Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24766 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 03/10/2019), n.24766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11842/2016 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;

– ricorrente –

contro

INFUN FOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRO DI STEFANO, STEFANO FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2015 R.G.N. 614/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 566/15 la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia del Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato la domanda proposta da A.B. diretta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa utilizzatrice Infun For s.p.a..

2. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso affidato a quattro motivi. Resisteva con controricorso la società Infun For.

3. In prossimità dell’udienza, il difensore di parte ricorrente, premesso che tra le parti era intervenuto un verbale di conciliazione, ha depositato rituale atto di rinuncia, notificato ed accettato dal difensore di controparte, munito del relativo potere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In limine litis, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ex artt. 390 e 391 c.p.c..

2. La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio; non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015). Tuttavia, l’accettazione rileva quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 4, che la condanna alle spese non è pronunciata in caso di accettazione delle altre parti.

3. Stante l’intervenuta accettazione, nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità.

4. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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