Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24772 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24772 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19305-2008 proposto da:
PITRUZZELLA ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2451

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’

Data pubblicazione: 05/11/2013

& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

780/2008 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 20/06/2008 R.G.N. 373/2007;

udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 4.7. 2013, causa n. 29
n. 19305/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano con sentenza del 27.5.2008„ in riforma della
impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 693/06, rigettava la domanda
Piuzzella Aldo diretta all’accertamento della illegittimità del termine del
termine apposto al contratto stipulato tra le Poste e il detto Pétruzzella.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso in cassazione il Pe- truzzella
formulando plurimi motivi; resistono le Poste con controricorso. Veniva prodotto
verbale di conciliazione extragiudiziale. La Corte autorizzava la motivazione
semplificata della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
avendo le parti conciliato la controversia come da verbale di conciliazione
sindacale. Stante l’avvenuta conciliazione sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte: ,dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.7.2013

R.G.

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