Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24772 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENZO Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 13062/2017

R.G., sollevato dal Tribunale di Marsala con ordinanza

dell’8/05/2017 nel procedimento vertente tra:

C.M., R.F.;

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, G.S., GA.MA., ed

iscritto al n. 1324/2016 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che chiede

affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Marsala per la causa

iscritta al n. 81/2017 R.G. del Giudice di Pace di Marsala.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

con ordinanza in data 8 maggio 2017, il Tribunale di Marsala ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Marsala depositata il 15 febbraio 2017 e con la quale è stata dichiarata la connessione “oggettiva e parzialmente soggettiva”, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, tra la causa pendente dinanzi al predetto Giudice di Pace, avente N.R.G. 81/2017 e introdotta da A.T., proprietario di un’auto in sosta, e volta ad ottenere la condanna di R.F. al risarcimento dei danni cagionati a tale veicolo e ascrivibili, secondo l’ A., alla condotta di guida imperita del minore R.L., in occasione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) (con la precisazione che in detta causa l’attore ha citato anche la UnipolSai S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., essendo il ciclomotore, di proprietà di Ra.Fa., privo di copertura assicurativa, e che Ra.Fa. si è costituito avanzando istanza di chiamata in causa nei confronti di G.S., Ga.Ma. e Groupama Assicurazioni S.p.a.) e la causa prendente dinanzi al già indicato Tribunale, avente N.R.G. 1324/2016 e introdotta da R.F. e C.M., in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore R.L., nei confronti di G.S., Ga.Ma. e Groupama Assicurazioni S.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio nel medesimo sinistro;

A.T. ha provveduto alla riassunzione – dinanzi al Tribunale di Marsala – del giudizio già pendente dinanzi al Giudice di Pace di Marsala;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato competente il Giudice di pace di Marsala in relazione alla causa iscritta presso l’Ufficio di quel Giudice con il N.R.G. 81/2017;

rilevato che:

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile – 3, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

presentando la questione rimessa all’esame delle S.U. profili aventi eventuale rilevanza nel caso all’esame (atteso che le due controversie di cui si discute in questa sede sono regolate entrambe da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio cd. di competenza per materia con limite di valore, quale è quello di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2), con O.I. n. 580/2018, la decisione del presente conflitto di competenza è stata rinviata all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 5, lett. a) e b), del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;

ritenuto che:

le controversie di cui si discute in questa sede sono entrambe regolate, come già rilevato, da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio c.d. di competenza per materia con limite di valore (di cui, sia pure ad altri fini, si sono occupate le S.U. con la richiamata pronuncia) quale è quello di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2;

nella specie, la ragione di connessione fra le due cause in parola non è riconducibile alle ipotesi di connessione indicate nel comma 3, nonchè nell’art. 40 c.p.c., comma 6 e 7, e le predette cause non avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di pace di Marsala non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di competenza per materia con limite di valore, sicchè neppure avrebbe potuto essere giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di pace neppure ex art. 40 c.p.c., comma 1, interpretato in senso meno restrittivo (inteso, cioè, come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione diverse dai casi di cui agli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., semprechè la causa prevenuta avrebbe potuto essere introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente);

l’istanza di conflitto di competenza proposta dal Tribunale di Marsala, oltre ad essere ammissibile è, quindi, pure fondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 2), e l’altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.(Cass., ord., 28/09/2016, n. 19053);

ritenuto che:

va, pertanto, accolta l’istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG 81/2017 di quel Giudice;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta al NRG 81/2017 di quel Giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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