Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24769 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/10/2017), n. 24769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2652-2017 proposto da:
Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN
LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
58, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA DEL BUFALO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 912/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che è stato dal sig. Z.F. proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. della sentenza Cass., 17/1/2017, n. 912;
considerato che l’intimato ha presentato “memoria difensiva”;
considerato che, come dedotto dal ricorrente, la suindicata sentenza Cass., 17/1/2017, n. 912 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
atteso che nella motivazione della suindicata pronunzia in tema di regolazione delle spese del giudizio di cassazione risulta affermato che “Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, laddove nello svolgimento del processo si dà atto che “Resiste con controricorso lo Z.”;
ritenuto doversi pertanto accogliere il ricorso, sostanzialmente volto a correggere quello che si appalesa un mero errore materiale, la procedura di correzione di errore materiale essendo esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora come nella specie non vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (v. Cass., 27/7/2016, n. 15650; Cass., 24/2/2014, n. 16959);
considerato che va pertanto disposta l’integrazione del dispositivo con l’aggiunta, in fine, del seguente periodo: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge” in luogo del periodo “Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva”;
atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., 17/2/2010 n. 3761, Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez. Un., 27/6/2002, n. 9438);
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Ordina che nel dispositivo della propria sentenza Cass., 17/1/2017, n. 912, venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge”, in luogo del periodo “Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva”.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017