8718). Al contempo va
considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere
considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine
di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in
questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente

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possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di

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incompatibili con esse (cfr. ex aliis, Cass. 2 luglio 2004, n. 12121; id. 1 dicembre
1999,n. 13359).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze
rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente

con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le
valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano
quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che,
pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è
espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere
sindacata nel suo esercizio (cfr. anche Cass., 14 giugno 2010, n. 14212/2010; id. 21
giugno 2010, n. 14911).
In particolare, la Corte è pervenuta alla dimostrazione del primo requisito (che
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti) attraverso l’esame dei fatturati procurati e provati dal
Mazzoni nel lungo periodo di collaborazione con la preponente (settembre 1985febbraio 2007). Così ha valorizzato la circostanza che il Mazzoni, avendo operato in
una zona – Italia meridionale ed insulare – in cui la società preponente, sia per la sua
recente costituzione sia per la sua localizzazione geografica (Lombardia), non era
certo conosciuta, aveva realizzato fatturati costanti e del tutto soddisfacenti. Già tale
valutazione era, invero, significativa di un vantaggioso consolidamento della
clientela in capo alla controparte e dimostrativa del fatto che, all’atto di cessazione
del rapporto, il preponente (per il quale, come si legge, il Mazzoni aveva
“proficuamente operato per oltre vent’anni”) versasse in una condizione tale da
ricevere ancora utilità dal portafoglio clienti facente capo all’agente. Ma la Corte ha

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I

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anche fatto riferimento alla ultraattività del vantaggio derivante alla Sandrarossi s.a.s.
dagli affari conclusi dal Mazzoni in costanza di rapporto attribuendo significativo
valore alla circostanza che proprio il suddetto consolidamento avesse contribuito alla
determinazione del prezzo di vendita dell’azienda e sottolineando, al riguardo, che la

concorrenziale ed a trasmettere alla cessionaria l’elenco dei clienti.
La Corte di appello, poi, una volta riscontrata in punto di fatto la ricorrenza dei
presupposti dell’indennità, ha proceduto a verificare, tenendo conto di tutte le
circostanze di fatto emergenti dal concreto svolgimento del rapporto di agenzia, se
l’indennità di cessazione del rapporto, potesse anche considerarsi equa.
Ha, così, ritenuto che il riconoscimento dell’indennità soddisfacesse anche alla
suddetta ulteriore condizione considerato che, nel caso concreto, pur con la stipula
del nuovo contratto di agenzia con condizioni “potenzialmente” più favorevoli
“perché a scaglioni progressivi”, vi era stata una diminuzione delle provvigioni (dato
questo rilevato da un raffronto tra le fatture emesse dal Mazzoni alla Sandrarossi
s.a.s. e quelle dallo stesso emesse alla Sandrarossi s.r.1., poi incorporata nella
Colombo Stile S.p.A.) ed ha ricollegato tale diminuzione “oggettivamente” alla
cessazione del rapporto di agenzia. Ha, inoltre, evidenziato che l’intervenuta cessione
dell’azienda avrebbe, di fatto, impedito al Mazzoni di rivendicare, in futuro, nei
confronti della cessionaria il giusto compenso per il raggiungimento di quel
portafoglio clienti (determinativo del prezzo di cessione) per il quale si era
impegnato per oltre un ventennio. Infine la Corte di merito ha ritenuto che tale
indennità potesse essere equamente ed adeguatamente determinata in euro 18.000,00,
tenuto conto dei criteri di cui all’art. 1751, comma 3, cod. civ., e della non contestata

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cedente si era contrattualmente impegnata a non svolgere per cinque anni attività

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fatturazione Mazzoni/Sandrarossi s.a.s. per gli anni 2002/2006 anunontante a
complessivi euro 136.954,44.
Sotto i vari aspetti considerati, la valutazione della Corte territoriale non è
censurabile in sede di legittimità essendo coerente con la lunga durata della

(indirettamente) la proficuità del rapporto specialmente in mancanza di elementi per
ritenere che l’evidenziato soddisfacente risultato fosse dovuto ad elementi estranei
alla collaborazione dell’ex agente – ed altresì congrua in rapporto alla natura
dell’indennità in questione diretta a compensare l’agente delle perdite allo stesso
derivate dalla cessazione di un rapporto nell’ambito del quale egli aveva operato
sviluppando affari e determinando per il preponente un “plusvalore” rispetto alla
situazione commerciale nella quale quest’ultimo si trovava prima dell’intervento
dell’agente, consentendogli così di trarre sostanziali vantaggi da tali affari.
Del resto l’utilità per il preponente va valutata al momento della cessazione del
rapporto assumendo rilevanza la cristallizzazione dei risultati ottenuti dall’agente a
tale momento. La scelta del preponente di ottimizzare per sé tali risultati
proseguendo l’attività e, dunque, gestendo direttamente il portafoglio clienti così
vantaggiosamente consolidato ovvero di cedere ad altri l’azienda (per un prezzo
indubbiamente determinato, oltre che dal marchio, anche dall’avviamento e cioè
dalla capacità per l’impresa di produrre redditi nel tempo, costituita appunto da quel
fattore oggettivo o reale, intrinseco all’organizzazione aziendale, che è il portafoglio
clienti) non può risolversi in un pregiudizio per l’agente che in entrambi i casi, e
salvo che non venga accertato che l’incremento di clientela sia dipeso da fattori
esterni all’agente ovvero che quest’ultimo non abbia in concreto subìto alcuna

IO

collaborazione tra le parti – circostanza, invero, già di per sé idonea a dimostrare

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perdita, ha diritto a vedersi riconosciuta l’indennità in questione. Si richiama, sul
punto, il principio espresso da questa Corte nella sentenza del 26 giugno 2002, n.
9317 secondo cui: “Poiché l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia
compensa l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al

sussistente, ed è quindi dovuta l’indennità, allorquando i contratti conclusi
dall’agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell’avviamento e la
protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di
agenzia, sono “in re ipsa”, mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi
derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per
suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in
liquidazione la società)”.
A fronte della situazione descritta e valutata dalla Corte torinese, le doglianze
mosse dalla società ricorrente (per lo più incentrate sulla pretesa mancanza di perdita
delle provvigioni in conseguenza del nuovo contratto stipulato dal Mazzoni con la
Sandrarossi s.r.l. e su un asserito calo di fatturato anche in costanza di rapporto di
agenzia con la Sandrarossi s.a.s.) si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di
un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già
valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima
ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale
probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso decisivo per il giudizio con riferimento all’indennità di
mancato preavviso (art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.). Rileva l’incongruenza

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preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa, tale condizione deve ritenersi

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del ragionamento decisorio della Corte che, da una parte, ha stigmatizzato la
sottrazione al Mazzoni del tempo (preavviso) per cercare nuove opportunità
lavorative e, dall’altra, ha ritenuto che tale sottrazione non potesse essere compensata
dalla sottoscrizione, appena nove giorni dopo, del contratto di collaborazione con la

4. Il motivo è infondato sol che si consideri che se il Mazzoni avesse avuto il
tempo di preavviso fissato per legge (sei mesi) avrebbe potuto cercare soluzioni più
vantaggiose (anche di quella del contratto di agenzia con la cessionaria). Tale
possibilità gli è stata sottratta e, come correttamente evidenziato dalla Corte
territoriale, non può ritenersi compensata dalla instaurazione di un nuovo rapporto di
collaborazione nove giorni dopo l’interruzione di quello con la cedente.
Si osserva, infatti, che la regola del preavviso, esplica i suoi effetti, per la sua
portata generale (fuori dell’ipotesi di giusta causa), in tutti i casi in cui il recesso ha
efficacia estintiva del rapporto di lavoro (Cass. 14 giugno 2006, n. 13732).
L’obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso è, poi, imposto
al datore di lavoro in correlazione con l’inadempimento dell’obbligo di comunicare
al lavoratore il recesso con congruo anticipo rispetto alla cessazione del rapporto
(salve le ipotesi di giusta causa).
Nella disciplina del recesso unilaterale dal rapporto di lavoro subordinato, posta
dall’art. 2118 cod. civ., così come in quella di cui all’art. 1750 cod. civ. ( “ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un
termine stabilito”; al 3° comma, vengono indicati i suddetti termini “minimi”, per i
quali la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del

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cessionaria Sandrarossi s.a.s..

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mese di calendario) il preavviso ha la funzione economica di attenuare le
conseguenze dell’improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Alla stessa funzione va ricondotta l’indennità sostitutiva prevista per il caso di
violazione del suddetto obbligo, onde la funzione di tale erogazione non è risarcitoria

mancato reperimento di una nuova occupazione e di tutela della parte che subisce
l’iniziativa dell’altra di porre fine al rapporto, attenuando le conseguenze della sua
improvvisa interruzione. Tutela che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, si
concreta nel consentirgli non soltanto la ricerca di un’ altra possibilità di lavoro ma,
in ogni caso (anche cioè a prescindere da una simile necessità), di nuovamente e
diversamente organizzare la propria esistenza nella imminenza del fatto “traumatico”
della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. In
conseguenza il lavoratore ha diritto all’indennità anche nel caso in cui, dopo il
licenziamento, trovi immediatamente un’altra occupazione (si vedano Cass. sent. n.
3307 del 1956 e n. 1102 del 1976, riportate, in motivazione, da Cass. Sez. Un. 29
settembre 1994, n. 7914; si veda anche Cass. 12 agosto 1994, n. 7417 nonché Cass.
20 marzo 1998, n. 2985; id. 24 ottobre 2006, n. 22830; 20 febbraio 2013, n. 4192).
5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore
di Guido Mazzoni, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
50,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.

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di un danno certo, ma indennitaria, ossia di rimedio contro la semplice eventualità di

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Vismara & c. ci Mazzoni Guido
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Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.

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