Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24772 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6683/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/36/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata i126/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di P.C., promotore finanziario, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che il contributo della collaborazione del coniuge (unico elemento sul quale permaneva il contrasto tra le parti) era limitato all’8% del reddito prodotto e, quindi, non esce dal margine dell’esiguità dei beni strumentali.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso – a mezzo del quale si lamenta violazione di legge, laddove la C.T.R. aveva escluso che la presenza del collaboratore familiare costituisse presupposto sufficiente per l’applicazione dell’IRAP – è infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Nella specie, come emergente dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, confermato dal giudice di appello e come dà atto la stessa ricorrente, la collaborazione del coniuge è limitata allo svolgimento di mansioni esecutive, con conseguente irrilevanza ai fini dei presupposti impositivi.

La sentenza impugnata è in linea, pertanto, con i principi affermati da questa Corte e rimane, quindi, esente da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite, data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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