Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24767 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18041-2014 proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DORIA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, e

EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 1006/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 11 febbraio 2014, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la misura percentuale dell’inabilità conseguita all’infortunio sul lavoro occorso a D.S.L. e condannava l’INAIL alla riliquidazione dell’indennizzo e alla corresponsione delle differenze;

2. la Corte d’ Appello – per quel che in questa sede rileva – riteneva condivisibili le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio anche a seguito di chiarimenti e considerazioni rese in relazione alle osservazioni critiche formulate dal D.S.;

3. D.S.L. ha proposto ricorso per cassazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alle ragioni che avevano indotto la Corte a rinnovare la consulenza tecnica e a uniformarsi alle conclusioni del secondo elaborato peritale acquisito in giudizio e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in relazione all’eccepita inammissibilità dell’appello dell’INAIL incentrato esclusivamente su considerazioni medico scientifiche anzichè su contestazioni alla sentenza gravata;

4. l’INAIL si è costituito con controricorso ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto;

5. il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. il ricorso è inammissibile perchè il primo motivo non è spendibile ratione temporis e del pari è inammissibile la dedotta omessa motivazione su eccezione processuale con la quale non si devolve adeguatamente, secondo il paradigma dei vizi tassativamente previsti, la dedotta nullità del gravame;

7. invero, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione applicabile ratione temporis, la critica alla sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale, non è più censurabile e il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. Cass., Sez.U., nn. 8053, 8054 del 2014 e numerose successive conformi);

8. inoltre, allorquando con il ricorso per cassazione vengano denunciati errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è giudice del fatto processuale e può quindi procedere all’esame diretto degli atti, l’esercizio di detto potere è condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, in quanto la denuncia del vizio resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (v. Cass., Sez.U., n. 8077 del 2012);

9. nella specie, la parte ricorrente ha dedotto un’omessa motivazione e, dunque un vizio motivazionale anzichè sottoporre al sindacato di legittimità un error in procedendo nel rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che impongono alla parte di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso nei loro esatti termini gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata (v. fra le tante, Cass. n. 11738 del 2016);

10. segue, coerente, la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

 

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