Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24775 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13277-2012 proposto da:
C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TIBERTI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Claudio Tiberti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.G., medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2005, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, data l’entità dei compensi erogati a terzi (rispetto ai quali il contribuente non aveva provato fossero tutti integralmente destinati ai colleghi in sua sostituzione) doveva ritenersi che fosse stata impiegata anche una segretaria.
Avverso la sentenza ricorre, su quattro motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Le censure mosse con i primi tre motivi (violazione di legge e ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi) sono fondate, con conseguente assorbimento del quarto motivo (afferente il regolamento delle spese processuali).
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata solo apparentemente segue il superiore principio laddove, con motivazione a volte apodittica e, comunque, insufficiente giunge ad affermare, non solo erroneamente, che le spese per i compensi a terzi (medici in sostituzione), implicano da sole un elemento organizzativo (laddove per la loro obbligatorietà, per il medico convenzionato, ciò deve escludersi), ma, anche, che le stesse devono ritenersi, senza che ne vengano esplicitate le ragioni e le fonti di prova, compensi per lavoro dipendente di una segretaria; elemento, quest’ultimo, peraltro, come sopra esposto, neppure più rilevante ai fini della sussistenza dei presupposti impositivi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016