Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24770 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24770 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8265-2011 proposto da:
D’ISIDORO

SANDRO

DSDSDR47H23G4820,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUPI MASSIMO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2065

contro
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo
studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA che la

Data pubblicazione: 05/11/2013

rappresentata

e

difende

anche

disgiuntamente

all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 508/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 21/06/2010 R.G.N. 1300/2008;

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;

udito l’Avvocato LUPI MASSIMO;
udito l’Avvocato TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g. n. 8265/11
udienza del 11.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sandro D’Isidoro, sostenendo di essere stato distaccato dal suo datore di lavoro, Banca
Commerciale Italiana, successivamente confluita nella Banca Intesa spa, per il periodo dal

incarico di direttore generale, ha impugnato il licenziamento comunicatogli dalla Banca Intesa nel
dicembre 2003, chiedendo che, ritenuta l’illegittimità del licenziamento, la Banca fosse condannata
a corrispondergli l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità supplementare e le differenze del
trattamento di fine rapporto maturate in relazione alla diversa base di calcolo che avrebbe dovuto
tener conto, tra l’altro, di tutte le somme percepite dal ricorrente durante il periodo del distacco
all’estero.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle differenze
di trattamento di fine rapporto e ha respinto le altre domande con sentenza che è stata confermata
dalla Corte d’appello della stessa città, che ha rigettato sia l’appello del lavoratore che l’appello
incidentale della società, osservando, per quanto qui interessa, che tra le parti era intervenuto un
accordo con cui era stata stabilita una sospensione del rapporto di lavoro, con la previsione del
rientro del lavoratore presso la Banca italiana, previa intesa tra questa e la Banca estera, con
l’ulteriore pattuizione che condizionava il rientro in Italia alla mancata risoluzione del rapporto
instauratosi con la Banca Comit Suisse per fatto imputabile al lavoratore (licenziamento per colpa o
sue dimissioni); accordo che, secondo la Corte territoriale, non incontrando il divieto di norme
imperative, escludeva la configurabilità dell’ipotesi del distacco e, essendosi realizzata anche la
condizione che impediva il rientro del lavoratore in Italia (dimissioni del lavoratore dalla Banca
estera), precludeva l’accoglimento delle domande del lavoratore, dovendo escludersi che fosse
configurabile un licenziamento nella comunicazione con cui Banca Intesa, dato atto della
risoluzione del rapporto con la Banca estera, aveva ribadito l’impossibilità di riattivare il rapporto di
lavoro.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Sandro D’Isidoro affidandosi a quattro motivi di
ricorso cui resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo spa (già Banca Intesa spa).
La società ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

novembre 1989 al novembre 2003 presso la Banca Commerciale Italian Suisse a Zurigo, con

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2094 c.c. e I della legge n. 1369 del
1960, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la
legittimità dell’accordo stipulato tra le parti, che prevedeva la sospensione del rapporto di lavoro in
atto e condizionava il rientro del lavoratore presso la Banca italiana, previa intesa tra questa e la
Banca svizzera, alla mancata risoluzione del rapporto di lavoro instauratosi con la Banca Comit
Suisse, sostenendone,invece,l’illegittimitAn relazione all’istituto del distacco

come delineato

2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul
punto della verifica della effettiva esistenza della sospensione del rapporto di lavoro e della
conseguente insussistenza dell’ipotesi del distacco, sostenendo che l’istruttoria aveva evidenziato
l’esistenza di diversi elementi, che non erano stati valutati adeguatamente dalla Corte territoriale come, ad esempio, il fatto che le promozioni e il trattamento economico del dipendente venivano
decisi dalla Banca italiana -, da cui risultava che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di
merito, il rapporto di lavoro era rimasto tutt’altro che sospeso, avendo continuato il ricorrente a
lavorare sempre per conto e nell’interesse della casa madre italiana, riferendosi solo a quest’ultima
per ogni aspetto rilevante della prestazione e della carriera lavorativa.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., nonché vizio di
motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza di
un licenziamento, anche per fatti concludenti, da parte della Banca Intesa, sostenendo che la Corte
territoriale avrebbe omesso di valutare il comportamento della Banca relativo al periodo in cui,
secondo il lavoratore, era emersa l’esistenza della volontà datoriale di recedere tacitamente dal
rapporto di lavoro, soffermandosi invece solo sull’offerta della prestazione lavorativa fatta dal
lavoratore con lettera del 29.11.2003 e sulla lettera di riscontro della Banca in data 23.12.2003, e
cioè su fatti verificatisi successivamente al periodo in questione.
4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione degli stessi articoli, nonché vizio di motivazione,
per non avere la Corte d’appello tratto le necessarie conclusioni dalla rilevata “scorrettezza” del
comportamento della Banca e per non avere, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla
corresponsione dell’indennità di preavviso e dell’indennità supplementare per violazione, da parte
della Banca, dei principi di correttezza e buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del
contratto.
5.- Il primo motivo è infondato.
Nel caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, questa Corte ha già affermato
(Cass. n. 19036/2006) che ove le parti abbiano pattuito un “distacco” del lavoratore, che, fermo il

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e costantemente interpretato dalla giurisprudenza della S.C.

perdurare del vincolo con il datore di lavoro originario, faccia sorgere un distinto rapporto con altro
imprenditore, anche all’estero, con sospensione del rapporto originario, i due rapporti restano
separati, anche se le due società sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità
alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo
rapporto.
Da questi principi di diritto non si è discostata la Corte territoriale con l’affermazione che, nel caso

rapporto di lavoro in atto e di prevedere il rientro presso la Banca italiana “previa intesa” tra questa
e la Banca svizzera, con una ulteriore clausola che condizionava la possibilità del rientro presso la
Banca italiana alla mancata risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca Comit Suisse per colpa
del lavoratore o per sue dimissioni. In siffatto contesto, la sentenza impugnata ha poi correttamente
rilevato che tale accordo, preceduto da una lettera del lavoratore con cui il ricorrente si esprimeva
nei seguenti termini: “in relazione al mio passaggio alle dipendenze della BCI Suisse chiedo di
poter fruire di una sospensione del rapporto di lavoro con al Banca Commerciale Italiana – Milano”,
era pienamente valido ed efficace, anche perché, a ben vedere, non dava luogo ad una vera e propria
ipotesi di “distacco”, quanto piuttosto ad una sospensione del rapporto di lavoro con l’originario
datore di lavoro ed all’insorgenza di un distinto rapporto con la società estera.
Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
6.- Anche il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, deve ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione
degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle
parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre
tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi

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di specie, le parti, con raccordo stipulato nel gennaio 1990, avevano concordato di sospendere il

valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis
Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n.
13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass.
n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006,
Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n.
13045/97, Cass. n. 3205/95).
7.- Nelle citate sentenze questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta

assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le
complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi
ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni
per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere
decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009 cit.). E, per
quanto riguarda specificamente la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la
valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,
il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009 cit., cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n.
3498/94).
8.- Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto
decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con
quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è
fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n.
14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far
ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione
della vertenza (Cass. n. 21249/2006).
9.- Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in
relazione a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia, osservando, in sostanza, che la

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in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di

determinazione formale del rapporto, così come definito tra le parti con l’accordo del 1990, aveva
trovato effettivo riscontro nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo, dovendo
ritenersi che la posizione di capogruppo della Banca Commerciale Italiana e quella di direttore
generale rivestita dal ricorrente all’interno della Banca Comit Suisse giustificassero, da un lato,
l’ingerenza “certamente molto significativa” della società capogruppo e, dall’altro, l’esistenza di
una “fitta relazione con la Banca controllante, costituita da continui indirizzi e controlli nella

di un distacco”, dell’attività svolta dal ricorrente, essendo questi la persona “che, pacificamente,
svolgeva un’attività di raccordo tra la capogruppo e la Banca controllata”; non senza rilevare che
“nel CdA della Comit Suisse, composto di 7 consiglieri, due rappresentavano la direzione centrale
della Capogruppo … e che i referenti del D’Isidoro … erano stati anche membri del CdA della
consociata”.
10.- Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe ritenuto assorbente il
solo dato formale, costituito dall’accordo del 1990, e non avrebbe adeguatamente valutato tutto il
materiale istruttorio (per quanto riguarda, in particolare, gli elementi probatori concernenti la
regolamentazione economica del rapporto e le decisioni in tema di avanzamenti di carriera), si
risolvono, sostanzialmente, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di
merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico anche mediante il richiamo delle
argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, confermate e, quindi, fatte proprie dal giudice
d’appello, oppure evocano fatti o elementi di prova asseritamente trascurati dal giudice d’appello,
senza tuttavia precisare atti o fasi processuali in cui essi furono dedotti in sede di gravame, così non
osservando il disposto dell’art. 366 n. 4 c.p.c. Né può sottacersi, per concludere sul punto, che la
sentenza impugnata, oltre ad essere adeguatamente e logicamente motivata, risulta del tutto coerente
ai principi già espressi al riguardo da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 25270/2011) secondo
cui in presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella
gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo determina l’assunzione in
capo alla prima della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della
prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con
carattere di subordinazione, solo nel caso in cui tale ingerenza ecceda il ruolo di direzione e
coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate,
11.- Alla luce dei principi sopra ricordati, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente
motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state
mosse con il motivo in esame.
12.- Il terzo motivo è parimenti infondato.

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gestione” della società controllata, e di un “continuo collegamento con Comit Italia, pur in assenza

Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione le circostanze
dedotte dal lavoratore a sostegno della tesi secondo cui egli era già stato estromesso dal posto di
lavoro ben prima dell’offerta della prestazione da lui effettuata nel novembre 2003 e, a riprova di
quanto affermato, riporta un’ampia parte del ricorso in appello per dimostrare di avere sollecitato
una pronuncia dei giudici del gravame sul punto.
La suddetta doglianza non può tuttavia trovare ingresso in questa sede di legittimità, poiché il vizio
di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai

sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di un punto “decisivo” della controversia, ovvero
un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate a sostegno della decisione.
Nella specie, secondo quanto emerge dalle argomentazioni svolte nel ricorso in appello, il
ricorrente ha fondato il proprio assunto sul presupposto della qualificazione del rapporto intercorso
con la Banca estera come “distacco” e sull’esistenza dell’obbligo del distaccante di richiamare il
lavoratore al termine del distacco medesimo, termine che, nel ricorso in appello, viene fatto
coincidere con il momento della cessione della Banca estera e con la conseguente (asserita)
cessazione della “causa” del distacco. Ed è evidente come, una volta – correttamente – esclusa la
configurabilità di un distacco (in senso proprio) da parte dei giudici d’appello, e ricostruita la
vicenda in termini di sospensione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro e di
insorgenza di un distinto rapporto con la società estera – perdurante anche dopo la cessione della
Banca estera -, non possano venire in rilievo circostanze dalle quali dovrebbe desumersi, secondo
l’assunto, il venir meno della causa del distacco.
13.- E’, infine, privo di fondamento anche il quarto motivo.
La Corte territoriale non ha, infatti, accertato che la Banca, nel rifiutare di “riattivare” il rapporto di
lavoro, abbia violato le regole della correttezza e della buona fede, ma si è limitata a rilevare “una
certa scorrettezza dell’appellata” per avere essa risposto “rigidamente” ed “asetticamente” al
dirigente, che “aveva di fatto diretto e gestito la consociata svizzera e che era stato poi uno dei
principali autori della avvenuta cessione”; circostanza, questa, che non è di per sé idonea a
configurare un’ipotesi di abuso del diritto o a dimostrare che, nel prendere atto della mancanza delle
condizioni per la riattivazione del rapporto di lavoro, la Banca abbia violato i principi di correttezza
e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
14.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella
A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

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sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in € 50,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2013.

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