Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24766 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12254/2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO MARTELLUCCI;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio dell’avvocato CARMELA DEL PRETE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIRGINIO PALAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5603/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor P.M. ricorre per la cassazione della sentenza

n. 5603/2016 della corte d’ appello di Roma, che confermando la sentenza del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, lo ha condannato ad eliminare gli sporti del suo fabbricato nella parte in cui essi invadevano lo spazio aereo del confinante terreno della sig.ra F.C..

La corte d’appello, in particolare, rilevava che ai sensi dell’art. 840 c.p.c., comma 2, l’immissione di una costruzione nello spazio aereo del vicino è consentita solo quando quest’ultimo non ha nessun interesse ad escluderla con riguardo a situazioni presenti e future e che nella situazione in esame detto interesse doveva ritenersi sussistente, dal momento che il terreno della signora F. era edificabile in base al piano regolatore, cosicchè la limitazione derivante dallo sporto avrebbe potuto togliere spazio utile anche in termini di distanze legali.

La signora F. ha depositato controricorso, eccependo in via preliminare la improcedibilità del ricorso, per essere stato lo stesso depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c..

La causa è stata discussa nell’adunanza di Camera di consiglio del 24.5.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, perchè il medesimo, ancorchè iscritto a ruolo il 25.5.17, risulta depositato nella cancelleria di questa Corte il 17.5.17.

Quanto all’unico motivo di ricorso, esso si compone di due censure, riferite alla medesima questione.

Sotto un primo profilo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 840 c.c., comma 2, lamentando che la corte territoriale non abbia verificato che vi fosse un interesse concreto della F. a opporsi allo sconfinamento, in ragione della modestia del medesimo (44 cm) e, quindi, della sua inidoneità a limitare la fruizione del terreno dell’attrice.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente argomenta che la signora F. non avrebbe contestato l’inesistenza di un suo concreto interesse ad opporsi allo sconfinamento, limitandosi a lamentare solo l’invasione del suo spazio aereo.

Il motivo è infondato, perchè denuncia una violazione di legge ma attinge l’apprezzamento di fatto motivatamente operato dal giudice territoriale – con riferimento alla potenzialità edificatoria del terreno della Sig.ra F. – sulla sussistenza dell’interesse di costei ad opporsi allo sconfinamento operato dall’odierno ricorrente nello spazio aereo sovrastante il di lei fondo. L’apprezzamento di tale interesse costituisce giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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