Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24765 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11776-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BEVIGNANI
9, presso lo studio dell’avvocato CESARE FUCCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICO LUCIANO FERRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6636/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. L.G., titolare di una pensione INPS integrativa, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’asserito silenzio rifiuto formatosi su una istanza di applicazione, sul trattamento previdenziale complementare, del regime fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, che prevedeva l’aliquota del 15%.
2. La CTP respingeva il ricorso per non avere il ricorrente indicato l’ammontare della propria richiesta.
3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando che nella fattispecie trovava applicazione ratione temporis il regime di agevolazione fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5, entrato in vigore il 1^ gennaio 2007.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La causa va rimessa a nuovo ruolo in quanto, per un errore nella trasmissione, è stata comunicata alle parti la proposta relativa ad altro giudizio.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020