Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24774 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11740/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.M.D., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24685/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro il sig. D.P.M.D., nonchè nei confronti di Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24685/2015, di accoglimento dell’appello proposto dal sig. D.P. contro la sentenza del giudice di pace n. 8110/2013, nella parte in cui, pur accogliendo l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento, aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

2. In parziale riforma della sentenza di prime cure, infatti, il tribunale ha condannato Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, ravvisando la insussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (secondo la disposizione vigente ratione temporis, all’esito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009); nonchè sul presupposto che l’impugnativa della cartella esattoriale per vizi formali concernenti il procedimento notificatorio richiede la instaurazione del contraddittorio pure nei confronti dell’agente della riscossione (Equitalia), legittimato passivo insieme all’ente impositore (Roma Capitale).

3. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con unico motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il tribunale di Roma errato nel condannare Equitalia Sud S.p.a. al pagamento delle spese di lite, in solido con Roma Capitale, violando così il principio per cui la condanna alle spese deve necessariamente seguire alla soccombenza in ordine ad una domanda riguardante la responsabilità della parte stessa.

Equitalia Sud s.p.a. si professa del tutto estranea al procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica dei verbali di accertamento, attività che sono di esclusiva pertinenza dell’ente impositore; e lamenta, pertanto, di non essere incorsa in alcuna responsabilità propria, tale da giustificare la condanna alle spese. Secondo la prospettazione del ricorso, l’agente della riscossione, aveva provveduto, per quanto di competenza, a stampare e notificare la cartella esattoriale in data 3 novembre 2007 e, a seguito dell’omessa corresponsione delle somme dovute, ad inviare l’intimazione di pagamento.

Inoltre, secondo il ricorrente, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, la fase della riscossione prende avvio solo a partire dalla consegna del ruolo da parte dell’ente impositore, che gestisce in via esclusiva tutta la fase propedeutica di formazione del ruolo. Da ciò consegue la carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, che non può contraddire in merito alla legittimità delle iscrizioni a ruolo.

6. La censura è manifestamente infondata. Il più recente e ormai consolidato orientamento di codesta suprema corte, ha ritenuto che “pur essendo stato in passato riconosciuto, in una fattispecie analoga, che l’agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo, ed ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale, ed in particolare per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) (citata dallo stesso ricorrente, n.d.r.) ritiene il collegio di condividere sul punto il recente arresto di Cass. 11 luglio 2016, n. 14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l’agente deve rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perchè, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell’esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”.

E’ da ritenersi, dunque, definitivamente superato il precedente orientamente richiamato dal ricorrente, secondo cui la totale estraneità dell’agente della riscossione al processo di formazione del ruolo e ai connessi vizi notificatori doveva determinarne l’esclusione dalla condanna al pagamento delle spese di lite.

7. La circostanza che il presente ricorso per cassazione sia stato notificato nel maggio 2016, anno in cui veniva affermandosi con le prime pronunce il nuovo orientamento giurisprudenziale, consente di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio e dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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