Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24770 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/10/2017),  n. 24770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16094/2016 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURO DALLA CHIESA;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI C.P., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

FOLCHITTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FERRUCCIO ZUCCARO, FRANCESCA MARRA;

– controricorrente –

contro

O.M., O.D., O.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 439/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 493 del 2016 la Corte d’Appello di Milano, decidendo su riunite cause, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – respinto il gravame interposto dal sig. O.I., quale erede del sig. O.A., in relazione alla pronunzia Trib. Varese n. 1587 del 2010, di inefficacia (pro quota) ex art. 2901 c.c., nei confronti del sig. C.P., titolare dell’Impresa costruzioni edili C.P., del contratto di vendita di immobile da parte del sig. O.A. ai sigg. O.M., D. e O..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ O.I., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il C., già titolare della cessata Impresa costruzioni edili C.P..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia “violazione di legge processuale ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2901 c.c.”.

Con il 2^ motivo denunzia “violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di esame tra le parti”.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso il ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione regolarmente notificato”, la “comparsa di costituzione e risposta”, la sentenza del giudice di prime cure, il “ricorso depositato in data 13 aprile 2015″, l'”atto di disposizione”, l'”art. 1 pag. 2 contratto di compravendita”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che laddove lamenta che “la corte d’Appello ha omesso di valutare che la quota oggetto di cessione era solo la nuda proprietà dell’immobile e che a seguito del decesso del sig. O. si è consolidato il diritto di usufrutto vitalizio a favore della sig.ra T.M. (vedi art. 1 pag. 2 contratto di compravendita)” non risulta invero denunziato error in procedendo in riferimento all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 4 e la censura – anche in ragione della suindicata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, prospetta invero inammissibili profili di novità.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente C. – nella qualità -, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente C., nella qualità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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