Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24769 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14440-2018 proposto da:

L.N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA PAPADIA, FRANCESCO VINCENZO

PAPADIA;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/03/2018 R.G.N. 2686/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCO PAPADIA;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato

GIAMPIERO PROIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 642/2018, pubblicata il 14 marzo 2018, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede, respingendo l’opposizione del lavoratore, aveva ritenuto la legittimità del licenziamento senza preavviso disposto, con lettera in data 15 luglio 2014, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei confronti di L.N.S. per avere lo stesso, in qualità di tecnico sanitario assegnato all’Unità Sanitaria Territoriale di Bari, somministrato test di reazione a persone estranee all’azienda e non registrate, in violazione delle procedure di accettazione e delle disposizioni aziendali e collettive in materia di tutela della riservatezza, al fine di trarne utilità personale e con grave danno di immagine per la società, stante la diffusione sugli organi di stampa di notizie relative alla truffa che, mediante l’utilizzo di locali ferroviari, era stata posta in essere a danno di disoccupati.

2. La Corte di appello ha escluso la tardività della contestazione, comunicata con lettera del 24/6/2014, a fronte di notizie di stampa apparse nell’aprile precedente, sul rilievo che il termine di trenta giorni previsto dalla contrattazione collettiva non è perentorio e richiede la valutazione delle circostanze del caso concreto, essendo a tal fine rilevanti le dimensioni dell’impresa, la molteplicità degli inadempimenti contestati al dipendente, il coinvolgimento di diverse strutture e la nomina di una commissione di inchiesta, i cui lavori si erano conclusi il 30 maggio 2014; ha inoltre escluso la tardività dell’applicazione della sanzione, la lettera di addebito essendo stata ricevuta dal lavoratore il 25/6/2014 e dovendosi bilanciare, nel computo del termine complessivo di venti giorni, stabilito dall’art. 66 c.c.n.l. di categoria, i contrapposti interessi del datore di lavoro a non subire le conseguenze negative dovute all’incidenza del fatto di terzi nel procedimento di perfezionamento della fattispecie “comunicativa” e del destinatario a non essere impedito nell’esercizio dei propri diritti; quanto poi alla proporzionalità della sanzione irrogata, la Corte ha posto in evidenza come la condotta ascritta al L.N. avesse negativamente inciso sulla “fede pubblica” e sulla “affidabilità” degli accertamenti eseguiti nella Struttura e come essa avesse recato un danno grave all’immagine e alla reputazione della società, oltre a un danno di natura economica pari al costo di somministrazione dei test.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 1375 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 64 e 66 c.c.n.l. di settore, nonchè degli artt. 1362 ss. c.c. e art. 12 disp. gen., per avere la Corte di appello escluso la tardività della contestazione nonostante che i fatti oggetto della medesima dovessero ritenersi già pienamente conosciuti dalla società a seguito delle dichiarazioni rese dal dipendente il 4 e il 16 aprile 2014 e, quindi, non vi fosse alcuna necessità di ulteriore attività istruttoria.

2. Con il secondo viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 66 c.c.n.l. di settore, nonchè degli artt. 1362 ss. c.c. e art. 12 disp. gen., per avere la Corte riconosciuto che la lettera di licenziamento era stata trasmessa al lavoratore dopo ventuno giorni dalla contestazione disciplinare (e, pertanto, tardivamente, essendo il termine previsto dalla contrattazione collettiva a tal fine di venti giorni), con conseguente intervenuta estinzione del procedimento.

3. Con il terzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e degli artt. 57 ss. c.c.n.l., nonchè violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e art. 12 disp. gen., per avere la Corte ritenuto proporzionata e congrua la sanzione inflitta e peraltro omettendo di compiere un accertamento in concreto tanto delle circostanze oggettive della condotta addebitata, come della portata soggettiva di essa.

4. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

5. Come già affermato da questa Corte (n. 22930/2016), “in tema di sanzioni disciplinari, il termine di trenta giorni per la contestazione dell’addebito, previsto dall’art. 61, comma 2, del c.c.n.l. per i lavoratori del settore ferroviario del 16 giugno 2003, non è perentorio, in considerazione della formulazione della disposizione, che ricorre all’inciso “di norma” ed impone la valutazione delle circostanze del caso concreto, nonchè della mancanza di una comminatoria espressa di decadenza per il caso di suo superamento”.

6. Nella specie, la Corte del merito ha svolto la valutazione richiesta, ponendo in rilievo sia il fatto che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. “è una società di rilevanti dimensioni, con una forza lavoro particolarmente rilevante ed un’articolata organizzazione territoriale, che rende maggiormente complicate le valutazioni disciplinari dei dipendenti”; sia la pluralità e diversità degli inadempimenti contestati, pur riconducibili ad una condotta unitaria; sia la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti volti ad acquisire, anche in ragione del coinvolgimento di soggetti esterni, informazioni e documentazione sui fatti denunciati dagli organi di stampa (cfr. sentenza impugnata, pp. 9-10).

7. Resta che – come più volte precisato da questa Corte di legittimità – “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 5546/2010, fra le molte conformi).

8. Il secondo motivo è infondato.

9. La Corte di appello, infatti, dopo avere rilevato che la lettera di contestazione era stata “ricevuta il 25.6.2014”, ha esattamente individuato in venti giorni il termine previsto dalla contrattazione collettiva ai fini della irrogazione della sanzione e accertato, quindi, come tale termine, alla data del licenziamento (e cioè il 15 luglio 2014), non fosse ancora maturato: ciò sull’esatto, e 440ft comunque non contestato, rilievo della decorrenza del termine, nel quadro di un bilanciamento di opposti interessi, dalla data di ricevimento della lettera contenente l’addebito, quale momento di effettiva conoscenza di esso e di conseguente possibilità di un’utile attività difensiva da parte del lavoratore incolpato.

10. Ne consegue che il riferimento ad un termine di ventuno giorni deve essere inteso come frutto di un mero errore materiale, alla luce di un percorso motivazionale chiaro e coerentemente motivato nell’individuare quale fosse il termine applicabile e il suo non intervenuto superamento nel caso concreto.

11. Il terzo motivo risulta inammissibile, posto che con esso il ricorrente, dietro il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, tende a sottoporre a questa Corte una valutazione di fatto propria del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – sia sorretta da adeguata motivazione.

12. La giurisprudenza invero è chiara nell’affermare, fra le molte conformi, che “in tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo), è compito del giudice di merito che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 1788/2011); che “in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità” (Cass. n. 7948/2011); che “il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. n. 8293/2012).

13. Nella specie, la Corte di appello, puntualmente ricostruiti i fatti, ha compiuto una valutazione complessiva della condotta posta in essere dal lavoratore, con riferimento sia alle circostanze oggettive e alle modalità, con cui era stata realizzata, sia all’elemento intenzionale, che ne aveva sorretto la prolungata esecuzione, giungendo alla conclusione che tale condotta aveva inciso sulla “fede pubblica” e sulla “affidabilità” della regolarità degli accertamenti svolti dalla struttura (Ufficio Sanitario Territoriale), aventi ad oggetto certificazioni di idoneità al lavoro di personale dipendente da aziende anche esterne al Gruppo FS e visite mediche richieste per il rinnovo della patente di guida, e confermando di conseguenza la valutazione, già fatta propria dal Tribunale, di grave compromissione dell’immagine e della reputazione del datore di lavoro (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-8).

14. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA