Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24774 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19551-2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

D’ARBOREA, 37, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CESTARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA FABIANI;

– ricorrente principale –

contro

ROYAL DEMEURE S.P.A., (già MARZE RE SOCIETA A RESPONSABILITA’

LIMITATA), (NUOVA DENOMINAZIONE ASSUNTA DALLA ROYAL DEMEURE S.P.A.);

TCL S.P.A. (già INTERNATIONALE HOSPITALITY MANAGEMENT S.P.A.), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

R.S.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8946/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/02/2016 r.g.n. 10279/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la domanda di cui al ricorso di primo grado R.S., premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato presso l'(OMISSIS) inizialmente gestito da TLC s.p.a. e quindi da Royal Demeure s.p.a., sorta per scissione da TLC s.p.a. ed alla quale quest’ultima aveva conferito il ramo di azienda costituito dall'(OMISSIS), ha adito il giudice del lavoro chiedendo ai sensi dell’art. 2112 c.c. la condanna in solido delle due società al pagamento di somme a titolo di differenze retributive per l’espletamento, sin dall’inizio del rapporto e fino al mese di giugno 1997, di mansioni superiori a quelle corrispondenti al livello di inquadramento e per illegittima decurtazione del superminimo nei mesi di luglio e settembre 1992; ha chiesto, inoltre, la condanna generica delle società al risarcimento del danno per la perdita parziale del trattamento pensionistico calcolato sull’imponibile retributivo effettivamente dovuto, ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi ad abuso del potere organizzativo (per progressiva sottrazione delle funzioni di coordinamento e controllo) e del potere disciplinare; ha chiesto, infine, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con le connesse conseguenze risarcitorie minime di legge pari a cinque mensilità della retribuzione. Royal Demeure s.p.a. unica costituita in primo grado, ha formulato domanda riconvenzionale subordinata con la quale ha chiesto la restituzione delle somme percepite dal lavoratore a titolo di tfr in ipotesi di condanna dello stesso alla reintegrazione nel posto di lavoro;

2. il giudice di primo grado, secondo quanto emergente dallo storico di lite della sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato lo svolgimento da parte del R. delle superiori (rispetto al livello di inquadramento) mansioni di 1^ Maitre sin dall’assunzione, dichiarato la non assorbibilità del superminimo e condannato in solido le società convenute alle connesse differenze retributive quantificate in Euro 11.035,08, oltre accessori e, in via generica, al pagamento delle differenze sul tfr ed al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c.; ha, inoltre, accertato la illegittima successiva sottrazione di mansioni e condannato le società al risarcimento del danno quantificato in Euro 12.000,00, rapportandolo approssimativamente, per ciascun anno, ad una mensilità di retribuzione; accertato l’esercizio abusivo del potere organizzativo e disciplinare ha condannato le società al risarcimento del danno biologico quantificato in Euro 12.880,00; ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per essere la malattia ascrivibile all’ambiente lavorativo e condannato Royal Demeure s.p.a. al pagamento di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di fatto pari a Euro 13.886,65;

3. la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione, nel resto confermata, ha rideterminato in Euro 9.000,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno professionale e rigettato le domande del R. riguardanti le differenze retributive per l’espletamento sin dall’inizio del rapporto delle superiori mansioni di 1^ Maitre e per non riassorbibilità del superminimo; ha, in conseguenza, rigettato la domanda di risarcimento del danno per perdita parziale del trattamento pensionistico;

3.1. ha ritenuto il giudice di appello che alla stregua della prova orale il periodo di demansionamento andava ridotto da quattro a tre anni e, proporzionalmente, anche la somma a tale titolo liquidata in prime cure; ha ritenuto estinti per prescrizione il credito per differenze retributive connesse allo svolgimento delle superiori mansioni di 1^ Maitre, riguardanti il periodo anteriore al 1.6.1997, ed il credito connesso alle decurtazioni del superminimo, con conseguente rigetto della domanda del R. diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita parziale del trattamento pensionistico; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.S. sulla base di tre motivi; Marze Re s.r.l. (già denominata Royal Demeure s.p.a.) e TLC s.p.a. hanno resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi; R.S. ha depositato controricorso avverso ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Motivi di ricorso principale.

1. con il primo motivo di ricorso principale R.S. deduce violazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, censurando la sentenza impugnata per omesso rilievo della improcedibilità dell’appello connessa alla violazione del termine di dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione prescritto per la notifica del ricorso e alla violazione del termine non minore di venticinque giorni tra la notificazione dell’appello all’appellato e la udienza di discussione;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di ultrapetizione ovvero di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Premette di avere con l’originario ricorso espressamente limitato la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per i soli anni compresi tra il mese di dicembre 1999 e quello di luglio 2005 in relazione ai quali non doveva ritenersi maturata la prescrizione, interrotta con lettera del dicembre 2004; il relativo importo secondo quanto risultante dal prospetto riassuntivo depositato in prime cure ammontava a Euro 38.724,78. La sentenza impugnata era quindi errata in quanto sul presupposto che le differenze retributive reclamate afferivano al periodo anteriore al 1.6.1997 aveva ritenuto il relativo credito estinto per prescrizione laddove in prime cure non era stata mai reclamata, nè liquidata dal giudice di primo grado, alcuna differenza anteriore al dicembre 1999;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge per motivazione apparente della sentenza e incoerenza della stessa sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta. Censura la sentenza impugnata per avere ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da 12.000,00 a 9.000,00 Euro motivando che non era possibile individuare quale primo episodio del demansionamento l’accaduto del 1.1.2000 atteso che il malore accusato dal R. dopo l’incontro con il vicedirettore rimaneva un fatto isolato. Assume apparenza di motivazione in considerazione del fatto che secondo quanto evincibile dal dispositivo della sentenza di primo grado la declaratoria di illegittima sottrazione di mansioni e dequalificazione professionale era riferita al periodo marzo 2000/dicembre 2004 e quindi ad un periodo al quale era estraneo l’episodio richiamato;

Motivi di ricorso incidentale.

4. con il primo motivo di ricorso incidentale le società Marze Re s.r.l. (già denominata Royal Demeure s.p.a.) e TLC s.p.a. deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., degli artt. 1218,1223 e 2697c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata “laddove ha accertato un inesistente demansionamento del lavoratore, con error in procedendo et in iudicando in relazione alla valutazione delle acquisite emergenze istruttorie della prova orale, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4″; sostengono, infatti, che l’accertamento del demansionamento era frutto della malgoverno delle emergenze istruttorie le quali escludevano che il R., nel corso del rapporto, avesse subito un demansionamento o una dequalificazione; tanto era a dirsi anche in relazione al periodo successivo alla riorganizzazione della società, riorganizzazione che costituiva espressione del legittimo ius variandi datoriale; l’esclusione del demansionamento implicava la inconfigurabilità in radice della pretesa risarcitoria e della stessa illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto;

5. con il secondo motivo le società ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la riassorbibilità del superminimo in contrasto con le previsioni contenute nel contratto di assunzione;

Esame dei motivi di ricorso principale.

6. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità non avendo parte ricorrente indicato le circostanze fattuali alla base della dedotta violazione dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3. Si è limitata, infatti, ad allegare che con decreto presidenziale del 7.12.2011, depositato in data 24.2.2012, era stata a fissata udienza di discussione per il giorno 22.9.2014 e che il provvedimento non era stato notificato, unitamente al ricorso in appello, nei termini di legge; per il resto ha operato un rinvio al fascicolo di controparte. La mancata indicazione delle concrete cadenze temporali del procedimento notificatorio del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione rende la doglianza articolata inidonea alla valida censura della decisione in quanto non consente al giudice di legittimità la verifica di fondatezza del motivo sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, come, invece, prescritto (Cass. n. 13657 del 2010, Cass. n., 13046 del 2006, Cass. n. 4840 del 2006, Cass., n. 16360 del 2004, Cass. Sez. Un. 2602 del 2003, Cass. n. 4743 del 2001). In particolare in ipotesi, come quella in esame, nella quale sia denunziata la violazione della legge processuale, questa Corte ha condivisibilmente affermato che l’ammissibilità della denunzia di error in procedendo richiede che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019, Cass. n. 22880 del 2017). Quanto ora osservato rende ultronea la considerazione, riferibile alla dedotta violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione del detto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. n. 3959 del 2016; Cass. 23426 del 2013, Cass. 8685 del 2012, Cass. n. 26489 del 2010);

7. il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile;

7.1. la sentenza impugnata, premesso che il giudice di primo grado aveva riconosciuto dovuta al R. la intera retribuzione spettante per il 2 livello c.c.n.l. Turismo settore alberghiero, quale 1^ Maitre, senza decurtazione del superminimo, ha osservato che alla stregua del medesimo ricorso introduttivo risultava che l’inquadramento nel 2 livello, corrispondente alle mansioni di 1^ Maitre, era stato riconosciuto con decorrenza dal 1.6.1997 mentre in passato il R. era stato inquadrato dapprima nel 4 livello, e quindi, a far data dal 1.9.1992, al 3 livello, come 2^ Maitre; rilevato che le pretese economiche collegate all’espletamento delle superiori mansioni riguardavano, pertanto, il periodo anteriore al 1.6.1997 ha ritenuto prescritto il relativo credito per decorso del termine quinquennale di prescrizione interrotto solo con lettera del dicembre 2004;

7.2. il motivo in esame non è idoneo ad incrinare la ricostruzione operata dal giudice del merito circa il contenuto delle pretese differenze retributive con riferimento all’espletamento di mansioni superiori di 1 Maitre in quanto omette la trascrizione del contenuto del ricorso di primo grado nelle parti di pertinenza onde dimostrare che le differenze retributive reclamate afferivano ad un periodo temporale più ampio, non coperto da prescrizione, rispetto a quello considerato dalla Corte di merito; tale carenza non è superata dalla trascrizione, nel ricorso per cassazione, del punto “A 4″ del ricorso introduttivo (v. ricorso per cassazione, pag. 13) posto che da essa non emergono con chiarezza i titoli – riferiti ai punti A.1, A.2, e A.3 del ricorso di primo grado, secondo quanto evincibile dal brano trascritto – delle maggiori somme reclamate; può ulteriormente rilevarsi, quanto al periodo temporale oggetto della pretesa alle differenze retributive connesse ad un inquadramento inferiore alle mansioni effettivamente svolte, che la correttezza dell’arco temporale considerato dal giudice di appello risulta confermata dal medesimo storico di lite del ricorso per cassazione (v. ricorso, pag. 2, ultimo capoverso con proseguimento alle pag. 3) dal quale emerge che l’inquadramento corrispondente alle mansioni in concreto espletate era stato riconosciuto con decorrenza dal giugno 1997;

8. il terzo motivo di ricorso è infondato;

8.1. la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto illegittima la dequalificazione professionale del R., dal marzo 2000 al dicembre 2004, ha ritenuto, sulla base della prova orale, che il periodo di demansionamento dovesse farsi decorrere dall’agosto 2001 fino all’agosto 2004, ulteriormente precisando che non era possibile individuare quale primo episodio della condotta datoriale quanto accaduto il 1.1.2000 ” atteso che il malore accusato dal R., dopo un incontro con il vice direttore, rimaneva un episodio isolato”;

8.2. le argomentazioni che sorreggono la statuizione relativa all’accertamento del periodo di demansionamento escludono la dedotta “apparenza di motivazione” in quanto la decisione risulta percepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici avendo la sentenza impugnata dato contezza, sulla base delle richiamate deposizioni testimoniali, del più ridotto periodo di adibizione del R. a mansioni inferiori a quelle di inquadramento. Tale accertamento di fatto poteva essere incrinato solo dalla deduzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di vizio motivazionale, e, quindi, di omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione fra le parti, neppure formalmente dedotto dalle ricorrenti;

Ricorso incidentale.

9. il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto in concreto inteso a sollecitare la rivisitazione del materiale probatorio e quindi un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un..8053 del 2014);

10. il secondo motivo di ricorso incidentale è parimenti inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare in quanto la questione dell’assorbibilità del superminimo è superata dalla statuizione di rigetto della domanda del lavoratore afferendo la pretesa in oggetto a un periodo coperto da prescrizione;

11. al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale ed il ricorso incidentale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23535).

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020.

 

 

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