Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2477 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 23/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1064-2013 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LO FOCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMINE PEPE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASCEA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 151, presso lo STUDIO DI GENIO

SEGRETO & RICCHIUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

SANSONE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n.327/04/12, depositata il 30.5.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 149/04/2011 che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento Tarsu, per l’anno 2009, emesso dal Comune di Ascea.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che trattandosi di impugnazione avverso un provvedimento di autotutela emesso dal Comune su istanza di parte al fine di correggere errori, l’impugnazione deve essere limitata ai motivi propri dell’atto e non per impugnare surrettiziamente il merito di atti divenuti definitivi, rilevando la definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo ricevuto alcun atto prima della notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione impugnato, rilevando come nessun atto impositivo, relativo all’anno 2009 era divenuto definitivo in mancanza di notifica;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere erroneamente ritenuto la CTR che per l’anno 2009, il Comune avesse notificato una cartella di pagamento non impugnata e divenuta, quindi, esecutiva;

c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo erroneamente ritenuto la CTR la sussistenza a carico del ricorrente di altro atto impositivo relativo alla Tarsu anno 2009, notificato prima del 6.5.2010;

d) erronea condanna al pagamento delle spese di causa.

Riproponeva, inoltre, tutte le domande e richieste formulate nel giudizio di meritro.

Il Comune ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento a tutti i motivi di ricorso, in cui si contesta, per l’anno di imposta 2009, la Tarsu e la stessa natura dell’atto impositivo (se avviso di liquidazione, avviso di rettifica o provvedimento di autotutela) nella specie manca la chiara indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dei documenti sui quali il motivo è fondato (innanzitutto l’atto impugnato) nonchè della sede processuale in cui detti documenti risultano prodotti, e manca, soprattutto, il deposito, unitamente al ricorso, di detti documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onere che non può ritenersi soddisfatto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e, tra le altre, Cass. n. 24940 del 2009 nonchè Cass. n. 303 del 2010 e Cass. SU n. 7161 del 2010).

Come evidenziato, non vengono, in particolare riprodotte testualmente le motivazioni dell’atto impugnato, documento al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censura proposta in questa sede.

Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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