Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24764 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 23/11/2011), n.24764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 13031 del R.G. anno 2010 proposto da:
D.M.A. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione con l’avv. Grasso Biagio del Foro di Napoli
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’Avvocatura Generale
dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12;
– intimato –
avverso il decreto n. 8291 in data 18.11.2009 della Corte di Appello
di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 07.11.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Velardi Maurizio che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esaminando domanda di equa riparazione proposta da D.M. A. per l’eccessiva durata del procedimento pendente, sin dal 1992, innanzi al TAR Campania, la Corte di Napoli con decreto 18.11.2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata). Per la cassazione di tale decreto il D.M. ha proposto ricorso il 14.05.2010, non resistito da controricorso, nel quale ha censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente.
Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: “La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o ai giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod, proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;
nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata”.
Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito anche alla luce della conforme pronunzia di Cass. 21176 del 2011, e pertanto merita di essere cassato. La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti. Escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011), devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – anni 17 per un unico grado innanzi al TAR della Campania – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 8.500 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza e provvedendo alla chiesta distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente Euro 8.500 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a versare le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 1.140 (600+490 + 50) oltre spese generali ed accessori e che distrae in favore dell’avv. Paolo Varriale e per il giudizio di legittimità in Euro 965 (865+100) oltre spese generali ed accessori e che distrae in favore dell’avv. Biagio Grasso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011