Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24774 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24774 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 31816-2007 proposto da:
FARINA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI
GIAN LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2557

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale
DIREZIONE

rappresentante
REGIONALE

pro
INAIL

nonchè

tempore,
per

la

LA

Sardegna,

Data pubblicazione: 05/11/2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso gli avvocati DONATELLA MORAGGI, LAURA
DAMIANI, che li rappresentano e difendono giusta
procura notarile in atti;
– controricorrente 232/2007 della CORTE D’APPELLO

di CAGLIARI, depositata

il 06/07/2007

r.g.n.

197/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

17/09/2013

dal Consigliere Dott. PIETRO

VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n.

R.G. n. 31816/07
Ud. 17.9.2013

Farina Giovanni, dipendente della Gestione Governativa delle
Ferrovie Meridionali Sarde con inquadramento nel IV livello del
CCNL degli autoferrotranvieri ed addetto, quale geometra, allo
svolgimento di mansioni tecniche, è stato trasferito a decorrere dal
1° marzo 2000, a seguito di procedura di mobilità volontaria,
all’INAIL, con inquadramento nella VI qualifica funzionale del
personale dipendente dall’Istituto, poi confluita in virtù della
contrattazione collettiva, nell’area professionale B2.
Deducendo che avrebbe dovuto essere inquadrato dal nuovo
datore di lavoro nella VII qualifica funzionale e, poi, in applicazione
del CCNL di riferimento, nell’area professionale C3 o C2, il Farina
ha convenuto in giudizio l’INAIL per ottenere tale inquadramento,
con i conseguenti effetti economici e giuridici.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda e tale statuizione è
stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari con sentenza
depositata il 6 luglio 2007.
Ha osservato la Corte territoriale :
– che il Farina, inquadrato nel IV livello del CCNL per gli
autoferrotranvieri del 13 maggio 1987 con il profilo di assistente,
svolgeva in via prevalente mansioni tecniche, consistenti nella
esecuzione di rilievi topografici, nel disbrigo di pratiche catastali,
nella progettazione, etc.;
– che il termine di comparazione, ai fini dell’attribuzione del nuovo
inquadramento, doveva essere individuato nel sistema di
classificazione vigente presso

ai sensi del D.P.R. 1 marzo

1988 n. 285, riguardante il personale degli enti pubblici del c.d.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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parastato, cui aveva fatto seguito il CCNL del Comparto degli enti
pubblici non economici del 16 febbraio 1999, che aveva previsto
l’accorpamento delle precedenti qualifiche funzionali in tre aree (A,
B e C), sulla base della qualifica formale in precedenza rivestita dal
dipendente;
inquadrati nel IV livello del CCNL degli autoferrotranvieri e quella
dei lavoratori inquadrati nella VI qualifica funzionale ai sensi del
D.P.R. n. 285/88 citato;
– che, in particolare vi era coincidenza, non solo terminologica, ma
anche sotto il profilo delle mansioni, tra la figura professionale
dell’assistente prevista dal CCNL degli autoferrotranvieri e quella
dell’assistente tecnico inquadrato nella VI qualifica funzionale
anzidetta, svolgendo quest’ultimo dipendente una serie di
prestazioni (rilievi topografici, perizie tecniche, disbrigo pratiche)
del tutto sovrapponibili a quelle espletate dal primo;
– che i contenuti professionali dei dipendenti di IV livello del CCNL
erano ben lontani da quelli previsti dai dipendenti inquadrati nella
VII qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. n. 285 del 1988,
rivendicata dal Farina, in relazione soprattutto al diverso grado di
autonomia e di iniziativa che caratterizzava le mansioni di tali
ultimi dipendenti.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Farina sulla
base di due motivi. L’INAIL resiste con controricorso. La Direzione
Regionale INAIL per la Sardegna, cui il ricorso è stato pure
notificato, è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente osservarsi che, dopo la notifica del
ricorso per cassazione, il difensore del ricorrente è deceduto, con la
conseguente mancata notifica dell’avviso dell’udienza di
discussione (cfr. relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario).
Parimenti non è stato possibile notificare alla parte
personalmente, come disposto da questa Corte con ordinanza in

– che vi era piena corrispondenza tra la declaratoria dei lavoratori

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data 8 maggio 2013, l’avviso di fissazione della nuova udienza,
risultando il Farina irreperibile (cfr. avviso di ricevimento del
relativo plico postale).
Tali mancate notifiche non costituiscono impedimento alla
trattazione della presente controversia.
questa Corte che nel giudizio di cassazione, che è dominato
dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto
dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli
artt. 299 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che, una volta
instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del
difensore del ricorrente non produce interruzione del processo (cfr.,
tra le altre, Cass. 11 giugno 1999 n. 5755; Cass. 18 aprile 2002 n.
5626; Cass. 14 novembre 2003 n. 17295; Cass. 8 luglio 2004 n.
12581; Cass. 31 maggio 2012 n. 8685; cfr., altresì, Cass. 29 luglio
2004 n. 14455 e Cass. 8 giugno 2004 n. 10824, che, nel ribadire
che il procedimento davanti alla Corte di cassazione è dominato
dall’impulso d’ufficio, hanno affermato che, a seguito della sua
instaurazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è
affidata per intero all’atto scritto del ricorso, mentre la discussione
orale, cui è preordinato l’invio dell’avviso, non riveste che un valore
complementare).
Quanto alla mancata notifica alla parte personalmente, è
stato affermato da questa Corte che nel giudizio di cassazione, in
caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale
quest’ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l’assoluta
impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla
parte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel
luogo indicato nel ricorso e dell’assenza di qualsiasi ulteriore
indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale
indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla
trattazione della causa, essendo quest’ultima pur sempre dominata
dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del

Con riguardo alla prima è infatti principio consolidato di

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diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale,
fino al punto d’imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità
offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (Cass. 11 ottobre
2006 n. 21711; Cass. 4 giugno 2007 n. 12982; Cass. 22 luglio
2010n. 17218).

di legge», deduce che erroneamente la sentenza impugnata non gli
ha riconosciuto “la posizione professionale di fatto posseduta nella

organizzazione formale dell’Ente di provenienza”.
Aggiunge che “non è stata data rilevanza alcuna alle mansioni

in concreto da lui svolte» e che è errata la “identificazione della
categoria professionale corrispondente nella disciplina in vigore
all’epoca del trasferimento”.
Rileva che “il Giudice non ha dato il giusto valore ai parametri

della professionalità tecnica specifica, autonomia decisionale,
coordinamento e responsabilità diretta», elementi questi che
giustificavano l’inquadramento nella VII qualifica funzionale
prevista per i dipendenti dell’INAIL.
Formula, infine, il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., allora in vigore (tale disposizione è stata abrogata
dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009 n. 69 a
decorrere dal 4 luglio 2009).
3. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato che il quesito di diritto di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione
sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe
dovuto applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la
decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19
febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n.
24339).
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter
comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi

2. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando “violazione

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logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente
compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del
punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di
senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi
dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta
interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma
in questione (Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5
febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla
omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di
ordine formale la norma incide anche sulla sostanza
dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il
quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta fattispecie (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463;
Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26020; Cass. Sez. un. 25
novembre 2008 n. 28054).
Nella specie il ricorrente chiede, con il quesito,

“se sia

conforme (il livello attribuitogli ?) ai parametri della professionalità
tecnica specifica, autonomia decisionale, coordinamento e
responsabilità diretta che erano caratteristici del livello posseduto
dal ricorrente; in base ad essi, che sono assenti, nel liv. VI INAIL, la
valenza delle mansioni in concreto esercitate nell’organizzazione
delle ferrovie dal ricorrente non poteva che essere nferita al livello
superiore, cioè al VII. E pertanto se nel caso il Giudice abbia
sentenziato con violazione dell’art. 2103 c.c., che vieta la reformatio
in peius”.
Come risulta evidente, il ricorrente non indica
riassuntivamente gli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito, i principi giuridici applicati da quel giudice e la diversa
regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare, restando così

cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. debba essere interpretata nel

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vanificata la finalità di consentire a questa Corte l’esercizio della
funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito di diritto,
il cui fine è quello di far discendere in maniera univoca dalla
risposta – negativa o affermativa – che al quesito si dia,
l’accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esso infatti, a parte il generico richiamo all’art. 2103 cod. civ., non
contiene le disposizioni di legge violate né, a norma dell’art. 371, in
relazione all’art. 366 cod. proc. civ., i motivi per i quali si richiede
la cassazione della sentenza, motivi che devono avere i caratteri
della specificità e completezza, con la esposizione delle ragioni che
illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme o
principi di diritto ovvero le carenze della motivazione.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “irrazionalità e

carenza della motivazione su un punto decisivo della lite”.
Sostiene che il giudice d’appello non ha chiarito i motivi per i
quali vi fosse equivalenza tra le mansioni di cui alla IV qualifica
funzionale del CCNL degli autoferrotranvieri e quelle descritte nella
VI qualifica funzionale relativa ai dipendente dell’INAIL.
In particolare, non ha indicato se queste ultime mansioni
fossero connotate dai requisiti della

“professionalità tecnica

specifica, autonomia decisionale, coordinamento e responsabilità
diretta”, elementi questi tipici degli appartenenti alla IV qualifica
funzionale del CCNL citato.
5. Il motivo privo è di fondamento.
La Corte ha infatti puntualmente precisato che vi era piena
corrispondenza tra la declaratoria dei lavoratori inquadrati nel IV
livello del CCNL degli autoferrotranvieri e quella dei lavoratori
inquadrati nella VI qualifica funzionale del sistema di
classificazione di cui al D.P.R. n. 285 del 1988, riguardante il
personale degli enti pubblici del c.d. parastato; che, altresì, vi era
coincidenza tra le due figure professionali sotto il profilo delle
mansioni, svolgendo l’assistente tecnico inquadrato nella VI

Peraltro, anche sotto altro profilo il ricorso è inammissibile.

qualifica funzionale di cui al predetto D.P.R. una serie di
prestazioni (rilievi topografici, perizie tecniche, disbrigo pratiche,
etc.) del tutto sovrapponibili a quelle espletate dal primo; che
anche i dipendenti inquadrati nella VI qualifica funzionale del
D.P.R. n. 285 del 1988, avevano il compito, “nell’ambito di direttive

di gestire in autonomia la risoluzione di problemi

variabili e complessi”; che, infine, anche per tali ultimi dipendenti,
era espressamente previsto che essi dovessero sorvegliare
l’esecuzione dei lavori, riscontrandone i risultati, ciò che denotava
una professionalità del tutto sovrapponibile a quella di chi
coordina un gruppo di lavoratori.
Trattasi di motivazione esauriente e coerente che si sottrae
alle censure che le vengono mosse, censure – queste sì – dedotte in
maniera del tutto insufficiente, trascurando del tutto il percorso
argomentativo che ha condotto la Corte di merito alla decisione
impugnata.
6. Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere
rigettato, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di questo giudizio a favore dell’INAIL, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della Direzione Generale INAIL
per la Sardegna, rimasta intimata.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio a favore dell’INAIL, che liquida in €
50,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti della Direzione Generale INAIL per
la Sardegna.
Così deciso in Roma in data 17 settembre 2013.

di massima

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