Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24768 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2945/2012 proposto da:

M.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAPRANICA 95, il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 216/06/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Lazio, depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Barbara Santese (delega verbale avvocato M.)

difensore del ricorrente che chiede il rinvio del ricorso per motivi

di salute.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.U., avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni 1999 e 2003, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’attività di avvocato non potesse rientrare nella fattispecie ipotizzata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001 e che, peraltro, nella fattispecie, l’attività in esame si era svolta con l’ausilio di elementi, sia pure limitati, di organizzazione di capitale, come dimostrava la dichiarazione di quote di ammortamento e di spesa per l’acquisto di beni mobili.

Avverso la sentenza, nella sola parte nella quale non ha accolto la domanda di rimborso relativa all’anno 2000 (cfr. pag. 2 del ricorso), il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Considerato in diritto

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l’istanza di rinvio della trattazione della causa avanzata dal ricorrente, dichiaratosi gravemente indisposto, siccome non documentata.

2. I motivi, con i quali il ricorrente deduce, solo con riferimento all’annualità 2000, la nullità della sentenza per omessa decisione ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed incongrua motivazione nonchè violazione di legge, trattati congiuntamente siccome connessi, sono manifestamente fondati.

3. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

4. La sentenza impugnata che ha dato rilievo, al fine della sussistenza del presupposto impositivo alla presenza di dipendenti (quando per l’annualità oggetto di giudizio l’appellante ne aveva dedotto la mancanza) e, genericamente, a quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili, senza indagare in concreto, attraverso l’accertamento in fatto alla stessa demandato, se tali elementi integrassero idoneamente l’autonoma organizzazione, nel senso sopra esposto, si discosta dai principi sopra illustrati.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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