Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24772 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 05/11/2020), n.24772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31354-2018 proposto da:

V.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, ANDREA FORTUNAT;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11410/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/05/2018 R.G.N. 12148/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMEL, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI, per delega verbale VALLEBONA

ANTONIO;

udito l’Avvocato MUSTI ANDREA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19 febbraio 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da V.M.F. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di accertamento dell’illegittimità del recesso, con reciproco esonero dall’obbligo di preavviso, comunicatole il 31 ottobre 2002 dalla datrice di lavoro ICCRI (alle cui dipendenze aveva svolto fino ad allora le sue mansioni di avvocato, assegnata al servizio legale), sul presupposto della fittizietà della cessione del ramo d’azienda a Bipielle SGC, chiedendo l’accertamento del suo diritto alla prosecuzione del rapporto con Banca Eurosistemi (cui fu trasferito il settore “bancario, sofferenze, incagli e contenzioso”), nonchè di condanna al risarcimento del danno per il demansionamento subito e la mancata corresponsione del preavviso. La Corte territoriale condivideva la già ritenuta infondatezza delle domande della lavoratrice sulla base dell’assorbente rilievo della prescrizione dell’impugnazione del licenziamento, per il decorso del termine quinquennale alla data di presentazione del ricorso introduttivo (otto anni dopo la sua comunicazione): e con esso delle domande risarcitorie, dato atto dell’intervenuta rinuncia a quella di reintegrazione nelle mansioni di avvocato presso Banca Eurosistemi. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la V., cui resisteva il Banco Popolare soc.c.oop. a r.l. (poi Banco BPM s.p.a.).

Con sentenza n. 11410/18 questa Corte rigettava il ricorso condannando la lavoratrice al pagamento delle spese.

Con l’odierno ricorso la V. chiede (ex art. 391 bis c.p.c.) la revocazione della detta sentenza per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4); resiste il Banco BPM s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La V. imputa alla sentenza un errore di fatto individuato nella circostanza che essa si sarebbe basata sull’erronea supposizione che la sua domanda, diretta alla declaratoria di illegittimità del demansionamento, fosse subordinata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.

La censura è infondata.

La sentenza n. 11410/18 di questa Corte, infatti, ha osservato che ai fini dell’accertamento del (contestato) demansionamento, previa la declaratoria di illegittimità del licenziamento (la cui verifica risultava preclusa dalla accertata prescrizione dell’azione di impugnazione), sul quale la lavoratrice ha incentrato in via esclusiva le proprie pretese, a seguito della rinuncia alla domanda di reintegrazione nelle mansioni di avvocato presso Banca Eurosistemi s.p.a. (di cui è stato dato esplicitamente atto al primo capoverso di pag. 4 della sentenza), la Corte di merito aveva inoltre affermato: “Anche seguendo l’impostazione difensiva… secondo cui la missiva di licenziamento… andrebbe intesa come missiva che annuncia… la cessione del ramo aziendale a Bipielle SGC ed a prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. con tale ultima società” il discorsa comunque non muta, ritenendo che tale affermazione, sorretta da valide argomentazioni (al punto sub 2 di pg. 5 della sentenza) riguardanti il difetto di “prova del dedotto demansionamento e della perdita o impoverimento di professionalità imputabile al datore di lavoro” rimaste sostanzialmente inconfutate, integrava autonoma ratio decidendi, su cui, in quanto non censurata, si era formato il giudicato (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. s.u. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 6 luglio 2015, n. 13844).

In sostanza l’errore imputato alla sentenza di questa Corte non è affatto percettivo ma semmai valutativo, e dunque inammissibile. Ed infatti non è idonea ad integrare errore (di fatto) revocatorio la valutazione, ancorchè in ipotesi errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. n. 10184/18).

Peraltro la sentenza qui oggetto di revocazione ha anche accertato l’assenza di confutazione della ragione effettivamente posta a base della ravvisata impossibilità oggettiva di svolgimento dell’attività forense da parte della ricorrente, una volta definitivamente accertatane la sua inclusione nel ramo d’azienda trasferito a Bipielle S.C.G. (non più controvertibile, alla luce in particolare del rigetto del quarto motivo): consistente nell’accertamento, di essere “rimasto incontestato” l’impedimento di carattere oggettivo dipendente dalla specifica natura e funzioni della predetta azienda cessionaria, non più titolare delle pratiche legali, ma soltanto mandataria delle aziende del gruppo.

Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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