Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24768 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18191-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

C.G., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRA CARTA, ANTONIO SERRA;

– controricorrente –

e contro

D.C., G.P., L.S., S.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104 presso la

signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentanti e difesi dall’avvocato

MARIO FOIS;

– controricorrenti –

e contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113 presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/04/2014 R.G.N. 377/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 15 aprile 2014, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto agli attuali intimati, dipendenti delle FF.SS., poi s.p.a. Trenitalia, il diritto alla fruizione dell’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. superbonus) oltre il limite dei 58 anni previsto per le qualifiche professionali rivestite dai lavoratori, e dunque avendo già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia al compimento dei 58 anni di età, con condanna di Trenitalia s.p.a. al pagamento dei relativi importi a titolo di accredito contributivo, negato dall’INPS totalmente (in riferimento a G.) o per un periodo limitato (in riferimento agli altri dipendenti), con trattenute in busta paga da parte del datore di lavoro;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale hanno opposto difese Trenitalia s.p.a., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, C.G., con controricorso e D.C., S.F., G.P., L.S., con unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi di C. e di D. ed altri litisconsorti conseguente alla tardività della notificazione all’INPS (per il primo, il termine ex art. 370 c.p.c., scadeva il 19 agosto 2014 e per i secondi il 26 agosto 2014), per cui non può tenersi conto dei controricorsi medesimi, nè delle successive memorie;

4. con il motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, del D.M. 6 ottobre 2004, art. 1, della L. n. 2248 del 1965, all. E, art. 5 e si censura la sentenza impugnata per il riconoscimento del diritto al “superbonus” alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (condizione nella quale versavano, pacificamente, tutti gli attuali intimati);

5. il ricorso è da accogliere;

6. questa Corte di legittimità (v. Cass. nn. 15356 del 2014, 8426 del 2018), con orientamento al quale deve darsi continuità, ha già risolto la questione centrale posta dal ricorso in esame e rappresentata dallo stabilire se l’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, possa essere attribuito – oltre che ai soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità – anche ai soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia;

7. la normativa (primaria e secondaria) che disciplina il beneficio porta a considerarne incompatibile l’attribuzione ai titolari dei requisiti per la pensione di vecchiaia, come si desume dalla cornice normativa di riferimento;

8. la L. 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”, si compone di un unico articolo comprendente sia norme di immediata attuazione, sia norme contenenti principi e criteri direttivi ai quali informare i decreti legislativi da emanare in attuazione delle deleghe ricevute dal Governo;

9. il provvedimento ha introdotto, fra l’altro, una nuova è più rigorosa disciplina per il conseguimento della pensione di anzianità – con la previsione, a partire dal 1 gennaio 2008, di più elevati limiti di età anagrafica – nonchè per la pensione contributiva, ma al tempo stesso ha previsto un’articolata normativa per modulare, nel tempo, l’applicazione delle nuove disposizioni;

10. il suddetto art. 1, commi da 12 a 17 dettano le nuove regole dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato, attribuendo loro la facoltà di rinunciare all’accredito dei contributi IVS all’assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un fondo sostitutivo della medesima onde ottenere in busta paga la somma corrispondente non versata all’Ente Previdenziale;

11. il comma 12 recita: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”;

12. il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti;

13. il comma 14 introduce la lettera i-bis) al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, art. 51, comma 2, con il quale viene stabilito che le somme erogate al lavoratore per effetto dell’esercizio della facoltà di cui al comma 12 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;

14. il comma 15 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione dei commi da 12 a 14;

15. il comma 16 prevede la verifica governativa dei risultati del sistema di incentivazione introdotto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico;

16. il comma 17, infine, abroga la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 75, che attribuiva ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità: 1) la possibilità di impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni, rinunciando all’accredito contributivo IVS dei lavoratori dipendenti (commi da 1 a 4); 2) la facoltà, qualora avessero maturato 40 anni di anzianità contributiva prima del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, di impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni, vedendosi accreditata sul proprio conto assicurativo il 60 per cento della quota di contributi IVS (comma 5);

17. il D.I. 6 ottobre 2004, emanato ai sensi della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 15, all’art. 1, comma 3, ha stabilito che: “La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia”;

18. alla stregua dell’interpretazione letterale e logico finalistica delle anzidette disposizioni legislative non possono nutrirsi dubbi sulla attribuibilità del bonus in oggetto ai soli titolari dei requisiti per la pensione di anzianità, appartenenti alle categorie individuate dalla legge stessa;

19. il tenore letterale del comma 12 è univoco, nel senso che il riconoscimento del beneficio è destinato a coprire il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato – in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità – esercita la facoltà di ottenerlo e il momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, momento in cui si ripristina l’obbligo contributivo del datore di lavoro;

20. quello indicato è l’unico significato attribuibile alla norma e compatibile con la finalità complessiva della riforma di cui alla L. n. 243 del 2004, resa palese – con riguardo ai benefici in favore dei soggetti titolari dei requisiti per la pensione di anzianità – anche dalla disposta abrogazione della L. n. 388 del 2000, art. 75;

21. esattezza e univocità del richiamato esito ermeneutico è stato ribadito dal citato D.M. 6 ottobre 2004, art. 1, comma 3, che ha specificato che “il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia” impedisce l’esercizio della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia onde ottenere il bonus (cioè la corresponsione della somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà);

22. anche in successivi atti ministeriali, richiamati in circolari dell’INPS, si è ulteriormente affermato che tra i soggetti cui l’accesso al bonus non era consentito vi erano coloro che avevano compiuto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi), ai sensi dell’art. 1, comma 3 decreto attuativo che dispone che il diritto al bonus viene meno per effetto del raggiungimento dell’età pensionabile;

23. la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi fin qui espressi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda;

24. l’evoluzione giurisprudenziale sulla peculiare questione dibattuta in epoca successiva al deposito del ricorso e la problematicità della stessa nell’interpretazione del progressivo assetto normativo consigliano la compensazione delle spese del giudizio di merito;

25. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; sono compensate le spese fra l’INPS e Trenitalia s.p.a. in considerazione del contenuto del controricorso della società, adesivo alle conclusioni della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese del giudizio di merito; compensa le spese del giudizio di legittimità tra l’Inps e Trenitalia s.p.a.; condanna C.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge; condanna D.C. e gli altri litisconsorti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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