Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24771 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 05/11/2020), n.24771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1735-2018 proposto da:

S.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PIETRO TROIANIELLO, e BRUNO ARENA;

– ricorrente principale –

contro

ACISMOM – ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE

ORDINE MALTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e PATRIZIO MARIA

RAIMONDI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

S.P.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6957/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato ARENA BRUNIO;

udito l’Avvocato POTENZA PAOLA, per delega verbale RAIMONDI PATRIZIA

MARIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, S.P. esponeva di aver lavorato – in quanto chiamata dal Dott. G.L., coordinatore sanitario ACISMOM delle strutture campane – dal gennaio 1998 al 31.12.07 presso l’ambulatorio dell’Associazione sito in (OMISSIS), e di essere stata inquadrata dapprima come segretaria, e quindi, dal maggio 2004, nel III livello del CCNL di settore; di aver svolto, sino al dicembre 2000, attività di impiegata amministrativa addetta alla prenotazione ed accettazione di visite specialistiche, di essersi successivamente occupata – anche formalmente alle dipendenze della soc. coop. Ciak ed altre, dal gennaio 2001, del controllo della regolarità delle impegnative dei medici di base per l’esecuzione di prestazioni in convenzione col s.s.n. e di altre mansioni amministrative, ricevendo direttamente direttive sempre dal Dott. G..

Chiedeva pertanto dichiararsi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’ACISMOM, che resisteva alla domanda.

Il Tribunale, con sent. n. 21486/01, ritenuta la sua giurisdizione ed accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione, dichiarava l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 1998, ritenendo sussistente una illecita intermediazione di manodopera (quanto ai rapporti con le varie cooperative presso cui la S. era stata formalmente assunta), ordinando all’Associazione la riammissione in servizio della S., e, condannandola al pagamento delle relative differenze retributive (Euro. 35.921,36).

Avverso tale decisione proponeva appello l’ACISMOM, lamentando sia il riconoscimento della giurisdizione, sia l’inammissibilità della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con essa, sia l’erroneo riconoscimento della subordinazione.

Resisteva la S..

Con sentenza depositata il 13.11.17, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame rigettando la domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti (potendo esso costituirsi solo mediante pubblico concorso) e le conseguenti statuizioni economiche a decorrere dal 31.12.17. Confermava la sentenza impugnata quanto alla condanna delle differenze retributive (Euro 35.921,36), compensando per metà le spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S., affidato ad unico motivo.

Resiste l’ACISMOM con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste la S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-La S. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico: del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 della L. n. 157 del 2003 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della repubblica italiana ed il sovrano militare ordine di malta concernente i rapporti in materia sanitaria, stipulato in Roma il 21 dicembre 2000) e della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003.

Lamenta che la Corte di Appello, sul punto riformando la decisione di prime cure, ha ritenuto inammissibile la costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti, pur confermando l’intermediazione di manodopera come prospettata e già riconosciuta in’primo grado, ed ha ritenuto che ciò, se legittimava il diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2126 c.c. nei confronti di ACISMOM, non legittimava, invece, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e conseguentemente la riammissione in servizio della lavoratrice.

Lamenta che tale affermazione non poteva derivare, come ritenuto dalla Corte di merito, da talune pronunce di questa S.C. (Cass. n. 2755/06, Cass. S.U. ord. n. 18481/10) in quanto esse si riferivano al personale medico dell’ACISMOM e non già al personale amministrativo come nella specie la S., svolgente mansioni di segretaria amministrativa. Richiama allo scopo il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 che prevede che alla sola dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico, nè poteva applicarsi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 in tesi riferito solo ai dipendenti pubblici.

Il motivo è infondato.

Come rammentato più recentemente da questa Corte, sentenza n. 21734/15, “in base all’Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con L. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 13, l’attività svolta, nel quadro dell’assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicchè i medici dipendenti dell’A.C.I.S.M.O.M. sono equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario”.

Tale principio, inerente l’assistenza sanitaria, deve essere inteso in senso lato riguardando cioè i dipendenti dell’ACISMOM adibiti all’assistenza sanitaria e non solo i medici, alla stessa stregua del personale medico ed amministrativo dipendente delle a.s.l. del s.s.n. (cfr. Cass. SU, ord. n. 29915/17, Cass. SU n. 1778/11).

Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva:

L’ACISMOM assume la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, degli artt. 2094 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene in sostanza che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che nella vicenda in esame ricorresse una ipotesi di intermediazione vietata di manodopera solo sulla base degli indici sussidiari della subordinazione, ritenuti di per se idonei ad accertare l’espletamento di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della committente a far data dal 1 gennaio 1998.

Considerato il tenore della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e del successivo D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 l’Associazione evidenzia che la sentenza impugnata sarebbe viziata laddove afferma che i testi avevano riferito sulle modalità di svolgimento e sul contenuto delle mansioni della S., sulla provenienza delle direttive, sulla gestione dei turni, ferie e permessi, etc. che escludeva la sussistenza della fattispecie interpositoria vietata, tanto più in assenza di una effettiva verifica della sussistenza della subordinazione tra la S. e l’ACISMOM.

Il motivo è in parte infondato e per il resto inammissibile.

Ed invero l’ipotesi di appalto illecito di manodopera, nella specie ampiamente accertato in sede di merito, configura ex lege un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltante (L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5).

Le censure in merito all’accertamento della subordinazione sono pertanto irrilevanti, mentre la valutazione del materiale istruttorio sul punto da parte dei giudici di merito è inammissibile in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, nonchè la condanna della ricorrente principale e di quella incidentale al pagamento del contributo di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

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