Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24771 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7709/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza del

23/03/2016 nel procedimento vertente tra:

U.F., da una parte, e EQUITALIA SUD SPA, dall’altra, ed

iscritto al n. 9675/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di non partecipata

consiglio del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata

l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari

competente il Giudice di Pace di Salerno, con le conseguenze di

legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

con ordinanza del 23 marzo 2016, il Tribunale di Salerno ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione alla causa introdotta da U.F. nei confronti di Equitalia Sud S.p.a., avente ad oggetto l’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di cartelle esattoriali inerenti a violazioni del C.d.S., sul rilievo che la competenza spetterebbe al Giudice di Pace;

in relazione alla causa in parola il Giudice di pace di Salerno, con sentenza del 22 settembre 2015, aveva già dichiarato la sua incompetenza, ritenendo competente il Tribunale di Salerno;

U. ed Equitalia Sud S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarato competente il Giudice di pace di Salerno, con le conseguenze di legge.

considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile – 3, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del Codice della Strada;

in particolare, è stato richiesto un intervento chiarificatore in relazione: a) alla natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento; b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo;

con O.I. n. 14718/2017, la decisione del presente regolamento, è stata pertanto rinviata, all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;

atteso che:

la controversia ha ad oggetto, come sopra pure già evidenziato, l’opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni del codice della strada;

alla luce del principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra richiamato la competenza a conoscere della causa appartiene, quindi, per materia al Giudice di pace, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo che segue – quanto alla competenza – la stessa regolamentazione dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7;

ritenuto che:

va, pertanto, accolta l’istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza ratione materia del Giudice di pace di Salerno;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento

di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Salerno.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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