Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24765 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12133/2017 proposto da:

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO CONTIN;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

UMBERTO TOSANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il comune di Noventa Vicentina ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 484/2017 della corte di appello di Venezia che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di accertamento di servitù di uso pubblico sulla via (OMISSIS) (NCEU del comune, fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)), ove insiste un fabbricato di proprietà del sig. S.F..

In particolare, la corte distrettuale ha negato la sussistenza, nella specie, dei requisiti della dicatio ad patriam ed ha escluso che la sentenza del TAR Veneto, confermata in appello, che aveva rigettato l’istanza di sospensione proposta dal sig. S. avverso le ordinanze di rimessione in pristino adottate dal Comune avesse valore di giudicato in ordine all’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada in contestazione, competendo al giudice ordinario la giurisdizione sull’actio negatoria servitutis.

Il sig. S. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio 24 maggio 2018, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.

Con il primo motivo di ricorso il comune di Noventa Vicentina impugna per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., la statuizione della corte distrettuale che ha escluso la sussistenza della comune intenzione delle parti ai fini della dicatio ad patriam sulla base del testo dell’atto notarile del 28.10.1964, trascurando il contegno successivamente assunto dagli stipulanti e dai loro aventi causa.

Con il secondo motivo di ricorso il comune denuncia l’omesso esame del fatto decisivo che la via per cui è causa doveva originariamente collegare la strada pubblica (la ss (OMISSIS) che interconnette il comune al capoluogo di provincia, (OMISSIS)) all’insorgendo insediamento industriale/artigianale noventano; la corte territoriale avrebbe quindi errato nell’escludere la sussistenza del requisito della concreta ed effettiva idoneità del bene a soddisfare un pubblico e generale interesse ai fini della dicatio ad patriam.

Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., in cui la corte di appello sarebbe incorsa ritenendo illegittima, ai sensi dell’art. 769 c.c., la clausola dell’atto notarile con cui i danti causa si obbligavano a cedere gratuitamente il terreno nel caso in cui la strada fosse diventata comunale, previa qualificazione dell’atto stesso come donazione sottoposta a condizione sospensiva invece che secondo quanto sostenuto dal ricorrente – contratto a favore di terzo.

I primi due mezzi di impugnazione, rispettivamente riferiti alla violazione dell’art. 1362 c.c. ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, attingono entrambi l’interpretazione operata dalla corte d’appello sulla convenzione stipulata il 28.10.64 dai danti causa degli odierni contendenti. I motivi vanno giudicati inammissibili, perchè entrambi si risolvono nella riproposizione di questioni di merito e si fondano sulla deduzione di circostanze relative alla condotta delle parti successive alla stipula dell’atto, elencate nelle pagine 18 e 19 del ricorso, che non hanno formato oggetto di accertamento nella sentenza gravata e non possono essere accertate nel giudizio di legittimità; circostanze, va aggiunto con riferimento al secondo mezzo di impugnazione, delle quali non si precisa nemmeno con quali modalità sarebbero state dedotte in sede di merito e che, comunque, risultano prive del requisito della decisività (cfr. Cass. 4597/12).

Il terzo mezzo di impugnazione è pur esso ammissibile, perchè attinge una statuizione priva di portata decisoria. Infatti l’affermazione della sentenza gravata che ha interpretato come promessa di donazione, invece che come contratto a favore di terzo, la clausola della suddetta convenzione che recita “qualora detta strada privata diventi Comunale, i proprietari dei mappali gravanti si impegneranno a cedere il corrispondente terreno senza compenso alcuno” (se ne veda la trascrizione a pag. 8 del ricorso) è irrilevante ai fini della decisione, in quanto la presente controversia ha ad oggetto non il diritto del Comune di acquisire la proprietà dei mappali in questione, bensì l’accertamento dell’esistenza di una servitù di uso pubblico sui medesimi.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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