Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24770 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6302/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO

PERDONA’;

– ricorrente principale –

contro

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC COOP, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO VALCANOVER;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO

PERDONA’;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 90/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/12/2017 R.G.N. 38/2017;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Trento respingeva la domanda, proposta da B.A., nei confronti della Federazione Trentina della Cooperazione Sociale Coop. (di seguito, per brevità, Federazione), ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, di impugnativa del licenziamento intimato il 17.6.2014, in quanto ritorsivo e/o illegittimo;

2. la Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata (n. 90 del 2017), in accoglimento del reclamo incidentale della Federazione, assorbito quello principale del lavoratore, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione;

2.1. in estrema sintesi, la Corte di appello ha ritenuto inidoneo ad introdurre il giudizio di opposizione, ex art. 1, comma 51, Legge cit., il ricorso depositato, avverso l’ordinanza emessa ai sensi del comma 49 del medesimo art. 1, in forma cartacea; secondo la Corte di merito, venendo in rilievo un atto endoprocessuale giacchè l’opposizione rappresentava una mera fase di un unico processo di primo grado, il ricorso, ai sensi della L. n. 221 del 2012, art. 16-bis, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, avrebbe dovuto essere depositato “esclusivamente” in forma telematica; nella specie, la parte non aveva regolarizzato il deposito nei termini di legge nè valevano, in quanto incompatibili, le norme relative alla nullità degli atti ed alla connessa sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

3. ha proposto ricorso in cassazione il lavoratore, affidato a quattro motivi;

4. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, la Federazione;

5. ha resistito, a sua volta, il lavoratore eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso incidentale;

6. il PG ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il ricorso principale;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. quanto al ricorso principale, con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, in combinato disposto con la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 50-57; parte ricorrente critica la sentenza impugnata laddove assume che l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, sia un atto proveniente da una parte già costituita in giudizio, come tale da depositarsi solo con modalità telematiche;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; secondo il ricorrente, la sentenza impugnata risulterebbe errata anche laddove assume che un atto depositato secondo modalità cartacea non sarebbe suscettibile di sanatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 121 c.p.c. e art. 156 c.p.c., commi 1 e 3;

3. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’att. 111 Cost., comma 6, art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 276 c.p.c. e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60, con nullità della sentenza; la critica investe la statuizione finale secondo cui “l’accoglimento del reclamo incidentale esime (…) dall’esame del reclamo principale, peraltro infondato per le ragioni ampiamente esposte in entrambe le fasi del tribunale”; secondo il ricorrente, in parte qua, la sentenza difetterebbe del tutto di motivazione;

4. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 277 c.p.c.); si imputa alla sentenza di non aver delibato sulle domande ed eccezioni proposte dalla parte reclamante;

5. i primi due motivi da trattarsi congiuntamente, per l’intima connessione, sono fondati;

5.1. con gli stessi, nella sostanza, si assume la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, convertito, con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, per avere la Corte di merito ritenuto inidoneo il ricorso depositato in forma cartacea, e non con modalità telematiche, ad introdurre il giudizio di opposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51;

5.2. la questione posta è, dunque, quella di stabilire se l’atto di impulso della fase dell’opposizione sia da considerare proposto da una “parte precedentemente costituita”, poichè l’art. 16 bis cit. richiede che, in tal caso, gli atti processuali e i documenti di parte siano depositati “esclusivamente con modalità telematiche”;

5.3. è sufficiente in questa sede ribadire, in adesione ai recentissimi approdi di questa Corte (Cass. n. 2930 del 2019 e Cass. n. 8591 del 2019, in motivazione, p. 6.), che, in considerazione dei dati testuali contenuti nella L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 53, il passaggio alla seconda fase del rito cd. Fornero richiede una specifica costituzione in giudizio;

5.4. il ricorso in opposizione deve contenere i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c. e deve essere depositato dinanzi al Tribunale (art. 51, comma 1); le modalità di costituzione dell’opposto sono delineate a norma e con le decadenze previste dall’art. 416 c.p.c. (art. 53, comma 1). Si tratta di adempimenti che ricalcano esattamente quelli della fase introduttiva del giudizio di primo grado nel rito del lavoro sicchè deve ritenersi che il giudizio di primo grado delineato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., pur articolandosi in due fasi procedimentali, richieda, per l’introduzione della seconda fase, un’autonoma costituzione in giudizio delle parti;

5.5. da ciò consegue che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del cit. D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1;

6. gli ulteriori motivi (terzo e quarto) riguardano la statuizione finale contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “l’accoglimento del reclamo incidentale esime (…)dall’esame del reclamo principale, peraltro, infondato per le ragioni ampiamente esposte in entrambe le fasi del tribunale”;

6.1. le censure sono inammissibili per difetto di interesse, investendo un’argomentazione svolta “ad abundantiam” e, pertanto, non costituente ratio decidendi della decisione impugnata (Cass. n. 23635 del 2010); invero, le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di gravame, nè di censura in sede di legittimità (Cass. n. 11160 del 2004; Cass. n. 23635 del 2010 cit.);

7. quanto al ricorso incidentale, l’unico motivo investe la statuizione in merito alle spese; lo stesso, prima ancora che assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, è inammissibile, per tardiva proposizione, rispetto ai termini di legge; esso (id est: il controricorso contenente il ricorso incidentale) è stato spedito per la notificazione al ricorrente in via principale in data 27 marzo 2018 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni, decorrente dal 15.2.2018, data della prima (e valida) notifica, in via telematica, del ricorso in cassazione proposto da B.A.;

7.1. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in relazione al ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibili gli altri del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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