Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24768 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8578/2014 proposto da:

AZIENDA ITALTECNICA DI S.A.D.P. S.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 12, presso lo studio

dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ARTURO VALENTE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 72/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/02/2014 R.G.N. 1361/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha rigettato l’opposizione al verbale di accertamento ispettivo del 10/10/2008 proposta dall’Azienda Italtecnica.

La Corte ha rilevato che era onere dell’azienda provare il diritto a godere degli sgravi di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 21, per le imprese che assumono apprendisti, le quali, in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,usufruiscono dei benefici contributivi previsti per l’apprendista per un ulteriore anno; che gli ispettori avevano accertato sulla base delle scritture dell’azienda che per i lavoratori O., M. e L.S., l’Azienda aveva applicato gli sgravi per un periodo ulteriore all’anno consentito con conseguente diritto dell’Inps al recupero dei contributivi; che l’assunto dell’Azienda secondo cui in base al CCNL l’apprendistato era di 5 anni e,dunque, per i citati lavoratori la scadenza era successiva a quella accertata dagli ispettori, era infondato sia in quanto irrilevante la durata fissata nel CCNL, potendo l’azienda riconoscere la trasformazione prima,sia in quanto la tesi dell’Azienda per il M. e L.S. era smentita e non provata per O..

Quanto alla retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi doveva farsi riferimento a quella stabilita dal CCNL applicabile stipulato dalle organizzazioni più rappresentative.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Azienda Italtecnica. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 6. Deduce che, contrariamente a quanto accertato dagli ispettori, i lavoratori O., M. e S. avevano cessato il periodo di apprendistato alle date comunicate agli enti. Osserva che il CCNL applicabile categoria Impianti elettrici prevedeva un periodo di apprendistato di 5 anni, la qualifica dei dipendenti era quella del VI livello e non V come ritenuto dagli ispettori; la vacanza di contratto non era applicabile;i contributi andavano calcolati sulla retribuzione percepita.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul valore probatorio dei verbali degli ispettori non corrispondente a quanto dichiarato dai testi davanti al giudice.

4. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Sulla base della documentazione acquisita presso l’azienda gli ispettori hanno ritenuto che i rapporti di apprendistato fossero cessati ben prima dei 5 anni previsti nel CCNL e che il datore di lavoro ben poteva disporre la trasformazione in contratto a tempo indeterminato anche prima del termine fissato dal CCNL.

L’affermazione della ricorrente di aver depositato documentazione attestante fatti diversi è del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento a specifici documenti acquisiti agli atti,peraltro neppure riportati nel ricorso in cassazione, nè ne è stata indicata la loro collocazione.

Circa le contestazioni sul livello di inquadramento e sull’indennità di vacanza il ricorso difetta di autosufficienza in quanto la sentenza non affronta anche questi aspetti e la ricorrente non dimostra di aver sollevato tali questioni fin dal primo grado.

La Corte, infine, ha correttamente affermato che la contribuzione doveva essere calcolata sul cosiddetto minimale retributivo costituito dalla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore senza che potesse assumere rilievo l’entità inferiore della retribuzione effettivamente corrisposta (cfr. da ultimo tra le tante Cass. 19284/2017 secondo cui ” L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo”).

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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