Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24769 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 05/11/2020), n.24769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21933-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI COSTA;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO

D’AREZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASQUALE FATIGATO;

– controricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2432/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 5846/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FLAGELLA POTITO, per delega verbale Avvocato COSTA

PIERLUIGI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.12.2002 il sig. C.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia, l’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Foggia per far dichiarare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1984 e ottenere il pagamento di Euro 169.988,47 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute e indennità una tantum.

A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze del Dopolavoro Ferroviario,sin dal 1gennaio 1984, seppure il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato ai fini contributivi e previdenziali come subordinato solo dall’1 febbraio 1989; precisava che dal 25.11.1986 avevano lavorato con un contratto per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi sino al gennaio 1989, e dopo con un regolare rapporto di lavoro subordinato con orari predeterminati.

Indicava una serie di prestazioni di lavoro che avrebbe reso in favore della resistente e, dopo aver premesso di essere stato inquadrato nel 7 livello del c.c.n.l. del terziario, riteneva che se era vero che tra le numerose mansioni espletate vi erano quelle (indicate sub tr. 3, lett. g del ricorso) riconducibili al 7 livello, era anche vero che tutte le altre mansioni andavano ricomprese in quelle tipiche del 5 livello, sicchè rivendicava “la retribuzione del livello 5 per tutto il periodo interessato dal presente ricorso”.

Concludeva quindi rivendicando, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, il pagamento della complessiva somma di Euro 169.988,47 oltre accessori e vittoria di spese.

Ritualmente costituita, l’Associazione Dopolavoro, eccepiva in via preliminare, il difetto di legittimazione per il periodo antecedente al maggio del 1995, epoca della sua costituzione in forma di Associazione privata. Sul punto precisava che, istituito con R.D.L. 25 ottobre 1925, n. 1908 (convertito nella L. n. 562 del 1926), sino al maggio del 1995 rappresentava una semplice struttura interna dell’allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, con la conseguenza che per ogni eventuale inadempimento contrattuale addebitabile al Dopolavoro Ferroviario, precedentemente alla sua costituzione in associazione, avrebbero dovuto essere citate in giudizio le “Ferrovie dello Stato” S.p.A. Sulla scorta delle stesse premesse, l’Associazione eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o., precisando che per ogni questione relativa al rapporto di lavoro intercorso con il precedente Dopolavoro ferroviario (e quindi sino al 10.5.1995) era competente il giudice amministrativo, peraltro non più invocabile per l’intervenuta decadenza sancita dal novellato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 69, comma 7.

Nel merito, eccepiva, a fronte di un’indicazione da parte del lavoratore di molteplici mansioni svolte riconducibili a diversi livelli del CCNL di settore (V e VII), la mancata allegazione e la mancata richiesta di prova di circostanze di fatto necessarie per formulare il giudizio di prevalenza fra tutte le mansioni indicate.

Eccepiva poi la prescrizione di ogni eventuale credito vantato a titolo di retribuzione per lavoro straordinario,” festivo, indennità una tantum, indennità per ferie e festività non godute sino al 5 febbraio 1993, essendo il primo atto interruttivo del 5.2.2003 (notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Nel merito, l’Associazione contestava che dal 1 giugno 1984 al 31 gennaio 1989, con il Dopolavoro Ferroviario si fosse costituito un rapporto di lavoro subordinato ma, semmai, un rapporto di collaborazione di natura autonoma, rispetto al quale non potevano trovare accoglimento le pretese economiche richieste in ricorso, avendo il lavoratore collaborato con piena autonomia decisionale ed organizzativa, senza vincoli di orari, senza essere mai sottoposto ad alcun potere gerarchico, direttivo e disciplinare.

Con riferimento al periodo successivo (febbraio 1989 ad oggi) denunciava un’inammissibile implicita domanda di riconoscimento di mansioni superiori, in assoluta carenza dei relativi elementi di fatto e di diritto, rispetto al quale eccepiva, comunque, l’intervenuta prescrizione estintiva decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., e ciò quantomeno dal 1.2.1989 al 5.2.1993.

Il Tribunale, assunte le prove testimoniali, disponeva una c.t.u. contabile che rilevava una differenza tra dovuto e percepito di Euro 50.317,23, comprensivi di Euro 5.377,50, a titolo di indennità per ferie non godute.

Con sentenza del 12 febbraio 2010, il Tribunale, ogni altra eccezione o domanda respinta, accoglieva parzialmente la domanda condannando il Dopolavoro al pagamento in favore del ricorrente di Euro 44.939,73 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario e 13a mensilità, oltre accessori come per legge.

Avverso tale pronuncia proponevano appello sia l’Associazione che il C..

Con sentenza depositata il 4.12.14, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame dell’Associazione (D.L.F.), per difetto di prova circa la subordinazione del C., sicchè respingeva anche il suo gravame, rigettando le domande da esso avanzate in primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato ad otto motivi, resisteva l’Associazione con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che sulla questione di giurisdizione, si è formato giudicato interno, essendone stato escluso il difetto sia dal primo giudice sia dalla sentenza di appello.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ai fini del decidere; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.; art. 115 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che egli doveva solo gestire in piena autonomia il servizio di manutenzione ed innaffiamento degli impianti sportivi e dei campi di tennis gestiti dal Dopolavoro, senza aver adeguatamente valutato il contratto stipulato tra D.L.F., che riproduce in ricorso, ed esso ricorrente il 25.11.86, a suo avviso già contenente tutti gli elementi della subordinazione.

Il motivo è inammissibile.

Il C. basa la censura sull’interpretazione del contratto de quo, evidenziandone le clausole a suo avviso deponenti per la subordinazione, senza indicare alcuna violazione dei canoni ermeneutici di legge. In sostanza finisce per dare inammissibilmente una sua interpretazione del contratto nel senso della subordinazione, contrapposta a quella dell’autonomia come ritenuto dal Collegio d’appello.

Peraltro i vari argomenti risultano privi di pregio (quanto al presunto orario di lavoro, non presente in contratto, afferma che egli non poteva pulire i campi se non al termine delle partite; il potere direttivo è ravvisato nel potere del Presidente di sorvegliare lo svolgimento del lavoro – proprio di ogni contratto d’opera-; la retribuzione mediante provvigioni era irrilevante a fronte di un minimo garantito della modesta somma di Lire 250.000, minimo garantito presente in molti contratti di lavoro autonomo; la possibilità di lavorare al mattino oppure nel pomeriggio viene presentata come una scelta dal DLF, senza alcun riscontro letterale nel contratto, etc.).

2.- Da tali considerazioni discende l’assorbimento del secondo motivo (con cui il C. contesta l’accertata natura confessoria dell’autonomia del rapporto contenuta nella sua missiva olografa del 20.1.89); nonchè il terzo e quarto (circa lo straordinario in tesi effettuato, dovendosi peraltro rammentare che al rapporto di lavoro autonomo, ancorchè parasubordinato, non si applicano i precetti di cui all’art. 36 Cost.); ed ancora il quinto, connesso col quarto; il sesto in ordine all’inquadramento in base al c.c.n.l.; il settimo circa le mansioni più precisamente svolte da C., e relativo inquadramento; l’ottavo circa la retribuzione dello straordinario, anche notturno.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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