Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24767 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 02/02/2017, dep.19/10/2017),  n. 24767

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20048-2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2468/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Roma ha rigettato la domanda proposta il 157-2009 da R.G. volta ad ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Sud “perchè priva di effetto giuridico”, compensando le spese del giudizio fra il R. e Roma Capitale ed Equitalia Sud in considerazione della reciproca soccombenza.

A seguito di impugnazione del R., con sentenza del 13/2/15, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento della cartella esattoriale in danno del R. -, condannando alle spese di primo e secondo grado Roma Capitale e confermando la compensazione delle spese di primo grado nei confronti dell’esattore Equitalia sud poichè” dalla stessa decisione di primo grado emergeva che non era stato I’ ente esattore a dare causa all’estinzione del diritto di credito. del Comune di Roma, ed Equitalia Sud era rimasta contumace”.

Il tribunale ha condannato l’appellante R., perchè soccombente al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti di Equitalia sud liquidate in euro in Euro 400,00.

Propone ricorso R.G. con due motivi.

Si difende Equitalia Sud.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di accoglimento formulata dal relatore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 individuando il fatto decisivo nella circostanza che Equitalia sud era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e di conseguenza non aveva depositato la relata di notifica che avrebbe dimostrato l’interruzione della prescrizione del diritto di credito vantato da Roma Capitale.

2. Il motivo è inammissibile perchè il fatto decisivo individuato non ha le caratteristiche della decisività come individuata alla luce del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al giudizio in virtù della data di pubblicazione della sentenza, essendo la contumacia una libera scelta della parte che ha un effetto neutro sulla decisione del merito della controversia.

3. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Sostiene il ricorrente che il giudice di secondo grado ha posto a suo carico le spese di lite sostenute da Equitalia Sud nel giudizio di appello senza tenere conto che l’estinzione del diritto di credito di Roma Capitale per prescrizione è avvenuta a causa dell’inerzia dell’Agente della riscossione e che l’appellante aveva ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni di credito nei confronti del concessionario,ma era stato contraddittoriamente condannato a rimborsagli le spese processuali.

4. Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha posto le spese processuali del giudizio di appello sostenute da Equitalia Sud a carico del R., erroneamente ritenendo il ricorrente soccombente nei confronti di Equitalia Sud,mentre in base al principio di causalità anche l’agente per la riscossione è responsabile per una illegittima azione esecutiva, salva la possibilità per quest’ultimo di chiedere all’ente creditore di essere manlevato.

Non ha perciò alcuna influenza sull’accertamento della responsabilità dell’ente esattore nei confronti del debitore la circostanza su cui insiste il ricorrente che attribuisce all’inerzia dell’esattore la prescrizione del diritto di credito di Roma Capitale, essendo tale circostanza relativa ad una eventuale responsabilità di Equitalia Sud nei confronti di Roma Capitale.

La sentenza impugnata va cassata sul punto e potendo questa Corte decidere nel merito, dispone la compensazione delle spese del giudizio di appello tenendo conto della mancanza di una giurisprudenza univoca all’epoca della proposizione del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito compensa le spese del giudizio di appello fra R.G. ed Equitalia Sud.

Condanna Equitalia Sud al pagamento delle spese processuali del giudizio del giudizio di cassazione liquidate in Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge,oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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