Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2477 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2477 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 6570-2011 proposto da:
NERI STEFANIA (NRESFN55R70I726K) elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio
dell’avvocato PISELLI MARIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIULIANI NICOLA giusta procura speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA,

Data pubblicazione: 04/02/2014

PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI giusta procura speciale in
calce al controricorso;

– controrícorrente nonché contro

80415740580, PREFETTURA U.T.G. DI SIENA, COMUNE DI
SIENA;

intimati

avverso la sentenza n. 34/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 14/01/2011, depositata il 24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Giuliani Nicola difensore della ricorrente che ha
chiesto il rinvio alla P.U.;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 06570 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

r.g.n. 6570/2011 Neri Stefania c/Ministero Economia e finanze +3
Oggetto: previdenza; spese di lite

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio
del 12 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della

2

“La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza
impugnata, con la quale era stata accolta parzialmente (da
epoca successiva al deposito del ricorso e alla prima udienza di
discussione) la domanda di Neri Stefania tendente ad
ottenere l’accertamento della percentuale di invalidità,
compensando le spese di lite in considerazione dell’insorgenza
della percentuale invalidante in epoca successiva all’udienza di
discussione, del tenore non tecnico dell’atto introduttivo
(tendente ad ottenere “prestazioni” a carico dell’ “Autorità
erogatrice”), inoltre, per aver confusamente convenuto in
giudizio, anche in appello, il Comune di Siena ed il prefetto di
Siena, senza esplicitare il titolo del coinvolgimento dei predetti
Enti, ed infine per aver evocato l’INPS, prima del 1°.1.2010
(epoca dalla quale decorre la generale legittimazione dell’INPS
in controversie per l’accertamento dell’invalidità), prescindendo
dalla richiesta di prestazione economica e mirante
all’accertamento del mero status;

3.

ricorre Neri Stefania, con due motivi, per vizio di motivazione
e violazione degli artt. 91,92 c.p.c., per avere la Corte di merito
applicato la regola della soccombenza in ipotesi, come nella
specie, in cui lo stato invalidante sia accertato in percentuale
diversa da quella indicata nella domanda introduttiva;

r.g.n. 657012011

seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

4. l’INPS ha resistito con controricorso, le altre parti sono
rimaste intimate;
5. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in
riferimento al seguente principio di diritto: «ai fini del
regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza”

non esente da onere delle spese la parte che, col suo
comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme
di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di
assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale
soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la
compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito
sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia
nell’ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da
epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto
il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in
cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi
dell’art. 149 disp. alt cod. proc. civ.) per effetto di
aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma
anteriore al procedimento giudiziale» (Cass. nn. 7716/2003,
19343/2004 e 9080/2009; 7307 del 2011);
6. nella specie lo status invalidante è sopravvenuto alla domanda
giudiziale e alla prima udienza di discussione, e tanto basta per
riaffermare il predetto principio e ritenere assorbita l’ulteriore
censura”.
7. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
r.g.n. 6570/2011

costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole

8. La parte ricorrente ha depositato memoria.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non
infirmato dalle note critiche illustrate in memoria dalla parte
ricorrente, ritenendo manifestamente infondato il ricorso che
va, pertanto, rigettato.
/o. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la

152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile

ratione temporis,

per

l’esonero dal pagamento delle spese.

n. Nulla spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in curo 100,00 per esborsi ed
euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge; nulla spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

DEPOTTA10 IN CAPieflifiRIA

soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art.

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