Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24770 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 08/10/2018), n.24770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9329/2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GALANTE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO SERRA;

– ricorrente –

contro

B.F., BA.FA.NA., BA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO FERRO;

– controricorrenti –

contro

BA.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3657/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ricorre per cassazione nei confronti di Ba.Fa., B.F. e Ba.An., proponendo tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 5 ottobre 2016.

Gli intimati resistono con controricorso.

Parte ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2.- La vicenda processuale giunta ora all’esame di questa Corte muove da un’azione promossa dagli attuali resistenti contro b.a. e la Banca Monte dei Paschi per sentirli condannare in solido alla restituzione di somme di danaro, oltre al risarcimento del danno morale patito.

Ad b.a., agente promotore finanziario operante presso la Banca Monte dei Paschi, è stato rimproverato di essersi appropriato delle somme che in due occasioni – una, nell’agosto 2011 e l’altra, nell’ottobre dello stesso anno – gli erano state consegnate a titolo di investimento.

Alla Banca è stato imputato, quale soggetto conferente l’incarico a b., la responsabilità di cui all’art. 31, comma 3 TUFovvero quella di cui all’art. 2049 c.c..

3.- Con sentenza n. 445/2014, il Tribunale di Varese ha accolto le domande che gli attori avevano rivolto nei riguardi di b.a., rigettandole invece per quanto dirette nei confronti della Banca ed escludendo vi fosse in atti alcun elemento “tale da far apparire al terzo… che l’attività del promotore fosse ricollegabile al rapporto da questi intrattenuto con l’istituto bancario”.

Diversamente ha ritenuto la Corte di Appello di Milano, investita dall’impugnazione presentata dagli attuali resistenti contro la Banca. La Corte lombarda ha infatti affermato la sussistenza del nesso di “occasionalità necessaria” tra le incombenze affidate dalla Banca al promotore finanziario e l’illecito commesso, sulla base di una valutazione complessiva e unitaria di una serie di circostanze di fatto. In pari tempo, la stessa ha pure escluso che la condotta degli appellanti dell’epoca fosse stata “connotata da grave negligenza e colpevolezza”, secondo quanto invece ritenuto dal giudice di primo grado.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TUF, dell’art. 2049 c.c.”. Esso assume che la Corte di Appello ha errato nel ravvisare, nella fattispecie concreta, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria richiesto dall’art. 31.

Le circostanze individuate in proposito dalla sentenza “non avevano alcuna attinenza con gli illeciti del b.”: questi ultimi si sono “consumati in un contesto tale da escludere qualunque nesso di occasionalità necessaria tra gli stessi e le incombenze del medesimo b.”.

Questo perchè – informa il motivo – nel contesto Ba.Fa. consegnò ad b.a. quattro assegni bancari, “quale sicuro investimento finanziario”, “ricevendo in garanzia un assegno bancario emesso dal b.”; B.F. consegnò un assegno circolare e Ba.An. dei contanti (entrambi per investire la relativa somma nell'”accordo finanziario certo”) sempre a b., da questi ricevendo delle “ricevute stampate su fogli bianchi… prive altresì di alcun minimo e/o generico riferimento/collegamento con Banca MPS” (il testo completo della ricevuta è riportato alla p. 21 del ricorso, e replicato pure alla p. 29, come riferito al tenore dei docc. n. 9 e n. 10 prodotti in primo grado dai signori Ba. e B.).

Aggiunge ancora il motivo, trascrivendo un passo della sentenza emessa dal giudice di primo grado, che “nei moduli relativi agli investimenti oggetto di contestazione… non risulta nessuna indicazione del nominativo dell’istituto bancario, non vi è l’individuazione del b. quale promotore finanziario della banca, non vi sono dati identificativi della banca, non vi è alcuna spiegazione sulla tipologia dell’investimento” (il motivo non chiarisce, peraltro, se si tratta delle già riscontrate ricevute o di diversa documentazione; nè indica, per il caso della seconda evenienza, dove tale documentazione sia stata prodotta, e come, e neppure il contenuto positivo della medesima).

5.- Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso, infatti, richiede una nuova valutazione degli elementi fattuali della vicenda e del materiale probatorio prodotto in causa.

D’altro canto, la motivazione svolta dalla Corte territoriale si manifesta del tutto ragionevole e priva di incertezze logiche.

La pronuncia rileva, in effetti, che gli attuali resistenti “intrattenevano rapporti di gestione di investimenti con la Banca… a decorrere dal 2005”; che sin da subito la Banca aveva indicato in b.a. il “loro promotore di riferimento”; che lo stesso b. “si era sempre presentato agli attori esibendo un biglietto da visita, che recava il logo del (OMISSIS)”; che solo nel giugno 2012 la Banca informava B.F. che il rapporto con il promotore b. era stato “interrotto” (pur essendo a conoscenza di comportamenti irregolari di questi già da parecchi mesi, secondo quanto attestato dalle mail prodotte dai signori Ba. e B.).

“Da molti anni” – prosegue la Corte territoriale – i risparmiatori intrattenevano “un rapporto di gestione degli investimenti con la Banca… per il tramite del promotore finanziario, b.a., indicato dalla stessa Banca come il loro promotore di riferimento. Tale circostanza evidenzia che gli attori avevano riposto particolare fiducia nel promotore finanziario, che fino ad allora aveva gestito regolarmente i loro risparmi. In tale contesto non può definirsi “anomala” la condotta dei risparmiatori, che avevano affidato al promotore finanziario i loro risparmi, facendo ragionevole affidamento sulla correttezza del suo operato, che era sempre stato avallato dalla Banca”.

Ciò posto, è ancora da aggiungere che il motivo svolto dalla ricorrente Banca non viene a censurare la sussistenza (e nemmeno la consistenza, per vero) del contesto di riferimento della fattispecie che è stato individuato dalla sentenza della Corte territoriale, sembrando piuttosto propriamente ignorarlo. Di conseguenza, il motivo in questione non risulta neppure confrontarsi, a ben vedere, con la specifica ratio decidendi adottata dalla pronuncia impugnata.

6.- Il secondo motivo è intestato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.”. Con questo motivo, la ricorrente Banca censura la sentenza della Corte territoriale, là dove questa ha escluso l’eventualità di ravvisare, nel comportamento tenuto dai risparmiatori, la sussistenza degli estremi del concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

Più elementi indicano – così puntualizza il motivo – la presenza, nei detti risparmiatori, “quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi”.

Tali “elementi presuntivi” vengono individuati: in due lettere della Banca, che riferiva che “le proposte relative ai due contratti di investimento… erano state accettate”; nell’invio trimestrale dei rendiconti informativi “delle operazioni di investimento effettuate… nel periodo di riferimento”; nella rendicontazione di periodo che B.F. riceveva dalla Skandia Vita s.p.a. in ragione di una polizza che questi aveva precedentemente sottoscritto; negli estratti conto corrente, come riportanti l’avvenuta appostazione a debito di somme utilizzate per precedenti investimenti.

7.- Il motivo non può essere accolto.

Non diversamente dal primo, anche questo motivo richiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio prodotto. In specie, propone alla Corte di venire a formare una presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c..

Del resto, gli elementi di fatto segnalati dalla ricorrente appaiono in sè stessi non idonei a mettere in dubbio la ragionevolezza e plausibilità della motivazione svolta dalla Corte di Appello (come sintetizzata già sopra, nel n. 5).

In realtà, si tratta di fatti che, in buona sostanza, riguardano circostanze successive alla dinamica costitutiva dei singoli investimenti (le stesse indicazioni sulle poste a debito nel conto corrente non vanno, d’altra parte, oltre il nudo dato della causale di addebito). E che, in buona sostanza, sono conosciute dai risparmiatori (trattandosi di “conferme” della Banca – in un caso della s.p.a. Skandia Vita – di quanto fatto dal promotore) solo a distanza di tempo dall’effettivo compimento dell’operazione di investimento.

Corretta risulta, pertanto, la valutazione della Corte territoriale che ha considerato il complesso di tali circostanze come confermative – se non proprio incrementative – della fiducia dei risparmiatori nella persona del b., la “correttezza” del cui operato risultava, per l’appunto, “sempre… avallata dalla Banca”.

8.- Il terzo motivo di ricorso è intestato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Nel merito, il motivo assume precisamente che “tutti i fatti esposti anche ai precedenti punti da 2.1. a 2.9. del presente motivo non sono stati… esaminati dalla Corte di Appello, sebbene fossero pacifici e fossero decisivi ai fini del giudizio”.

Si tratta, in definitiva, di nove circostanze.

Il numero 2.1. assume, in specie, che la Corte territoriale non ha esaminato che “le ricevute dei presunti investimenti… erano stampare su fogli bianchi”. Il n. 2.2. che la Banca ha mandato ai risparmiatori due lettere di conferma e accettazione di altri investimenti fatti a mezzo del promotore b.. Il numero 2.3. fa riferimento all’invio di rendicontazioni. Il numero 2.4. all’invio degli estratti conto. Il numero 2.5. rileva che, per le operazioni concluse tramite il promotore, i risparmiatori ricevevano traccia documentale dell’avvenuta esecuzione. Il numero 2.6. rileva che ciò non è avvenuto per le contestate operazioni del 2011. Il numero 2.7. rileva che B.F. aveva stipulato una “polizza (OMISSIS)” e che pure risultavano “sottoscritti tutti i moduli necessari”. Il n. 2.8. rileva che i “suddetti documenti attestanti i reali investimenti” sono “palesemente e radicalmente diversi” dalle ricevute rilasciate da b. nelle occasioni del 2011. Il n. 2.9. riscontra che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle “modalità” con cui sono stati effettuati gli “investimenti ritenuti illeciti”.

9.- Il motivo non può essere accolto.

In realtà, le circostanze enunciate nei numeri 2.1., 2.2. e 2.9. sono state prese in peculiare considerazione da parte della Corte territoriale. Analiticamente riferiti gli esiti della CTU espletata nel primo grado del giudizio, la Corte ha precisato: “tali circostanze evidenziano l’illiceità del comportamento tenuto da b.a., ma non valgono a escludere la responsabilità dell’istituto di credito per l’illecito commesso dal promotore finanziario” (per le ragioni già sintetizzate sopra, nel n. 5).

Quanto alle circostanze indicate nei numeri da 2.3. a 2.7. compresi, la Corte ha tratto dall’esame complessivo delle stesse la ragionevole conclusione che il comportamento della Banca – di “avallo” della correttezza dell’agire di b.a. – sia suonata a conferma (se non a incremento) della fiducia che i risparmiatori nutrivano in b. (cfr. sopra, nel n. 7).

Rimane il punto di cui al numero 2.8., che sottolinea la differenza tra i documenti prodotti per gli investimenti “reali” e le due ricevute rilasciate da b.. Nella formulazione che gli è stata data, il punto mette in risalto più un giudizio (di comparazione), che un fatto storico, secondo quanto per contro richiesto dalla vigente norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nel concreto del suo contenuto, in ogni caso, il punto propone una comparazione tra documenti strutturalmente disomogenei tra loro (da un lato, la documentazione di svolgimento di un rapporto; dall’altro, la documentazione di una consegna di somma di danaro). E soprattutto concerne due serie di documenti che in realtà sono stati entrambi presi in adeguata considerazione (come si è appena visto sopra) dalla sentenza della Corte di Appello.

10.- In conclusione, il ricorso va respinto

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 5.700,00 (di cui Euro 100 per esborsi).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA