Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24770 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4011/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/14/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.S., medico odontoiatra, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni 2002, 2003 e 2004, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso relativamente alle annualità 2003 e 2004, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, siccome svolta con l’impiego di mezzi non eccedenti quelli normalmente usati e senza l’ausilio di lavoro altrui).

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, l’Agenzia delle Entrate ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso.

Il processo va, pertanto, dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese per carenza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA