Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24768 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13033/2017 proposto da:

F.I.B., nella qualità di tutore di A.M.,

A.A., A.G., AR.AU.,

A.F.C., A.M.M., C.F.,

AR.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO LO PRESTI;

– ricorrenti –

contro

AR.GR., A.B.L., AR.MI.,

A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONELLA ZITO;

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 599/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I sigg.ri Ar.Au., A.M.M., A.M. in persona del tutore F.I.B., C.F., A.F.C., A.G., Ar.Gi., A.A. ricorrono, con due mezzi di impugnazione, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Torino, confermando la sentenza del tribunale della medesima città, ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione ereditaria datato 8.01.2014, giudicando prive di specificità e tardive le contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti, ed ha altresì condannato questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.

I sigg.ri A.B.L., A.C., Ar.Gr. e Ar.Mi. si sono costituiti con controricorso nel presente giudizio di legittimità.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 24.5.18, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 785,789,112,187 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il motivo censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui le contestazioni al progetto divisionale approvato dal primo giudice mosse da Ar.An. sarebbero prive di chiarezza e specificità e quelle mosse dagli altri convenuti sarebbero tardive e lamenta l’omessa pronuncia su tali contestazioni.

La doglianza è inammissibile con riferimento alla statuizione che ha giudicato generiche le contestazioni al progetto divisionale di A.A. e infondata con riferimento alla statuizione che ha giudicato tardive le contestazioni al progetto divisionale degli altri coeredi appellanti (e qui ricorrenti). La prima statuizione, infatti, attinge una statuizione priva del carattere della decisività, perchè la corte territoriale, pur giudicando generiche le contestazioni mosse da A.A. al progetto divisionale approvato dal tribunale, le ha tuttavia esaminate nel merito (donde l’infondatezza anche della doglianza svolta nel motivo di ricorso in esame con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c.). In particolare la corte torinese, dopo aver riferito che la contestazione al progetto divisionale riportata nell’appello degli odierni ricorrenti riguardava “l’assegnazione del lotto n. 5 a tutti i convenuti in proprietà indivisa e la circostanza che una assegnazione in tali termini implicherebbe un ulteriore e costoso giudizio di divisione ereditaria” (pag. 13) ha affermato, con statuizione non specificamente censurata nel ricorso, che “l’attribuzione in proprietà indivisa integra una modalità consentita di divisione” (pag. 15). La seconda statuizione, per contro, è allineata alla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua la disposizione di cui all’art. 789 c.p.c., nel prevedere che, in assenza di contestazioni all’udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica – per ciò stesso – che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell’udienza in questione (Cass. 11575/04).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. I ricorrenti censurano la statuizione della sentenza gravata che ha disatteso il motivo di appello con cui gli odierni ricorrenti avevano censurato la posizione a loro carico delle spese del primo grado, nonchè (come si desume dalla denuncia di violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) la posizione a loro carico del doppio contributo per il secondo grado. La prima doglianze è inammissibile perchè attinge l’apprezzamento di fatto sulla condotta processuale tenuta dai convenuti in primo grado – non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – svolto dalla corte territoriale dopo aver correttamente sottolineato come, con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze, il principio della soccombenza trovi applicazione anche nei giudizi di divisione (Cass. 22903/13). La seconda doglianza è infondata, perchè la dichiarazione di debenza del raddoppio del contributo consegue ex lege al rigetto dell’appello.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere i contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.700, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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