Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24767 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24767
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23740/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3381/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del
13/06/2013, depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della (OMISSIS) srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, depositata il 30/10/2014, n. 3381/18/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per “versamenti non capienti” – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, pur essendo necessario, ai fini del perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, di natura clemenziale e non premiale, l’integrale e tempestivo versamento di quanto dovuto, nella specie, la contribuente beneficiava degli effetti del D.M. 14 novembre 2002, di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, a seguito dei fenomeni vulcanici avvenuti nell’ottobre del 2002, trattandosi di ente residente in Comune interessato da detti fenomeni.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato, nel settembre 2016, istanza di concessione di termine per rinotificare il ricorso alla parte intimate.
Diritto
IN DIRITTO
1. la ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, avendo ritenuto i giudici della C.T.R. che la sospensione dei termini per i versamenti tributari di cui al D.M. 14 novembre 2002, possa estendersi anche ai versamenti effettuati spontaneamente dal contribuente in base ad istanza presentata al fine di aderire ad un condono fiscale.
2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Invero, l’Agenzia delle Entrate ricorrente, non presente all’udienza del 12/10/2016, non ha documentato l’esito positivo della notifica del ricorso per cassazione alla (OMISSIS) srl in liquidazione, non costituitasi o comparso all’udienza, notifica che risulta “tentata” in indirizzo errato ((OMISSIS), in luogo di (OMISSIS)), nell’ottobre 2015, quindi reiterata, nel novembre 2015, presso la sede in (OMISSIS) della società in liquidazione, ma con esito negativo, essendo la società irreperibile. Dall’estratto dal Registro Imprese, prodotto dalla stessa ricorrente, peraltro, la società risulterebbe essere stata dichiarata fallita nel (OMISSIS).
Nel caso in esame, non avendo l’intimata svolto attività difensiva e non avendo la ricorrente, neppure presente all’udienza di discussione, dimostrato di avere, eventualmente, riattivato, entro congruo termine il procedimento notificatorio (invero, l’istanza di rimessione in termini risulta essere stata depositata solo nel settembre 2016), ricorso va dichiarato inammissibile.
Non v’è, inoltre, da provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva dell’intimata.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016