Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24771 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4025/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/22/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE DISTACCATA di PARMA,
depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di S.M., agente assicurativo, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2000 al 2004, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso siccome inammissibile quanto alle annualità 2000, 2001 e 2002, accogliendolo per le annualità 2003 e 2004.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con entrambi i motivi la ricorrente lamenta un’insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Commissione regionale non aveva motivato sulla circostanza che l’attività di agente assicuratore fosse svolta in forma di impresa e, come tale, assoggetta in re ipsa ad IRAP (1 motivo) e laddove non aveva tenuto conto, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, della presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di dipendenti (2 motivo).
Il primo motivo è inammissibile laddove con lo stesso non si deduce il mancato esame di un fatto decisivo, nell’accezione rilevante di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (del quale peraltro il Giudice di appello ha dato atto) quanto piuttosto una questione di diritto (ovvero l’assoggettabilità tout court ad IRAP dell’agente assicurativo quale titolare di impresa) risolta, peraltro, dalla C.T.R. in senso conforme alle pronunce rese da questa Corte in materia (cfr. Cass. n.ri 4938/2013; 15586/2015; 10851/11).
E’, invece, fondato il secondo motivo. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di detti principi la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente (in applicazione del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis) laddove il Giudice di appello, nel ritenere l’attività del contribuente priva di autonoma organizzazione, non ha esaminato i fatti decisivi costituiti dall’entità dei beni e dalla presenza di due dipendenti.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame ed il regolamento delle spese processuali, al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016