Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24773 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 03/10/2019), n.24773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1863/2015 proposto da:

HOTEL GARDEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso

lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente –

contro

SIDES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAURA TETI;

C.C., D.N.V., nella qualità di eredi di

D.N.F., elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO TRIESTE

173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA MARCHESE, rappresentate

e difese dall’avvocato CAMILLO COLAIOCCO;

– controricorrenti –

e sul ricorso successivo, senza numero di r.g. proposto da:

SIDES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAURA TETI;

– ricorrente successivo –

contro

HOTEL GARDEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso

lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– controricorrente al ricorso successivo –

e contro

C.C. e D.N.V.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/07/2014, R.G.N. 889/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 10 luglio 2014, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione del locale Tribunale – oggetto di separati appelli, poi riuniti – che aveva condannato la Hotel Garden s.r.l. e la S.I.D.E.S. s.r.l. al pagamento, in solido, in favore di C.C. e D.N.V., della somma di Euro 96.527,50 oltre rivalutazione ed interessi per il rapporto di lavoro intercorso con il dante causa delle ricorrenti D.N.F.;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto accertata la sussistenza di un collegamento funzionale fra le due società e di un rapporto di lavoro subordinato stricto sensu, sulla base degli elementi probatori raccolti in giudizio;

– avverso tale sentenza propone ricorso la Hotel Garden s.r.l. affidato a cinque motivi cui resistono con controricorso C.C., N.C. e la S.I.D.E.S. s.r.l.: quest’ultima propone, altresì, ricorso successivo avverso la medesima pronunzia affidandolo a due motivi, cui resistono con controricorso la Hotel Garden s.r.l. nonchè C.C. e D.N.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi successivi attesa la connessione oggettiva e soggettiva;

– con il primo motivo del ricorso proposto dalla Hotel Garden s.r.l. si censura la decisione di merito, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendosi l’omessa pronunzia sul primo motivo di appello inerente l’insussistenza di un collegamento negoziale fra le due resistenti;

– il motivo è infondato;

– nessuna omessa pronunzia si riscontra nel caso di specie avendo anzi la Corte motivato diffusamente sulla sussistenza, ritenuta in primo grado, di un collegamento negoziale fra le due società resistenti, alla luce del panorama probatorio disponibile;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2359,2094,1362,2697 e 2729 c.c., sempre in ordine alla ritenuta sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi;

– il motivo è inammissibile;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu ocull, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris istantiae;

– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito anche in ordine ad aspetti del tutto sottratti al sindacato di legittimità;

– con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2094 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5;

– premessa la inammissibile promiscuità dei motivi, va rilevato, con riguardo alla prima censura, che secondo la giurisprudenza di legittimità, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1539 del 22/01/2018), in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, e che nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie;

– per quanto concerne il dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può che ribadirsi quanto affermato, al riguardo, dalle Sezioni Unite (SU n. 8754 del 07/04/2014) secondo cui, nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, scompare ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà; la ratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), è “mirata a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris”;

– il quarto motivo denunzia una violazione degli artt. 112 e 115,116 c.p.c., in ordine ai conteggi di cui asserisce l’intervenuta contestazione;

– si chiede ancora una volta al giudice di legittimità una inammissibile rivisitazione del fatto essendo tale aspetto rimesso alla valutazione del giudice di merito nè risultando, per difetto di specificità del motivo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., in che punto dell’atto introduttivo sarebbe stata effettuata la descritta contestazione, atteso che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, (sul punto, fra le tante, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– per quanto concerne, infine, la dedotta nullità ex art. 112 c.p.c., in ordine all’eccezione di prescrizione, non può che ripetersi quanto già affermato supra, al punto precedente, in tema di specificità del motivo, del tutto difettante nel caso di specie;

– passando all’esame del primo motivo del ricorso proposto dalla S.I.D.E.S., s.r.l., con esso si fa valere la violazione degli artt. 2359, 2094, 2697, 2729, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– il motivo è del tutto sovrapponibile al terzo motivo di ricorso proposto dalla Hotel Garden s.r.l., talchè deve ritenersi sufficiente richiamare quanto già affermato in tema di inammissibile richiesta di rivisitazione del fatto per il tramite di una descritta violazione di legge ricorrente solo in ipotesi di difetto di sussunzione nell’ambito della norma considerata;

– con il secondo motivo di ricorso si deducono ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2094 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;

– ribadita la inammissibile promiscuità dei motivi, non può che affermarsi ancora una volta l’insussistenza delle violazioni di legge lamentate oltre alla non ricorrenza della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, vertendosi sicuramente non in una omessa valutazione di un fatto, unico ambito in ordine al quale il vizio appare prospettabile;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, i ricorsi, riuniti, vanno respinti;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 ciascuna per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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