Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24775 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9376/2017 proposto da:

FORMERELAX DI D.N.F., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GATTI;

– ricorrente –

contro

TNT DI T.F. & M. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel luglio 2013 la società TNT di T.F. e M. snc ottenne, dal Tribunale di Udine, un decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva alla Formerelax il pagamento di Euro 6.987,46, oltre accessori e spese, per il mancato saldo delle fatture relative alla fornitura di gommapiuma per imbottitura di divani e poltrone.

Nel novembre dello stesso anno la Formerelax, proponeva opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. Osservava che il mancato pagamento della merce derivava da una difformità della stessa rispetto a quanto pattuito tra le due società e che ciò aveva comportato un danno patrimoniale alla Formerelax a causa di una contestazione da parte di un suo cliente svizzero, la Trapezio Sa.

Si costituiva in giudizio la TNT chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale applicava alla fattispecie l’art. 1492 c.c. e affermava che l’opponente aveva diritto al risarcimento del danno cagionati dal vizio riscontrato poichè la volontà di rinunciare alla garanzia per i vizi doveva essere esplicita e non poteva ritenersi implicita nell’accettazione della merce viziata. Così compensava il credito azionato da TNT e quello maggiore vantato da Formerelax a titolo di risarcimento danni. Accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava quindi la TNT al pagamento di Euro 10.870,54 in favore della Formerelax come risarcimento danni, oltre le spese legali.

2. La TNT proponeva appello avverso la sentenza, sostenendo che il Tribunale di primo grado aveva errato a non riconoscere la rinuncia alla garanzia per vizi da parte del compratore; che aveva errato nel respingere l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1495 c.c., ritenendo che non fosse necessaria la denuncia del vizio a pena di decadenza poichè il venditore era consapevole dello stesso. Inoltre contestava l’ an e il quatum del risarcimento danni disposto.

Si costituiva la Formerelax chiedendo che l’appello venisse dichiarato inammissibile o comunque infondato e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’appello. Rigettava l’opposizione proposta da Formerelax e confermava il decreto ingiuntivo; condannava, inoltre, la Formerelax alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Affermava, così, che dal comportamento della Formerelax non poteva desumersi una volontà di rinuncia alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno; che la stessa non aveva quantificato il danno subito e che, quindi, il Tribunale di Udine aveva colmato l’onere probatorio su di questa spettante attraverso il suo potere discrezionale; che non era necessaria la denuncia dei vizi della merce, in quanto la TNT era perfettamente consapevole di aver male operato e conosceva perfettamente i difetti della merce che aveva consegnato. Tuttavia da ciò non derivava, secondo la Corte, un diritto al risarcimento del danno in capo alla Formerelax, in quanto questa, non avendo avvertito il cliente finale dei possibili difetti della merce venduta ad essa non imputabili, aveva interrotto il nesso causale del comportamento colposo della TNT.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Formerelax con due motivi di ricorso.

3.1. La TNT non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte d’Appello di Trieste avrebbe errato nell’applicare l’art. 1223 c.c. e quindi nell’affermare che la Formerelax non avrebbe diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per aver interrotto, con la propria condotta, il nesso causale.

Infatti, secondo la Formerelax, la Corte avrebbe erroneamente valutato come fattore distinto ed autonomo idoneo a produrre l’effetto lesivo nei confronti del cliente finale (Trapezio Sa) la condotta della Formerelax consistente nell’aver utilizzato la gommapiuma per l’imbottitura di divani e poltrone destinati alla vendita alla Trapezio.

Sostiene, inoltre, che la condotta della Formerelax sia del tutto compatibile con il dettato normativo dell’art. 1492 c.c., in quanto esso non esclude affatto la possibilità di alienare o trasformare la merce viziata, ma limita in tal caso la garanzia alla sola riduzione del prezzo, escludendo la risoluzione del contratto e fermo restando il risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha ritenuto interrotto il nesso causale sulla base di un accertamento di fatto. Essa, nonostante abbia ritenuto sussistente gli estremi per una condotta colposa della TNT nella fornitura della gommapiuma alla Formerelax, ha valutato che il comportamento di quest’ultima, consistito nell’aver comunque utilizzato il materiale per l’imbottitura del cuscino, di averlo unito e spedito alla Trapezio Sa senza nemmeno informarla della difformità del prodotto consegnato rispetto a quello atteso, è idoneo ad interrompere il nesso causale del comportamento colposo della TNT, e quindi non può dolersi del suo comportamento.

Parte ricorrente chiede una nuova valutazione dei fatti invocando una violazione e/o falsa applicazione di legge. Ma il motivo, alla luce di quanto fin qui esposto, è inammissibile.

Inoltre, il motivo è infondato.

Come più volte affermato dalla S. C., a mente dell’art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita, consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante). Tra inadempimento e danno è necessario che sussista un nesso di causalità, escludendo dal risarcimento le conseguenze dell’inadempimento che non ne siano immediatamente dirette. Il danno, insomma, deve essere stato cagionato in modo diretto dall’inadempimento e non da altre cause. Con l’ulteriore specificazione che il danno è da considerarsi causato dall’inadempimento se il primo non si fosse verificato in assenza del secondo (la cc. dd. teoria condizionalistica) e sempre che sia configurabile come conseguenza normale e naturale dell’inadempimento (teoria della causalità adeguata). (ex multis, Cass., sent. n. 10184/2014).

Parte ricorrente bene ricostruisce il regime del nesso di causalità ma lo applica in maniera errata e nel modo a lui più favorevole.

Infatti, la condotta della Formerelax appare idonea ad interrompere il nesso causale del comportamento colposo della TNT, in quanto essa, piuttosto che lavorare comunque la gommapiuma ricevuta e inviarla al cliente finale senza avvertirlo di nulla, avrebbe dovuto rifiutarsi di utilizzarla e, quindi, di consegnare il prodotto finito. Le contestazioni mosse dalla Trapezio Sa alla Formerelax non sono conseguenza immediata e diretta del comportamento colposo della TNT, ma derivano dalla condotta negligente della Formerelax che ha ugualmente lavorato un prodotto viziato e ha quindi consegnato un prodotto finale difforme.

6.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte d’Appello avrebbe errato nell’affermare che la Formerelax non ha assolto l’onere probatorio ex art. 2967 c.c., circa l’entità materiale del danno subito in conseguenza della fornitura da parte della TNT della gommapiuma divisa in tre pezzi anzichè in unico blocco.

Tale motivo è inammissibile.

Parte ricorrente chiede, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti, lamentando una violazione di legge. Ciò è ovviamente inammissibile in sede di giudizio di legittimità, in quanto questa operazione di valutazione è di esclusiva competenza del giudice di merito.

La Corte territoriale ha infatti motivato la sua decisione riguardo il mancato raggiungimento della prova sul quantum del danno subito. Ciò è incensurabile per mezzo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. In considerazione del fatto che la TNT non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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