Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24773 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6731/2012 proposto da:

B.B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ROMANELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Lorenzo Romanelli (delega avvocato Guido Romanelli)

difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.B.A., avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2002 al 2004, la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, avendo utilizzato la professionista lo studio di un collega, dotato di beni strumentali e personale dipendente.

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria mentre l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. La sentenza impugnata, dato atto che la contribuente svolge la sua attività presso la propria abitazione e presso altro studio per l’utilizzo del quale viene pagato un canone per l’utilizzo di spazi e di personale dipendente, pur escludendo l’esistenza di un rapporto associativo ovvero di associazione professionale, si discosta dai principi sopra illustrati laddove non compie alcuna valutazione sulla idoneità di tali ultimi elementi a configurare l’autonoma organizzazione rilevante quale presupposto impositivo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale, adeguandosi ai superiori principi procederà all’accertamento indicato e regolerà le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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