Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24767 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12451/017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER VOLTAN;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ALESSIA TRILLO, GIAN LUCA MATARAZZI, DANIELA GAVAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il condominio (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda della signora T.M. di declaratoria di nullità della delibera assembleare dell’8.06.2011 che aveva approvato, non all’unanimità, l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.

La corte d’appello, in particolare, rilevava che vi era stata violazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, poichè l’antenna, in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche, comprometteva l’utilizzo del lastrico solare non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso, considerando anche gli strumenti, gli elementi accessori e gli spazi che gli stessi occupavano. La corte ambrosiana, inoltre, giudicava inammissibili (perchè proposte per la prima volta in appello) e, comunque, infondate, le allegazioni del condominio secondo le quali – con l’accettazione, da parte della sig.ra T., della sua quota millesimale del canone versato dalla Vodafone – la stessa avrebbe perso l’interesse ad agire per l’annullamento dell’impugnata Delib. condominiale e, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra il condominio e la Vodafone.

La signora T. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, per la quale il condominio ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma n. 4, per essere la motivazione della sentenza meramente apparente nella parte relativa al rigetto dei primi due motivi di appello. Il motivo va disatteso, perchè dal testo della sentenza è possibile desumere con sufficiente chiarezza che la corte territoriale ha rigettato i primi due motivi dell’ appello del condominio per aver ritenuto, per un verso, che i medesimi fossero inammissibili, avendo ad oggetto “argomentazioni e domande (carenza di interesse ad agire, ratifica) del tutto nuove” (pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza) e, per altro verso, che i medesimi fossero infondati (“con l’incasso della locazione non è affatto venuto meno l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c.” pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza).

Nè la comprensione delle ragioni della decisione risulta inibita dal riferimento, che pure si legge in sentenza e che il ricorrente sottolinea nella sua memoria, alla rilevabilità di ufficio del difetto di interesse in ogni stato e grado del giudizio; si tratta, infatti, di un riferimento astratto dal concreto sviluppo dell’argomentazione motivazionale della sentenza e, peraltro, sterilizzato proprio dalla considerazione, sopra trascritta, che l’incasso della locazione non aveva rimosso l’interesse ad agire dell’attrice appellata.

Non ricorre dunque il vizio di nullità della sentenza denunciato con il motivo in esame, ravvisabile solo là dove la motivazione, ancorchè graficamente esistente, risulti tuttavia inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione (Cass. 14888/17).

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente propone una duplice censura, la prima riferita alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e la seconda riferita alla violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con la prima censura si attinge l’affermazione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibili, per la novità delle relative questioni, i motivi di appello con cui il condominio aveva dedotto che, avendo la sig. T. accettato la sua quota millesimale del canone pagato dalla Vodafone, ella avrebbe perso l’interesse ad agire per la declaratoria di nullità della Delib. condominiale (primo motivo di appello) e, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra il condominio la Vodafone (secondo motivo di appello). Al riguardo il ricorrente argomenta che il contratto tra il condominio e la Vodafone era stato dedotto in giudizio fin dagli atti introduttivi e che le deduzioni relative al pagamento dei canoni da parte della Vodafone ed alla distribuzione del relativo provento tra i condomini non potevano considerarsi nuove, trattandosi dello sviluppo dinamico di tale contratto, emergente da documenti formati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.

La doglianza va disattesa per carenza di interesse all’impugnazione, in quanto la corte territoriale, nonostante il riferimento all’inammissibilità dei suddetti motivi di appello, si è pronunciata sul merito dei medesimi, rigettando espressamente il primo, concernente il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della sig. T., e implicitamente (come meglio si spiegherà con riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.) il secondo, concernente la dedotta ratifica, da parte della stessa sig. T., del contratto tra il condominio e la Vodafone. La declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello risulta quindi, in sostanza, formulata ad abundantiam e dunque priva di effettiva portata decisoria; donde l’insussistenza dell’interesse alla sua impugnazione.

Quanto alla doglianza concernete la omessa pronuncia della corte distrettuale sul motivo di appello con cui il condominio aveva dedotto che la sig.ra T. aveva ratificato il contratto tra esso condominio e la Vodafone, il Collegio rileva che l’oggetto del presente giudizio è l’annullamento della delibera assembleare di installazione dell’antenna sul lastrico, non la validità del contratto tra il condominio e la Vodafone. La deduzione secondo cui la sig.ra T. avrebbe ratificato detto contratto, pertanto, rileva in causa esclusivamente sotto il profilo della astratta idoneità della dedotta ratifica a far venir meno l’interesse della condomina all’impugnativa della delibera. Da tanto discende che correttamente la corte territoriale ha ritenuto che i primi due motivi di appello (rispettivamente relativi, si ricorda, alla questione dell’interesse ad agire ed alla questione ratifica del contratto) potessero essere trattati congiuntamente.

L’argomentazione spesa nella sentenza gravata per disattendere il motivo di appello relativo alla cessazione dell’ interesse ad agire costituisce dunque implicita pronuncia di rigetto anche del motivo di appello relativo alla questione della ratifica; donde l’infondatezza della censura di omessa pronuncia.

Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’incidenza effettiva della parte di lastrico occupata dall’antenna, rispetto all’estensione complessiva del lastrico medesimo, recependo acriticamente le valutazioni del giudice di prime cure.

Il terzo motivo va disatteso perchè la corte distrettuale ha tenuto conto dello spazio occupato dall’antenna sul lastrico solare ed ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, detto ingombro, ancorchè limitato, fosse sufficiente a compromettere l’utilizzo del lastrico in ragione degli elementi accessori all’antenna, analiticamente indicati a pag. 5, in fine, della sentenza. Il motivo si risolve quindi, in definitiva in una inammissibile contrapposizione dell’ apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla parte a quello operato dal giudice di merito.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, oltre Euro 200

per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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